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Document 31987R1662
Commission Regulation (EEC) No 1662/87 of 15 June 1987 amending Regulations (EEC) No 1183/86 and (EEC) No 1184/86 on detailed rules for the system for controlling certain products in the oils and fats sector in Spain and Portugal respectively
Regolamento (CEE) n. 1662/87 della Commissione del 15 giugno 1987 recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1184/86 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime di controllo per taluni prodotti del settore dei grassi rispettivamente in Spagna e in Portogallo
Regolamento (CEE) n. 1662/87 della Commissione del 15 giugno 1987 recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1184/86 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime di controllo per taluni prodotti del settore dei grassi rispettivamente in Spagna e in Portogallo
GU L 155 del 16.6.1987, pp. 6–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
Regolamento (CEE) n. 1662/87 della Commissione del 15 giugno 1987 recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1184/86 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime di controllo per taluni prodotti del settore dei grassi rispettivamente in Spagna e in Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 16/06/1987 pag. 0006 - 0007
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/87 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1987 recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1184/86 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime di controllo per taluni prodotti del settore dei grassi rispettivamente in Spagna e in Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (1), in particolare l'articolo 16, visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo (2), in particolare l'articolo 14, considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 e l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86 prevedono la concessione di un aiuto compensativo soltanto se dal bilancio preventivo di approvvigionamento risulta un saldo positivo per taluni semi oleosi; che, ai fini della concessione di tale aiuto, gli operatori devono procedere all'identificazione dei semi secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 532/87 (4); che, poiché il bilancio viene rivisto con frequenza trimestrale, il saldo positivo può risultare nel corso dell'anno civile; che è opportuno precisare le condizioni per la concessione dell'aiuto compensativo agli operatori che hanno già identificato i semi ai fini della concessione dell'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (5), apportando le dovute modifiche al regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/87 (7), nonché al regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 565/87 (9); considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il seguente paragrafo è inserito come paragrafo 1 bis nell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1183/86 e nell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1184/86: « 1 bis. Se i semi sono già stati identificati per poter beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (1), l'interessato può chiedere l'aiuto compensativo a condizione che sia stata autorizzata, mediante la concessione del documento di esportazione, l'esportazione di un quantitativo di olio corrispondente a quello ottenibile da tali semi. L'aiuto da corrispondere, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 2, è uguale all'aiuto compensativo diminuito dell'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, al quale l'interessato ha diritto. L'importo dell'aiuto compensativo da prendere in considerazione è quello in vigore il giorno di presentazione della domanda, applicabile il giorno dell'esportazione. Il quantitativo di semi da prendere in considerazione per il calcolo di questi due aiuti è quello ottenuto sulla base delle rese in olio stabilite nell'allegato II. (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66 » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47. (2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51. (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 8. (5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (6) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (7) GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 18. (8) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23. (9) GU n. L 57 del 26. 2. 1987, pag. 16.