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Document 31985R3758
Commission Regulation (EEC) No 3758/85 of 23 December 1985 adapting Regulation (EEC) No 1119/79 concerning seeds, by reason of the accession of Spain and Portugal
Regolamento (CEE) n. 3758/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 1119/79 per quanto concerne le sementi
Regolamento (CEE) n. 3758/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 1119/79 per quanto concerne le sementi
GU L 356 del 31.12.1985, p. 63–63
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No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008
Regolamento (CEE) n. 3758/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 1119/79 per quanto concerne le sementi
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/1985 pag. 0063 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0214
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0020
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0214
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3758/85 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1985 che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 1119/79 per quanto concerne le sementi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre procedere, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, a taluni adattamenti del regolamento ( (CEE) n. 1119/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, recante modalità particolari d'applicazione del regime d'importazione nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3478/80 (2); considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto; che tali misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1119/79 vengono aggiunte le seguenti diciture: « Importación realizada en el marco de un contrato de multiplicación ». « Importação realizada no âmbito de um contrato de multiplicação ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 138 del 7. 6. 1979, pag. 13. (2) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 82.