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Document 31986D0342

    86/342/CEE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1986 che modifica la decisione 82/735/CEE del Consiglio per quanto riguarda l' elenco degli stabilimenti della Bulgaria in provenienza dai quali è autorizzata l' importazione di carni fresche nella Comunità

    GU L 201 del 24.7.1986, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/342/oj

    31986D0342

    86/342/CEE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1986 che modifica la decisione 82/735/CEE del Consiglio per quanto riguarda l' elenco degli stabilimenti della Bulgaria in provenienza dai quali è autorizzata l' importazione di carni fresche nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 201 del 24/07/1986 pag. 0049 - 0050
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0160
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0160


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 giugno 1986

    che modifica la decisione 82/735/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Bulgaria in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

    (86/342/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

    vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca della trichine all'importazione dei paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 4,

    considerando che l'elenco degli stabilimenti della Bulgaria, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato stabilito inizialmente con decisione 82/735/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla decisione 85/603/CEE della Commissione (5);

    considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (6), è emerso che negli stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

    considerando che dalla stessa ispezione è risultato che uno stabilimento risponde ai requisiti dell'articolo 2, della direttiva 77/96/CEE; che può quindi essere autorizzato ad eseguire l'esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche suine;

    considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della decisione 82/735/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

    (3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

    (4) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 16.

    (5) GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 52.

    (6) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

    ALLEGATO

    ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZIA DAI QUALI LE CARNI FRESCHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ FINO AD UNA DATA STABILITA

    1.2.3 // // // // Numero d'autorizzazione // Stabilimento // Indirizzo

    // // // I. CARNE SUINA (1)

    Macello

    1.2.3 // // // // 28 T (2) // Rodopa Svichtov // Svichtov // // //

    (1) Gli stabilimenti con la menzione « T » sono utilizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

    (2) Fino al 31 dicembre 1986.

    II. CARNE OVINA

    A. Macello e laboratorio di sezionamento

    1.2.3 // // // // 26 (1) // Rodopa Sliven // Sliven // // //

    B. Macello

    1.2.3 // // // // 28 (1) // Rodopa Svichtov // Svichtov // // //

    (1) Fino al 31 dicembre 1986.

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