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Dokumentum 31987R1464

Regolamento (CEE) n. 1464/87 della Commissione del 26 maggio 1987 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 G I c) 1 della tariffa doganale comune

GU L 138 del 28.5.1987., 38—39. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

A dokumentum hatályossági állapota Már nem hatályos, Érvényesség vége: 24/05/2005; abrogato da 32005R0705

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1464/oj

31987R1464

Regolamento (CEE) n. 1464/87 della Commissione del 26 maggio 1987 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 G I c) 1 della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 28/05/1987 pag. 0038 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0250
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0250


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1464/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1987

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 G I c) 1 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (2), in particolare dall'articolo 3,

considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre adottare disposizioni relative alla classificazione di una preparazione alimentare presentata sotto forma di compresse effervescenti (peso 7 g per compressa) messa in vendita al dettaglio, avente la seguente composizione (per compressa):

1.2 // - carbonato di calcio: // 0,327 g, // - galattogluconato di calcio: // 1 g, // - acido ascorbico: // 1 g, // - saccarina, sale sodico: // 0,014 g, // - amido: // 0,02 g, // - polietilenglicole: // 0,15 g, // - idrogenocarbonato di sodio: // 1 g, // - acido citrico: // 1,465 g, // - saccarosio ed aroma di limone: // 2,009 (28,7 %) g;

considerando che la voce 30.03 della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 750/87 (4), si riferisce in particolare ai medicamenti per la medicina umana;

considerando che la voce 21.07 della tariffa doganale comune si riferisce alle preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove;

considerando che il prodotto in questione non risponde alle disposizioni della nota 1 del capitolo 30 e pertanto non può essere considerato medicamento della voce 30.03 della tariffa doganale comune;

considerando che detto prodotto presenta le caratteristiche di complemento alimentare contenente vitamine e sali minerali, destinato a conservare l'organismo in buona salute e, di conseguenza, deve essere considerato preparazione alimentare;

considerando che in mancanza di una voce più specifica deve essere classificato alla voce 21.07 della tariffa doganale comune e, all'interno di questa, è opportuno scegliere la sottovoce 21.07 G I c) 1 della tariffa doganale comune;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La preparazione alimentare presentata sotto forma di compresse effervescenti (peso 7 g per compressa) confezionata per la vendita al dettaglio, avente la seguente composizione (per compressa):

1.2 // - carbonato di calcio: // 0,327 g, // - galattogluconato di calcio: // 1 g, // - acido ascorbico: // 1 g, // - saccarina, sale sodico: // 0,014 g, // - amido: // 0,02 g, // - polietilenglicole: // 0,15 g, // - idrogenocarbonato di sodio: // 1 g, // - acido citrico: // 1,465 g, // - saccarosio ed aroma di limone: // 2,009 (28,7 %) g,

deve essere classificato nella sottovoce della tariffa doganale comune:

21.07 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

G. altre:

I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:

c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:

1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 76 del 18. 3. 1987, pag. 1.

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