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Document 31987R0815

Regolamento (CEE) n. 815/87 della Commissione del 20 marzo 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 765/86 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte di intervento per l' esportazione verso determinate destinazioni

GU L 79 del 21.3.1987, pp. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/815/oj

31987R0815

Regolamento (CEE) n. 815/87 della Commissione del 20 marzo 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 765/86 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte di intervento per l' esportazione verso determinate destinazioni

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 21/03/1987 pag. 0042 - 0043


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REGOLAMENTO (CEE) N. 815/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 765/86 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte di intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 765/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 382/87 (4), stabilisce il termine entro il quale l'aggiudicatario è tenuto a versare all'organismo di intervento il prezzo indicato nell'offerta;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che non è necessario prevedere un termine per il pagamento del prezzo di vendita calcolato a partire dal giorno del prelievo del burro; che è pertanto opportuno modificare il testo dell'articolo 10 di detto regolamento nonché dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 2 in ordine alle cauzioni di gara e di destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 1 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e il versamento del prezzo entro il termine previsto dall'articolo 10, secondo comma costituiscono esigenze principali la cui esecuzione è garantita dalla costituzione di una cauzione di gara pari a 25 ECU per tonnellata. »

2) All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Contemporaneamente ai prezzi minimi di vendita e conformemente alla stessa procedura è fissato l'importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione delle esigenze principali relative al prelievo del burro entro il termine previsto dall'articolo 10, secondo comma, all'esportazione del burro tal quale o previa trasformazione entro il termine previsto dall'articolo 15 ed al suo arrivo nel paese di destinazione.

In caso di inadempimento di detti obblighi, la cauzione di destinazione di cui al primo comma è incamerata totalmente.

Il suo importo è pari al prezzo d'intervento del burro valido il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte maggiorato di 10 ECU per tonnellata e diminuito dell'importo del prezzo versato a norma dell'articolo 10. »

3) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Articolo 10

Prima del prelievo del burro l'aggiudicatario versa all'organismo di intervento per ciascun quantitativo che intende ritirare il prezzo indicato nell'offerta.

L'aggiudicatario è tenuto a versare tale prezzo e a prelevare il burro aggiudicatogli entro un termine:

- di 15 mesi se si tratta di una vendita fino a 150 000 t di burro,

- di 18 mesi se si tratta di una vendita superiore a 150 000 t di burro,

a decorrere dalla data di conclusione del contratto di vendita con il paese di destinazione.

Se il prezzo non viene versato entro il termine di cui al precedente comma, fermo restando l'incameramento dell'intero importo della cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 la vendita è annullata per i quantitativi corrispondenti.

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 è immediatamente svincolata per i quantitativi per i quali il prezzo è stato versato entro il termine previsto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla gara il cui termine per la presentazione delle offerte scade il 24 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11.

(4) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 12.

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