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Document 31987L0238
Commission Directive 87/238/EEC of 1 April 1987 amending the Annexes to Council Directive 74/63/EEC on undesirable substances and products in animal nutrition
Direttiva 87/238/CEE della Commissione del 1 aprile 1987 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali
Direttiva 87/238/CEE della Commissione del 1 aprile 1987 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali
GU L 110 del 25.4.1987, pp. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/03/1997; abrog. impl. da 397L0008
Direttiva 87/238/CEE della Commissione del 1 aprile 1987 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 110 del 25/04/1987 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0121
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0121
***** DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 1987 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (87/238/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/354/CEE (2), in particolare l'articolo 6, considerando che, a norma della direttiva 74/63/CEE, il contenuto dei suoi allegati dev'essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; considerando che è necessario limitare il tenore di cadmio dei mangimi e di talune materie prime che entrano nella composizione di questi ultimi onde garantire la protezione della salute degli animali e dell'uomo nonché la protezione dell'ambiente; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli allegati della direttiva 74/63/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro e non oltre il 3 dicembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. (2) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 27. ALLEGATO 1. Nell'allegato I, parte A « Sostanze (ioni o elementi) », è aggiunta la voce seguente: 1.2.3 // // // // Sostanze, prodotti // Mangimi // Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità di 12 % // // // // (1) // (2) // (3) // // // // « 6. Cadmio // Alimenti semplici di origine vegetale // 1 // // Alimenti semplici di origine animale (ad eccezione dei mangimi per animali da compagnia) // 2 // // Fosfati // 10 (3) // // Alimenti completi per bovini, ovini e caprini (ad accezione degli alimenti completi per vitelli, agnelli e capretti) // 1 // // Altri alimenti completi (ad eccezione dei mangimi per animali da compagnia) // 0,5 // // Alimenti minerali // 5 (4) // // Altri alimenti complementari per bovini, ovini e caprini // 0,5 // // // (3) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 100 di fosforo. (4) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg su ogni 100 di fosforo. » 2. Nell'allegato II, parte A, è aggiunta la voce seguente: 1.2.3 // // // // Sostanze, prodotti // Materie prime // Contenuto massimo in mg/kg di materia prima al tasso di umidità di 12 % // // // // (1) // (2) // (3) // // // // « 2. Cadmio // Fosfati // 15 (1) // // // (1) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg su ogni 100 di fosforo. »