Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R1791

    Regolamento (CEE) n. 1791/86 della Commissione del 10 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/70 per quanto concerne l'anticipo dell'importo del premio per il tabacco in foglia coltivato in Grecia

    GU L 156 del 11.6.1986, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1791/oj

    31986R1791

    Regolamento (CEE) n. 1791/86 della Commissione del 10 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/70 per quanto concerne l'anticipo dell'importo del premio per il tabacco in foglia coltivato in Grecia

    Gazzetta ufficiale n. L 156 del 11/06/1986 pag. 0016 - 0017
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0091
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0091


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1791/86 DELLA COMMISSIONE

    del 10 giugno 1986

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/70 per quanto concerne l'anticipo dell'importo del premio per il tabacco in foglia coltivato in Grecia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

    considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1876/84 (4), può essere concesso un anticipo dell'importo del premio a condizione che sia concluso un contratto di coltivazione o sia sottoscritta una dichiarazione di coltivazione, debitamente registrati e riferentisi al tabacco per il quale è richiesto il premio;

    considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1726/70, il versamento di un anticipo dell'importo del premio per il tabacco dei raccolti dal 1982 al 1986 coltivato in Grecia e sottoposto in tale paese alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento può essere richiesto anche se non sono stati conclusi contratti di coltivazione o sottoscritte dichiarazioni di coltivazione; che l'anticipo dell'importo del premio può essere chiesto fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno del raccolto;

    considerando che i motivi che hanno indotto a giustificare la deroga relativa alla domanda di anticipo del premio di cui ha beneficiato l'acquirente di tabacco greco dei raccolti 1981 e 1982 sulla base delle disposizioni dell'articolo 73 dell'atto di adesione della Grecia, estesi dal regolamento (CEE) n. 884/85 della Commissione (5) al tabacco del raccolto 1986, restano ancora validi; che, malgrado gli sforzi d'informazione intrapresi presso gli operatori in questione, la maggior parte della produzione del tabacco attualmente coltivato in Grecia non è ancora oggetto di contratti di coltivazione;

    considerando che i contratti di coltivazione hanno un'importanza determinante nella produzione del tabacco, consentendone un migliore orientamento in funzione della domanda; che è opportuno mantenere per il tabacco dei prossimi raccolti la deroga di cui ha beneficiato il tabacco dei raccolti dal 1981 al 1986, per incoraggiare gli acquirenti e i tabacchicoltori a sottoscrivere più contratti di coltivazione per beneficiare, ciascuno per quanto li concerne, dei vantaggi connessi;

    considerando che un periodo massimo di due anni è sufficiente per consentire che il regime contrattuale previsto dal regolamento (CEE) n. 1726/70 sia effettivamente applicato in Grecia; che occorre pertanto prorogare la deroga in questione per il tabacco dei raccolti 1987 e 1988;

    considerando che la condizione prevista all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1726/70, secondo cui, per beneficiare dell'anticipo del premio le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in foglia devono essere effettuate nel paese di produzione, non è consona alle finalità perseguite dalla disposizione in questione e potrebbe, per di più, dare luogo ad una situazione di discriminazione tra gli operatori dello Stato membro di produzione e gli operatori degli altri Stati membri; che è pertanto opportuno procedere alla soppressione di tale condizione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1726/70 è sostituito dal seguente testo:

    « In deroga al primo trattino del primo comma precedente, può essere chiesto un anticipo sull'importo del premio per il tabacco dei raccolti 1985, 1986, 1987 e 1988 coltivato in Grecia, anche se non sono stati conclusi contratti o sottoscritte dichiarazioni di coltivazione ai sensi dell'articolo 2 ter ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

    (2) GU n. L 362 del 21. 12. 1985, pag. 8.

    (3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.

    (4) GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 14.

    (5) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 5.

    Top