This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31987R0801
Council Regulation (EEC) No 801/87 of 16 March 1987 amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section
Regolamento (CEE) n. 801/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia
Regolamento (CEE) n. 801/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia
GU L 79 del 21.3.1987, p. 14–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
In force
Regolamento (CEE) n. 801/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia
Gazzetta ufficiale n. L 079 del 21/03/1987 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0003
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 801/87 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (3), visto il parere della Corte dei conti (4), considerando che occorre, a titolo eccezionale, prendere misure supplementari nel 1987 e nel 1988 per accelerare lo smaltimento del burro che si trova all'ammasso pubblico e stabilire norme specifiche per il loro finanziamento, allo scopo di scaglionare il relativo onere finanziario su più esercizi; considerando che, per tale motivo, è opportuno rinviare fino all'esercizio 1989 il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle spese relative alle perdite sulle vendite effettuate nel corso degli esercizi 1987 e 1988; che il finanziamento di tali spese avrà inizio nel 1989 e, per tale esercizio, si limiterà al 25 %, mentre il rimanente 75 % verrà finanziato in rate del 25 % nel corso dei tre esercizi successivi; considerando che per essere pienamente efficaci queste misure devono essere adottate immediatamente; considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1883/78 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1334/86 (6), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono aggiunti i commi seguenti: « Per gli smaltimenti specifici di burro proveniente da scorte pubbliche, che sono decisi nel quadro di un'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel 1987 e nel 1988 e per cui si fa riferimento alla presente disposizione, il finanziamento delle perdite sulle vendite ha inizio nel 1989 ed è limitato al 25 % della perdita constatata nel corso dell'esercizio considerato. Il rimanente 75 % viene finanziato in rate del 25 % nel corso dei tre esercizi successivi. Tranne ostacoli imperiosi, questo finanziamento interverrà nel corso del primo trimestre di ogni anno in questione. Le perdite sulle vendite corrispondono alla differenza tra il valore dei quantitativi riportati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3247/81 (1) e il valore dei quantitativi smaltiti in applicazione di una delle misure previste al comma precedente. Agli importi delle perdite così calcolate non ancora rimborsati si applica un interesse il cui tasso è fissato in applicazione dell'articolo 5. (1) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17. (3) Parere reso il 12 marzo 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. C 59 del 7. 3. 1987, pag. 5. (5) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (6) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18.