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Document 31987D0347
87/347/EEC: Commission Decision of 10 June 1987 amending Seventh Council Decision 85/355/EEC on the equivalence of field inspections carried out in third countries on seed-producing crops
87/347/CEE: Decisione della Commissione del 10 giugno 1987 che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all' equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi
87/347/CEE: Decisione della Commissione del 10 giugno 1987 che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all' equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi
GU L 189 del 9.7.1987, p. 34–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
87/347/CEE: Decisione della Commissione del 10 giugno 1987 che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all' equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 09/07/1987 pag. 0034 - 0034
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1987 che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi (87/347/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE della Commissione (2), vista la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi (3), modificata da ultimo dalla decisione 86/526/CEE (4), in particolare l'articolo 2, considerando che, nella decisione 85/355/CEE, il Consiglio ha constatato che le ispezioni in campo delle colture di sementi di talune specie effettuate in alcuni paesi terzi soddisfano alle condizioni prescritte dalle direttive comunitarie; considerando che, per alcune specie, la suddetta constatazione vale anche per la Iugoslavia; considerando che l'esame delle norme vigenti in Iugoslavia e della loro applicazione ha dimostrato che le ispezioni in campo previste per la senape bianca soddisfano alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 69/208/CEE; considerando che è pertanto opportuno che l'attuale equivalenza per la Iugoslavia venga estesa alle senape bianca; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato della decisione 85/355/CEE, parte I, punto 2, colonna 3, della sezione relativa alla Iugoslavia, il termine « Sinapis alba » è inserito dopo « Brassica rapa (partim) ». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. (2) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39. (3) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 311 del 6. 11. 1986, pag. 23.