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Document 31987R1662

Regolamento (CEE) n. 1662/87 della Commissione del 15 giugno 1987 recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1184/86 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime di controllo per taluni prodotti del settore dei grassi rispettivamente in Spagna e in Portogallo

GU L 155 del 16.6.1987, pp. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1662/oj

31987R1662

Regolamento (CEE) n. 1662/87 della Commissione del 15 giugno 1987 recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1184/86 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime di controllo per taluni prodotti del settore dei grassi rispettivamente in Spagna e in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 16/06/1987 pag. 0006 - 0007


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1987

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1184/86 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime di controllo per taluni prodotti del settore dei grassi rispettivamente in Spagna e in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (1), in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo (2), in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 e l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86 prevedono la concessione di un aiuto compensativo soltanto se dal bilancio preventivo di approvvigionamento risulta un saldo positivo per taluni semi oleosi; che, ai fini della concessione di tale aiuto, gli operatori devono procedere all'identificazione dei semi secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 532/87 (4); che, poiché il bilancio viene rivisto con frequenza trimestrale, il saldo positivo può risultare nel corso dell'anno civile; che è opportuno precisare le condizioni per la concessione dell'aiuto compensativo agli operatori che hanno già identificato i semi ai fini della concessione dell'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (5), apportando le dovute modifiche al regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/87 (7), nonché al regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 565/87 (9);

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente paragrafo è inserito come paragrafo 1 bis nell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1183/86 e nell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1184/86:

« 1 bis. Se i semi sono già stati identificati per poter beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (1), l'interessato può chiedere l'aiuto compensativo a condizione che sia stata autorizzata, mediante la concessione del documento di esportazione, l'esportazione di un quantitativo di olio corrispondente a quello ottenibile da tali semi.

L'aiuto da corrispondere, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 2, è uguale all'aiuto compensativo diminuito dell'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, al quale l'interessato ha diritto. L'importo dell'aiuto compensativo da prendere in considerazione è quello in vigore il giorno di presentazione della domanda, applicabile il giorno dell'esportazione.

Il quantitativo di semi da prendere in considerazione per il calcolo di questi due aiuti è quello ottenuto sulla base delle rese in olio stabilite nell'allegato II.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

(3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 8.

(5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(6) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

(7) GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 18.

(8) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.

(9) GU n. L 57 del 26. 2. 1987, pag. 16.

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