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Document 31987R0745
Commission Regulation (EEC) No 745/87 of 16 March 1987 derogating from Regulation (EEC) No 2169/86 laying down detailed rules for the control and payment of the production refunds in the cereals and rice sectors
Regolamento (CEE) n. 745/87 della Commissione del 16 marzo 1987 che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
Regolamento (CEE) n. 745/87 della Commissione del 16 marzo 1987 che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
GU L 75 del 17.3.1987, pp. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1989; abrog. impl. da 389R2143
Regolamento (CEE) n. 745/87 della Commissione del 16 marzo 1987 che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 075 del 17/03/1987 pag. 0015 - 0016
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 745/87 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1987 che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (4), visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (5), in particolare l'articolo 6, considerando che nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 472/87 (7), figura un elenco dei coefficienti da utilizzare per il calcolo delle restituzioni alla produzione da versare in caso di trasformazione di prodotti derivati dall'amido o dalla fecola in prodotti ammessi a beneficiarne; che, dato che i coefficienti applicabili ai prodotti di cui alle voci 35.05 e 38.12 della tariffa doganale comune non riflettono necessariamente il valore relativo dell'amido o della fecola presente in tali prodotti sul mercato comunitario, occorre modificare tali coefficienti per il periodo necessario a mettere a punto una definizione precisa dei prodotti succitati oltre ai metodi richiesti per determinare la composizione di tali prodotti; che è pertanto opportuno apportare una deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 valida fino al 31 dicembre 1987; considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere nel termine impartito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 fino al 31 dicembre 1987 i passaggi delle voci 35.05 e 38.12 della tariffa doganale comune di cui all'allegato I sono sostituiti dai seguenti: 1.2.3 // // // // « Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Quantitativo di amido o fecola necessario per produrre una tonnellata - Coefficiente - // // // // 35.05 // Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola (4) // // // A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti // 1,14 // // B. Colle di destrina, di amido o di fecola // 1,14 // 38.12 // A. Bozzime preparate e appretti preparati (4) // // // I. a base di sostanze amidacee // 1,14 // // // (4) La restituzione alla produzione può essere versata per il tenore effettivo di materia secca dell'amido o della fecola o della destrina. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3. (4) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6. (6) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12. (7) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 12.