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Document 31986R1928
Commission Regulation (EEC) No 1928/86 of 23 June 1986 fixing the reference prices for the 1986/87 marketing year in the wine sector
Regolamento (CEE) n. 1928/86 della Commissione del 23 giugno 1986 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1986/1987 nel settore vitivinicolo
Regolamento (CEE) n. 1928/86 della Commissione del 23 giugno 1986 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1986/1987 nel settore vitivinicolo
GU L 167 del 24.6.1986, pp. 13–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1987
Regolamento (CEE) n. 1928/86 della Commissione del 23 giugno 1986 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1986/1987 nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 24/06/1986 pag. 0013 - 0015
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1928/86 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1986 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1986/1987 nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 6, considerando che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 stabilisce che ogni anno venga fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati; considerando che i tipi di vino da tavola più rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 340/79 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3805/85; che i prezzi d'orientamento loro applicabili che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1470/86 del Consiglio (4) sono stati fissati allo stesso livello di quello che era stato preso in considerazione per la campagna precedente; considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, devono essere fissati i prezzi di riferimento anche per i succhi d'uva (compresi i mosti) di cui alla sottovoce 20.07 B I della tariffa doganale comune, per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) concentrati di cui alle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune, per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, per i vini alcolizzati di cui alla nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, nonché per i vini liquorosi di cui alla nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune; considerando che inoltre, dovendosi fissare prezzi di riferimento particolari per i prodotti in funzione delle loro particolari caratteristiche o delle loro particolari utilizzazioni, è opportuno fissare prezzi di riferimento per i vini ottenuti dai vitigni Riesling o Sylvaner, nonché per i vini liquorosi destinati all'elaborazione di prodotti diversi da quelli di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune; che, infine, devono essere calcolati gli importi forfettari corrispondenti alle spese normali di condizionamento, affinché siano maggiorati degli stessi importi i prezzi di riferimento dei vari prodotti nel caso in cui questi prodotti siano condizionati in recipienti di 2 litri o meno, oppure in recipienti superiori a 2 litri e non superiori a 20 litri; considerando che i prezzi di riferimento dei vini liquorosi fissati per ettolitro devono essere fissati tenuto conto dei prezzi praticati all'interno della Comunità per i prodotti in questione; che taluni vini liquorosi della sottovoce 22.05 C II della tariffa doganale comune sono caratterizzati da un contenuto di estratto secco totale superiore ai limiti considerati normali; che, in applicazione delle norme del capitolo 22, nota complementare 3, punto C, della tariffa doganale comune, tali vini liquorosi non sono classificati nella categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico, ma nella categoria più elevata, e sono pertanto assoggettati all'osservanza di un prezzo di riferimento superiore a quello fissato per la categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico; che, inoltre, il meccanismo di cui sopra non si applica a taluni vini liquorosi concorrenti classificati nelle sottovoci 22.05 C III e 22.05 C IV; che, vista l'importanza del volume delle importazioni di tali vini, è opportuno fissare, per questi vini, prezzi di riferimento che garantiscano una eguaglianza di trattamento tra i diversi vini liquorosi; considerando che l'articolo 17, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che il prezzo di riferimento può essere adattato per le parti geografiche non europee della Comunità; che per il momento la situazione del mercato esige tale adattamento soltanto del dipartimento francese d'oltremare della Réunion; considerando che le spese, ad eccezione delle perdite, determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio (5), possono essere valutate forfettariamente; che tali spese e gli altri elementi considerati non hanno subito aumenti sensibili dopo l'ultima fissazione; considerando che, nel fissare i prezzi di riferimento, è opportuno tener conto dei criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 344/79; che, tenuto conto degli obiettivi della politica vitivinicola comunitaria, nonché del contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale occorre fissare per la campagna 1986/1987 i prezzi di riferimento, nonché gli importi forfettari, agli stessi livelli che erano stati presi in considerazione per la campagna precedente; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1986/1987 i prezzi di riferimento sono fissati come segue: A. Prodotti della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune: 1) vino rosso: 4,48 ECU/% vol effettivo/hl; 2) vino bianco diverso da quello di cui al punto 3: 4,23 ECU/% vol effettivo/hl; 3) vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner: 89,63 ECU/hl; 4) vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune: 2,61 ECU/% vol effettivo/hl; 5) mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune: 2,80 ECU/% vol totale/hl; 6) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, delle seguenti sottovoci: 22,05 C II; 69 ECU/hl; 22.05 C III: a) di 15 % vol, che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/1: 69 ECU/hl; b) altri: 75,20 ECU/hl; 22,05 C IV: 92 ECU/hl; 22.05 C V: 99,30 ECU/hl; 7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, destinato ad essere trasformato in prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune: 22.05 C II: 60,60 ECU/hl; 22.05 C III: 64,80 ECU/hl; 22.05 C IV: 78,40 ECU/hl; 22.05 C V: 86,70 ECU/hl. B. I prezzi di riferimento per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1 e 2, sono aumentati di 1 ECU per % vol effettivo/hl se il vino è importato nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion. C. Prodotti della voce 20.07 della tariffa doganale comune: 1) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati pari o inferiore al 30 %, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune: a) bianchi: 3,84 ECU/% vol potenziale/hl; b) altri: 4,07 ECU/% vol potenziale/hl; 2) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % in peso, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune: a) bianchi: 3,84 ECU/% vol potenziale/hl; b) altri: 4,07 ECU/% vol potenziale/hl. D. L'importo forfettario per hl da aggiungere per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3 e 6 è fissato a: - 42,30 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di capacità di due litri o meno, - 21,15 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di capacità superiori a due litri e non superiori a 20 litri. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60. (4) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 29. (5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 67.