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Document 31985R1977
Council Regulation (EEC) No 1977/85 of 16 July 1985 amending Regulation (EEC) No 1489/84 laying down the date for the entry into force of Regulations (EEC) No 3284/83 and (EEC) No 3285/83 relating to the fruit and vegetables sector
Regolamento (CEE) n. 1977/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1489/84 che fissa la data dell'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) n. 3284/83 e (CEE) n. 3285/83 relativi al settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CEE) n. 1977/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1489/84 che fissa la data dell'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) n. 3284/83 e (CEE) n. 3285/83 relativi al settore degli ortofrutticoli
GU L 186 del 19.7.1985, p. 2–2
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997
Regolamento (CEE) n. 1977/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1489/84 che fissa la data dell'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) n. 3284/83 e (CEE) n. 3285/83 relativi al settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 19/07/1985 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0233
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0233
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0086
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1977/85 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1489/84 che fissa la data dell'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) n. 3284/83 e (CEE) n. 3285/83 relativi al settore degli ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3284/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 13, secondo comma, visto il regolamento (CEE) n. 3285/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che stabilisce le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 8, secondo comma, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 1489/84 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 825/85 (4), ha fissato la data di applicazione del regime di estensione di talune regole stabilite dalle associazioni di produttori; considerando che, tenuto conto del periodo necessario per l'attuazione del regime di estensione di tali regole, in particolare a motivo delle procedure di consultazione dei produttori interessati, è opportuno adattare la data di applicazione di tale regime; che la diversità delle date di raccolta dei vari prodotti non consente di adottare una data unica; che è pertanto opportuno modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 1489/84, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1489/84 è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia, il regime di estensione di talune norme previsto all'articolo 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (4), è applicabile a decorrere: - dal 1o ottobre 1985 per le mele da tavola, le pere da tavola, le arance, i mandarini e le clementine, i carciofi, i cavolfiori, le cipolle, i porri, la lattuga cappuccio, la cicoria-indivia, la dolcetta, la lattuga selvatica e la cicoria-witloof; - dall'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 per i prodotti per i quali è fissata una campagna, diversi da quelli menzionati al primo trattino; - dal 1o gennaio 1986 per i prodotti diversi da quelli menzionati al primo e al secondo trattino. (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 8. (3) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 31. (4) GU n. L 91 del 30. 3. 1985, pag. 7.