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Document 31986R2187
Commission Regulation (EEC) No 2187/86 of 11 July 1986 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 1842/81 in respect of certain dates for the granting of refunds adjusted in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages
Regolamento (CEE) n. 2187/86 della Commissione dell'11 luglio 1986 che modifica per la settima volta il regolamento (CEE) n. 1842/81 per quanto concerne talune date relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche
Regolamento (CEE) n. 2187/86 della Commissione dell'11 luglio 1986 che modifica per la settima volta il regolamento (CEE) n. 1842/81 per quanto concerne talune date relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche
GU L 190 del 12.7.1986, p. 51–51
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835
Regolamento (CEE) n. 2187/86 della Commissione dell'11 luglio 1986 che modifica per la settima volta il regolamento (CEE) n. 1842/81 per quanto concerne talune date relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche
Gazzetta ufficiale n. L 190 del 12/07/1986 pag. 0051 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0140
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2187/86 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 1986 che modifica per la settima volta il regolamento (CEE) n. 1842/81 per quanto concerne talune date relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12, considerando che il regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1981/83 (5), stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche; considerando che, a seguito della modifica delle date delle campagne nel settore dei cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 1579/86, è opportuno procedere all'adeguamento delle date relative alla fissazione ed al periodo di applicabilità dei coefficienti e di talune date relative alle comunicazioni degli Stati memri; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1842/81 è modificato come segue: 1. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 9 Il coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1188/81 è fissato ogni anno anteriormente al 1o luglio. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio e sino al 30 giugno dell'anno successivo. Il coefficiente in causa è fissato sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, relativi al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente quello della sua fissazione ». 2. Nell'allegato 16, paragrafo 2, la data del « 16 luglio » è sostituita dal « 16 giugno ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3. (4) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10. (5) GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 37.