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Document 31986R2341

    Regolamento (CEE) n. 2341/86 della Commissione del 25 luglio 1986 che modifica per la quindicesima volta il regolamento (CEE) n. 1528/78, recante modalità d' applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

    GU L 203 del 26.7.1986, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2341/oj

    31986R2341

    Regolamento (CEE) n. 2341/86 della Commissione del 25 luglio 1986 che modifica per la quindicesima volta il regolamento (CEE) n. 1528/78, recante modalità d' applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

    Gazzetta ufficiale n. L 203 del 26/07/1986 pag. 0017 - 0017
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0167
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0167


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2341/86 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 1986

    che modifica per la quindicesima volta il regolamento (CEE) n. 1528/78, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3760/85 (4), ha fissato l'importo della cauzione da costituire qualora venga rilasciato un titolo di aiuto complementare, attestante la fissazione anticipata dell'ammontare di detto aiuto complementare; che, data l'evoluzione previsibile dei prezzi sul mercato mondiale e visto altresì il livello dell'aiuto che ne può risultare, si rende necessario aumentare l'importo suddetto;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1528/78, gli importi di 10 ECU per tonnellata e 5 ECU per tonnellata sono modificati rispettivamente in 20 ECU per tonnellata e 10 ECU per tonnellata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.

    (2) GU n. 362 326 del 31. 12. 1985, pag. 8.

    (3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

    (4) GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 65.

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