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Document 31986R3518

    Regolamento (CEE) n. 3518/86 della Commissione del 19 novembre 1986 relativo a misure specifiche di sorveglianza applicabili all' importazione di succhi d' arancia

    GU L 325 del 20.11.1986, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/1995; abrogato da 395R1921

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3518/oj

    31986R3518

    Regolamento (CEE) n. 3518/86 della Commissione del 19 novembre 1986 relativo a misure specifiche di sorveglianza applicabili all' importazione di succhi d' arancia

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 20/11/1986 pag. 0014 - 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0054
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0054


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3518/86 DELLA COMMISSIONE

    del 19 novembre 1986

    relativo a misure specifiche di sorveglianza applicabili all'importazione di succhi d'arancia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1838/86 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

    considerando che le condizioni di commercializzazione del succo d'arancia sono caratterizzate dalla concorrenza di paesi terzi che offrono tale prodotto a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati nella Comunità; che il costante calo dei prezzi dei prodotti importati è stato accompagnato da un sensibile aumento dei quantitativi importati;

    considerando che, stando cosí le cose, incombe sul mercato della Comunità la minaccia di gravi perturbazioni, tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi definiti nell'articolo 39 del trattato;

    considerando che è opportuno adottare le misure atte a rendere possibile una stretta sorveglianza delle importazioni di succhi d'arancia in provenienza dai paesi terzi; che, per il conseguimento di tale obiettivo, è indicato prevedere che l'immissione in libera pratica del prodotto in questione sia subordinata alla presentazione di un titolo e che la domanda di titolo sia accompagnata dall'indicazione di informazioni sul prodotto da importare; che è opportuno accertarsi dell'esattezza di tali dati mediante la presentazione dei contratti tra l'importatore ed il fornitore;

    considerando che, affinché la Commissione possa adottare misure complementari, qualora lo richieda la situazione del mercato, è opportuno prevedere che tra la data della domanda e la data dell'effettivo rilascio del titolo d'importazione intercorra un determinato periodo di tempo;

    considerando che è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazioni, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 592/86 (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni immissione in libera pratica nella Comunità di succhi d'arancia della voce 20.07 della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

    Il titolo è valido in tutta la Comunità.

    Articolo 2

    1. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di 2 ECU/100 kg netti. La cauzione rimane totalmente o parzialmente incamerata se durante il periodo di validità del titolo l'immissione in libera pratica non è effettuata o è effettuata parzialmente.

    2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80.

    3. I titoli d'importazione sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio.

    Articolo 3

    1. La domanda di titolo d'importazione dev'essere corredata:

    - da indicazioni

    i) il grado di concentrazione del prodotto espresso in gradi brix secondo la classificazione che figura in allegato;

    ii) il prezzo del prodotto quale è stato pattuito nel contratto tra importatore e fornitore;

    iii) il modo di conservazione;

    iv) la forma dell'imballaggio,

    che devono essere comunicate mediante un documento redatto in duplice esemplare in conformità del modello che figura in allegato;

    - dalla presentazione del contratto tra l'importatore e l'esportatore.

    2. Le autorità competenti indicano sul contratto il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo d'importazione.

    Tale indicazione è autenticata dal timbro delle autorità competenti.

    Articolo 4

    1. La domanda di titolo ed il titolo d'importazione vero e proprio recano, nella casella 14, l'indicazione del paese d'origine del prodotto. Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 14.

    2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data della presentazione della domanda, sempreché non siano prese, in questo periodo, misure particolari.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    - i quantitativi di succo d'arancia per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione,

    - il paese d'origine

    ripartiti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune. Tale comunicazione viene effettuata periodicamente, come indicato qui di seguito:

    - ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì,

    - ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

    - ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente.

    Se in uno dei periodi di cui al primo comma non è stata presentata alcuna domanda di titolo d'importazione, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione mediante telescritto inviato nei giorni suindicati.

    2. Ogni lunedì gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli originali dei documenti specificati nell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.

    (3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

    (4) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 4.

    ALLEGATO

    relativo alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1

    Prodotto: SUCCO D'ARANCIA

    Paese d'origine:

    Quantitativo totale (in tonnellate):

    1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Quantitativi // Sottovoce della tariffa doganale comune // Tenore di materia secca (1) // Metodo di conservazione (2) // Modo di imballaggio (3) // Prezzo pattuito nel contratto (4) // // // // // //

    // // // // // // // // // // // // (1) Classificazione del quantitativo da importare in un gruppo o in più gruppi indicati qui di seguito:

    - Meno di 11° Brix,

    - 11° Brix o più ma meno di 22° Brix,

    - 22° Brix o più ma meno di 33° Brix,

    - 33° Brix o più ma meno di 44° Brix,

    - 44° Brix o più ma meno di 55° Brix,

    - 55° Brix o più.

    (2) Congelazione, sterilizzazione o altra operazione (da indicare).

    (3) Taglia d'imballaggio immediato (indicare il quantitativo totale per tipo d'imballaggio) o quantitativo alla rinfusa.

    (4) Indicare, secondo le condizioni d'acquisto, prezzo CIF, FOB o altri.

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