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Document 31987R1812

Regolamento (CEE) n. 1812/87 della Commissione del 29 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/86 che deroga temporaneamente ai regolamenti (CEE) n. 685/69 e (CEE) n. 625/78 per quanto concerne la data della presa in consegna del burro e del latte scremato in polvere acquistati all' intervento

GU L 170 del 30.6.1987, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1812/oj

31987R1812

Regolamento (CEE) n. 1812/87 della Commissione del 29 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/86 che deroga temporaneamente ai regolamenti (CEE) n. 685/69 e (CEE) n. 625/78 per quanto concerne la data della presa in consegna del burro e del latte scremato in polvere acquistati all' intervento

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 30/06/1987 pag. 0029 - 0029


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1812/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/86 che deroga temporaneamente ai regolamenti (CEE) n. 685/69 e (CEE) n. 625/78 per quanto concerne la data della presa in consegna del burro e del latte scremato in polvere acquistati all'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare gli articoli 6, paragrafo 7 e 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2814/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/87 (4), ha previsto, per il periodo dal 12 settembre 1986 al 30 giugno 1987, una deroga ai regolamenti (CEE) n. 685/69 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3669/86 (6), (CEE) n. 625/78 della Commissione (7) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3711/86 (8), per quanto concerne la data della presa in consegna dei prodotti acquistati all'intervento; che i motivi che stanno alla base di tale deroga temporanea sono tuttora validi per quanto concerne il latte scremato in polvere; che è pertanto opportuno prorogare di due mesi il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2814/86 per quanto concerne tale prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2814/86 è sostituito dal seguente testo:

« Esso si applica:

- ai quantitativi di burro per i quali l'offerta di vendita è stata registrata dall'organismo d'intervento nel periodo dal 12 settembre 1986 al 30 giugno 1987,

- ai quantitativi di latte scremato in polvere per i quali l'offerta di vendita è stata registrata dall'organismo d'intervento nel periodo dal 12 settembre 1986 al 31 agosto 1987 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 14.

(4) GU n. L 89 del 4. 4. 1987, pag. 36.

(5) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.

(6) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 16.

(7) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.

(8) GU n. L 342 del 5. 12. 1986, pag. 8.

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