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Document 31987D0309

87/309/CEE: Decisione della Commissione del 2 giugno 1987 che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere

GU L 155 del 16.6.1987, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/03/2004; abrogato da 32004D0266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/309/oj

31987D0309

87/309/CEE: Decisione della Commissione del 2 giugno 1987 che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 16/06/1987 pag. 0026 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0193
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0193


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1987

che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere

(87/309/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), ultima frase,

considerando che, in linea di massima, le sementi di piante foraggere possono essere commercializzate soltanto se i loro imballaggi sono muniti di un'etichetta ufficiale conforme alle disposizioni della direttiva 66/401/CEE;

considerando che la Commissione con decisione 80/755/CEE (3), ha autorizzato per quanto riguarda le sementi di cereali, l'apposizione delle indicazioni prescritte sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta, subordinandola all'osservanza di talune condizioni che garantiscano la responsabilità del servizio di certificazione;

considerando che questo sistema si è dimostrato utile;

considerando che è auspicabile che tale autorizzazione sia ora accordata, alle stesse condizioni, alle sementi di pisello da foraggio e al favino;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, a prevedere l'apposizione, sotto controllo ufficiale, delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di pisello da foraggio e di favino delle categorie « sementi di base » e « sementi certificate ».

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'osservanza delle condizioni seguenti:

a) le indicazioni prescritte sono impresse o stampigliate sull'imballaggio in un modo indelebile;

b) il dispositivo ed il colore dei caratteri di stampa o del timbro sono conformi al modello dell'etichetta utilizzata nello Stato membro in questione;

c) tra le indicazioni prescritte, almeno quelle di cui all'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3.3 bis e 6 della direttiva 66/401/CEE sono apposte quando è effettuato il prelievo dei campioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della predetta direttiva; l'apposizione di tali indicazioni è effettuata ufficialmente o sotto controllo ufficiale;

d) oltre alle indicazioni prescritte, ciascun imballaggio reca un numero d'ordine individuale attribuito ufficialmente, che è stato impresso o stampigliato in modo indelebile dall'impresa che stampa gli imballaggi stessi; quest'ultima informa il servizio di certificazione dei quantitativi di imballaggi distribuiti, compresi i loro numeri d'ordine;

e) il servizio di certificazione tiene una contabilità dalla quale risultino i quantativi di sementi così contrassegnate, incluso il numero e il contenuto degli imballaggi che corrispondono ad ogni partita, nonché il numero d'ordine di cui alla lettera d);

f) la contabilità del produttore è sottoposta al controllo del servizio di certificazione.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità in base alle quali si avvalgono dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.

(3) GU n. L 207 del 9. 8. 1980, pag. 37.

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