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Document 31987R1033

Regolamento (CEE) n. 1033/87 del Consiglio del 7 aprile 1987 concernente l' applicazione della decisione n. 2/86 della Commissione mista CEE-Austria - transito comunitario - che proroga le decisioni n. 2/78 e n. 2/79 recanti modifica dell' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria sull' applicazione della normativa in materia di transito comunitario

GU L 99 del 11.4.1987, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1033/oj

31987R1033

Regolamento (CEE) n. 1033/87 del Consiglio del 7 aprile 1987 concernente l' applicazione della decisione n. 2/86 della Commissione mista CEE-Austria - transito comunitario - che proroga le decisioni n. 2/78 e n. 2/79 recanti modifica dell' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria sull' applicazione della normativa in materia di transito comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 11/04/1987 pag. 0001 - 0001


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1033/87 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 1987

concernente l'applicazione della decisione n. 2/86 della Commissione mista CEE-Austria - transito comunitario - che proroga le decisioni n. 2/78 e n. 2/79 recanti modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario (1), conferisce alla Commissione mista istituita dall'accordo il potere di adottare, mediante decisione, taluni emendamenti all'accordo medesimo;

considerando che con la decisione n. 2/86 la Commissione mista ha prorogato le decisioni n. 2/78 (2) e n. 2/79 (3) fino al 31 dicembre 1987; che è necessario prendere i provvedimenti connessi con l'esecuzione di detta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 2/86 della Commissione mista CEE-Austria - transito comunitario - che proroga le decisioni n. 2/78 e n. 2/79 recanti modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. L 294 del 29. 12. 1972, pag. 86.

(2) GU n. L 174 del 29. 6. 1978, pag. 11.

(3) GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pag. 21.

DECISIONE N. 2/86 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-AUSTRIA

- transito comunitario -

del 23 marzo 1987

che proroga le decisioni n. 2/78 e n. 2/79 recanti modifica dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a),

considerando che con la decisione n. 2/78 della Commissione mista è stata aggiunta all'accordo un'appendice II A relativa all'introduzione, a titolo sperimentale, di un formulario di dichiarazione di transito comunitario che può essere utilizzato nel sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni; che quest'appendice II A è stata modificata dalla decisione n. 2/79;

considerando che la validità di dette decisioni è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 1986 con la decisione n. 1/84; che è emersa la necessità di prorogare oltre tale data l'impiego di detto formulario; che è quindi opportuno prorogare le decisioni predette,

DECIDE:

Articolo 1

Le decisioni n. 2/78 e n. 2/79 sono prorogate fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1987.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1987.

Per la Commissione mista

Il Presidente

F. KLEIN

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