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Document 31986R0254
Commission Regulation (EEC) No 254/86 of 4 February 1986 laying down detailed rules for the progressive abolition of the quantitative restrictions applicable in the Member States other than Spain and Portugal for preserved sardines and tuna originating in Spain
Regolamento (CEE) n. 254/86 della Commissione del 4 febbraio 1986 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla soppressione progressiva delle restrizioni quantitative applicabili negli stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo per le conserve di sardine e di tonno in provenienza della Spagna
Regolamento (CEE) n. 254/86 della Commissione del 4 febbraio 1986 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla soppressione progressiva delle restrizioni quantitative applicabili negli stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo per le conserve di sardine e di tonno in provenienza della Spagna
GU L 31 del 6.2.1986, p. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2009; abrogato da 32009R0148
Regolamento (CEE) n. 254/86 della Commissione del 4 febbraio 1986 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla soppressione progressiva delle restrizioni quantitative applicabili negli stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo per le conserve di sardine e di tonno in provenienza della Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 031 del 06/02/1986 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0104
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 254/86 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1986 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla soppressione progressiva delle restrizioni quantitative applicabili negli stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo per le conserve di sardine e di tonno in provenienza della Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 175, visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato de ultimo dall'atto di adesione, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, considerando che per quanto concerne le conserve di sardine e di tonno l'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81 autorizza gli stati membri, fino all'applicazione di un regime comunitario all'importazione di detti prodotti, a mantenere nei confronti dei paesi terzi le restrizioni quantitative applicabili al momento dell'entrata in vigore del suddetto regolamento; considerando che l'atto di adesione prevede la soppressione progressiva e l'eliminazione, durante periodi transitori specifici, delle restrizioni quantitative in vigore per i prodotti considerati; considerando che è opportuno prevedere un calendario in base al quale dette restrizioni quantitative saranno eliminate; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le restrizioni quantitative di cui all'articolo 175 dell'atto di adesione, applicabili alle conserve di sardine e di tonni, sono progressivamente soppresse in base alle modalità previste all'articolo 2. Articolo 2 Le esportazioni spagnole verso gli stati membri della Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986 che al 1o gennaio 1985 applicano delle restrizioni quantitative in virtù dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81, si effettuano: - per quanto concerne le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune: - a partire dal 1o marzo 1986 entro un limite di 500 t, - a partire dal 1o gennaio 1987 entro un limite di 610 t, - a partire dal 1o gennaio 1988 entro un limite di 720 t, - a partire dal 1o gennaio 1989 entro un limite di 830 t, - a partire dal 1o gennaio 1990 entro un limite di 940 t, - a partire dal 1o gennaio 1991 entro un limite di 1 050 t, - a partire dal 1o gennaio 1992 entro un limite di 1 160 t, - a partire dal 1o gennaio 1993 entro un limite di 1 270 t, - a partire dal 1o gennaio 1994 entro un limite di 1 380 t, - a partire dal 1o gennaio 1995 entro un limite di 1 500 t, - a partire dal 1o gennaio 1996, senza limite; - per quanto concerne le preparazioni e le conserve di tonno della sottovoce 16.04 E della tariffa doganale comune: - a partire dal 1o marzo 1986, entro un limite di 300 t, - a partire dal 1o gennaio 1987 entro un limite di 415 t, - a partire dal 1o gennaio 1988 entro une limite di 530 t, - a partire dal 1o gennaio 1989 entro un limite di 645 t, - a partire dal 1o gennaio 1990 entro un limite di 760 t, - a partire dal 1o gennaio 1991 entro un limite di 875 t, - a partire dal 1o gennaio 1992 entro un limite di 1 000 t, - a partire dal 1o gennaio 1993 senza limite. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1986. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU L 379 de 31. 12. 1981, pag. 1.