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Document 31985R2001

    Regolamento (CEE) n. 2001/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1943/81 relativo ad un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione nel settore degli alimenti per animali nell' Irlanda del Nord

    GU L 188 del 20.7.1985, p. 11–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2001/oj

    31985R2001

    Regolamento (CEE) n. 2001/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1943/81 relativo ad un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione nel settore degli alimenti per animali nell' Irlanda del Nord

    Gazzetta ufficiale n. L 188 del 20/07/1985 pag. 0011 - 0011


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2001/85 DEL CONSIGLIO

    del 16 luglio 1985

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1943/81 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione nel settore degli alimenti per animali nell'Irlanda del Nord

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che i settori agricoli che dipendono dagli alimenti per animali continuano ad essere di vitale importanza per l'economia agricola dell'Irlanda del Nord;

    considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1943/81 (3), la durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 1981 e che il costo previsionale dell'azione stessa ammonta a sei milioni di ECU;

    considerando che le gravi difficoltà in cui versano i settori agricoli in Irlanda del Nord che dipendono dagli alimenti per animali sono state risolte solo in parte da detta azione comune; che occorre pertanto prorogare adeguatamente il termine previsto per la realizzazione dell'azione e che le stime dei costi devono essere di conseguenza rivedute;

    considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1943/81, non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento stesso i progetti che fruiscono di aiuti in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (4), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1932/84 (5), né quelli che possono benefiare di aiuti comunitari nel quadro di altre azioni comuni; che i progetti che possono fruire di aiuti in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77 devono essere, del pari, esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1943/81 durante il periodo per il quale viene prorogata la validità di quest'ultimo regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1943/81 è modificato come segue:

    1) il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento i progetti che possono fruire di aiuti comunitari in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77 (1) o nel quadro di altre azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 »;

    2) il testo dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal testo seguente:

    « 1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 1981.

    2. Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo per il periodo 1o gennaio 1981 - 31 dicembre 1987 ammonta a 10,5 milioni di ECU ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. FISCHBACH

    (1) GU n. C 149 del 19. 6. 1985, pag. 5.

    (2) Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella GU).

    (3) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 23.

    (4) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

    (5) GU n. L 180 del 7. 7. 1984, pag. 1.

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