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Document 31985R3548

    Regolamento (CEE) n. 3548/85 della Commissione del 16 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

    GU L 338 del 17.12.1985, p. 16–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1990; abrog. impl. da 31990R3665

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3548/oj

    31985R3548

    Regolamento (CEE) n. 3548/85 della Commissione del 16 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

    Gazzetta ufficiale n. L 338 del 17/12/1985 pag. 0016 - 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0235
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0139
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0235
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0139


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3548/85 DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 1985

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

    considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3122/85 (2), fissa il limite di dimensione economica delle aziende contabili applicabile a decorrere dall'esercizio contabile 1982; che tale limite è stato calcolato in unità di dimensione europea (UDE); che l'UDE è stata definita nell'allegato III della decisione 78/463/CEE della Commissione (3); che tale definizione dell'UDE è stata aggiornata con decisione 85/377/CEE della Commissione (4), onde tener conto dell'evoluzione agroeconomica; che questa nuova definizione si applica a decorrere dal 1985; che occorre pertanto adeguare in funzione della nuova definizione dell'UDE i limiti di dimensione economica applicabili a decorrere dall'esercizio contabile 1986;

    considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni comunitarie possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto, misure che entrano in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore del suddetto trattato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 è aggiunto il comma seguente:

    « Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE è così fissato per l'esercizio contabile 1986 - periodo di dodici mesi consecutivi aventi inizio fra il 1o gennaio e il 1o luglio 1986 - e per gli esercizi successivi in UDE, ai sensi dell'allegato III della decisione 85/377/CEE della Commissione (1):

    - Paesi Bassi: 16 UDE

    - Belgio: 12 UDE

    - Germania: 8 UDE

    - Francia: 8 UDE

    - Lussemburgo: 8 UDE

    - Danimarca: 8 UDE

    - Regno Unito (esclusa

    L'Irlanda del Nord): 8 UDE

    - Irlanda del Nord: 4 UDE

    - Irlanda: 2 UDE

    - Italia: 2 UDE

    - Grecia: 2 UDE

    - Spagna: 2 UDE

    - Portogallo: 1 UDE

    (1) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.

    Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1986.

    Tuttavia, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.

    (2) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 12.

    (3) GU n. L 148 del 5. 6. 1978, pag. 1.

    (4) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.

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