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Document 31986R2936

    Regolamento (CEE) n. 2936/86 della Commissione del 24 settembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

    GU L 274 del 25.9.1986, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2936/oj

    31986R2936

    Regolamento (CEE) n. 2936/86 della Commissione del 24 settembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

    Gazzetta ufficiale n. L 274 del 25/09/1986 pag. 0013 - 0013
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0279
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0279


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2936/86 DELLA COMMISSIONE

    del 24 settembre 1986

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione (3) modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/85 (4), stipula, all'articolo 17, che ogni immissione in libera pratica nella Comunità di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione della prova del deposito di una cauzione destinata ad impedire che possano beneficiare dell'aiuto al consumo anche oli originari di paesi terzi; che l'articolo 18 dello stesso regolamento prevede, tra le condizioni necessarie per lo svincolo di tale cauzione, che l'olio sia esportato sfuso o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, può essere concessa una restituzione per gli oli d'oliva esportati verso paesi terzi; che l'entità della restituzione può variare onde tener conto, tra l'altro, della corresponsione dell'aiuto al consumo;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2677/85, l'olio d'oliva sfuso o condizionato in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri non può fruire dell'aiuto al consumo; che, al fine di evitare profitti immotivati, è pertanto d'uopo disporre che, in caso d'esportazione d'olio d'oliva condizionato come testè indicato, il certificato necessario per lo svincolo della cauzione in causa - la cui entità è pari a quella dell'aiuto al consumo - non possa venir rilasciato se per l'operazione è concessa una restituzione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Al paragrafo 4 dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2677/85 è aggiunta, alla fine del primo comma, la frase seguente:

    « Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 1, punto b), tale certificato non viene rilasciato se per l'esportazione considerata è concessa una restituzione all'esportazione ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

    (3) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.

    (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

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