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Document 31985R2001
Council Regulation (EEC) No 2001/85 of 16 July 1985 amending Regulation (EEC) No 1943/81 on a common measure to improve the processing and marketing conditions in the cattlefeed sector in Northern Ireland
Regolamento (CEE) n. 2001/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1943/81 relativo ad un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione nel settore degli alimenti per animali nell' Irlanda del Nord
Regolamento (CEE) n. 2001/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1943/81 relativo ad un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione nel settore degli alimenti per animali nell' Irlanda del Nord
GU L 188 del 20.7.1985, p. 11–11
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Regolamento (CEE) n. 2001/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1943/81 relativo ad un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione nel settore degli alimenti per animali nell' Irlanda del Nord
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 20/07/1985 pag. 0011 - 0011
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2001/85 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1943/81 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione nel settore degli alimenti per animali nell'Irlanda del Nord IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che i settori agricoli che dipendono dagli alimenti per animali continuano ad essere di vitale importanza per l'economia agricola dell'Irlanda del Nord; considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1943/81 (3), la durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 1981 e che il costo previsionale dell'azione stessa ammonta a sei milioni di ECU; considerando che le gravi difficoltà in cui versano i settori agricoli in Irlanda del Nord che dipendono dagli alimenti per animali sono state risolte solo in parte da detta azione comune; che occorre pertanto prorogare adeguatamente il termine previsto per la realizzazione dell'azione e che le stime dei costi devono essere di conseguenza rivedute; considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1943/81, non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento stesso i progetti che fruiscono di aiuti in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (4), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1932/84 (5), né quelli che possono benefiare di aiuti comunitari nel quadro di altre azioni comuni; che i progetti che possono fruire di aiuti in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77 devono essere, del pari, esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1943/81 durante il periodo per il quale viene prorogata la validità di quest'ultimo regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1943/81 è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: « 2. Non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento i progetti che possono fruire di aiuti comunitari in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77 (1) o nel quadro di altre azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 »; 2) il testo dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal testo seguente: « 1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 1981. 2. Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo per il periodo 1o gennaio 1981 - 31 dicembre 1987 ammonta a 10,5 milioni di ECU ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. C 149 del 19. 6. 1985, pag. 5. (2) Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella GU). (3) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 23. (4) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (5) GU n. L 180 del 7. 7. 1984, pag. 1.