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Document 31985R3758

Regolamento (CEE) n. 3758/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 1119/79 per quanto concerne le sementi

GU L 356 del 31.12.1985, p. 63–63 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3758/oj

31985R3758

Regolamento (CEE) n. 3758/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 1119/79 per quanto concerne le sementi

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/1985 pag. 0063 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0214
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0020
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0214


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3758/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1985

che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 1119/79 per quanto concerne le sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre procedere, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, a taluni adattamenti del regolamento ( (CEE) n. 1119/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, recante modalità particolari d'applicazione del regime d'importazione nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3478/80 (2);

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto; che tali misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1119/79 vengono aggiunte le seguenti diciture:

« Importación realizada en el marco de un contrato de multiplicación ».

« Importação realizada no âmbito de um contrato de multiplicação ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 138 del 7. 6. 1979, pag. 13.

(2) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 82.

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