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Document 31985R1670

    Regolamento (CEE) n. 1670/85 della Commissione del 19 giugno 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1105/68 relativo alle modalità di concessione degli aiuti per il latte scremato destinato all' alimentazione degli animali

    GU L 160 del 20.6.1985, p. 33–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1988; abrog. impl. da 31988R0805

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1670/oj

    31985R1670

    Regolamento (CEE) n. 1670/85 della Commissione del 19 giugno 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1105/68 relativo alle modalità di concessione degli aiuti per il latte scremato destinato all' alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 160 del 20/06/1985 pag. 0033 - 0033
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0133
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0133


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1670/85 DELLA COMMISSIONE

    del 19 giugno 1985

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1105/68 relativo alle modalità di concessione degli aiuti per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando che l'articolo 1 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione (3), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2630/84 (4), fissa l'importo dell'aiuto al latte scremato in polvere venduto sotto forma liquida agli allevatori per l'alimentazione degli animali; che questo aiuto è determinato in funzione dell'importo dell'aiuto fissato per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione degli animali; che, tenuto conto della modifica di quest'ultimo, è necessario procedere ad un adeguamento dell'importo dell'aiuto concesso ai sensi del presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'articolo 1 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1105/68, l'importo di « 69,50 ECU » è sostituito dall'importo di « 72,7 ECU ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.

    (3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.

    (4) GU n. L 249 del 18. 9. 1984, pag. 8.

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