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Document 31986R1985

    Regolamento (CEE) n. 1985/86 del Consiglio del 24 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

    GU L 171 del 28.6.1986, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1985/oj

    31986R1985

    Regolamento (CEE) n. 1985/86 del Consiglio del 24 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

    Gazzetta ufficiale n. L 171 del 28/06/1986 pag. 0004 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0117
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0117


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1985/86 DEL CONSIGLIO

    del 24 giugno 1986

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che l'esperienza acquisita dimostra che il regime di aiuto forfettario e di aiuto complementare previsto dal regolamento (CEE) n. 1117/78 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (3), non è adeguato alla struttura e ai mezzi a disposizione di talune imprese di trasformazione dei foraggi essiccati che incontrano difficoltà a stipulare direttamente contratti con numerosi produttori; che è opportuno, ai fini di una corretta amministrazione, consentire loro di approvvigionarsi presso operatori economici che offrano garanzie da determinarsi e che abbiano stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 sono concessi soltanto alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati all'articolo 1 che:

    a) producono foraggi essicati rispondenti ad una qualità minima da determinare;

    b) soddisfano alle condizioni necessarie per stabilire il diritto all'aiuto;

    c) sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

    - aver stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare;

    - aver lavorato la propria produzione ovvero, in caso di associazione, quella dei loro soci;

    - essersi approvvigionate presso persone giuridiche o fisiche che offrano talune garanzie da determinarsi e che abbiano stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare.

    Tali aiuti sono corrisposti dallo Stato membro sul cui territorio sono prodotti i foraggi essiccati. ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. BRAKS

    (1) Parere reso il 13 giugno 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

    (3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

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