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Document 31985R0417

    Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione del 19 dicembre 1984 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione

    GU L 53 del 22.2.1985, p. 1–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/417/oj

    31985R0417

    Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione del 19 dicembre 1984 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione

    Gazzetta ufficiale n. L 053 del 22/02/1985 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0064
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0162
    edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0064
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0162


    REGOLAMENTO (CEE) N. 417/85 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1984 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi, di decisioni e pratiche concordate (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 1,

    previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

    previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

    (1) considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione è competente per applicare mediante regolamento l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate, relative alla specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la sua realizzazione, che ricadono sotto il disposto dell'articolo 85, paragrafo 1;

    (2) considerando che gli accordi di specializzazione della produzione attuale o futura possono incorrere nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato;

    (3) considerando che gli accordi di specializzazione della produzione contribuiscono in generale a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti in quanto le imprese, concentrando la loro attività di fabbricazione su determinati prodotti, possono operare in modo più razionale ed offrire detti prodotti a prezzi più favorevoli; che è ragionevole supporre che, come risultato di una concorrenza efficace, gli utilizzatori beneficeranno di una congrua parte del profitto che ne risulta;

    (4) considerando che questi vantaggi discendono nello stesso modo tanto dagli accordi di specializzazione in base ai quali ciascuno dei partecipanti rinuncia a favore di un altro a fabbricare determinati prodotti, quanto dagli accordi con i quali i partecipanti si impegnano a fabbricare o a far fabbricare determinati prodotti soltanto in comune;

    (5) considerando che il presente regolamento deve determinare le restrizioni della concorrenza che possono figurare in un accordo di specializzazione; che le restrizioni di concorrenza che, oltre alla rinuncia reciproca alla fabbricazione, vengono in tal modo ammesse costituiscono di norma una condizione essenziale per la conclusione e la realizzazione dell'accordo; che pertanto queste restrizioni sono in generale necessarie per procurare alle imprese partecipanti all'accordo e agli utilizzatori i vantaggi perseguiti con la specializzazione; che le parti possono essere lasciate libere di stabilire quali di tali clausole includere nei loro accordi;

    (6) considerando che l'esenzione deve restare limitata agli accordi che non danno la possibilità di eliminare la concorrenza, per una parte sostanziale dei prodotti in causa; che occorre pertanto prevedere che il regolamento sia applicabile soltanto se la parte di mercato ed il fatturato delle imprese partecipanti all'accordo non superano determinati ordini di grandezza;

    (7) considrando che è tuttavia opportuno dare alle imprese, che superano la soglia quantitativa per il fatturato stabilita nel presente regolamento, la possibilità di beneficiare in modo semplificato della certezza giuridica offerta dall'esenzione per categoria; che, nel contempo ciò deve permettere alla Commissione di esercitare una sorveglianza efficace e di semplificare il controllo amministrativo delle intese;

    (8) considerando che, al fine di facilitare la conclusione di accordi di specializzazione di lunga durata, accordi che possono avere per le imprese interessate incidenze di ordine strutturale, occorre fissare la durata di validità del regolamento a tredici anni; che, se nel corso di tale periodo le circostanze in riferimento alle quali il regolamento è stato adottato si modificano su un aspetto sostanziale, la Commissione procederà ai necessari adattamenti del regolamento;

    (9) considerando che non occorre più notificare gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che sono automaticamente esentati in forza del presente regolamento; che le imprese interessate possono tuttavia chiedere a titolo individuale in un caso concreto, una decisione ai sensi del regolamento n. 17 del Consiglio (3) modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, e conformemente alle condizioni previste nel presente regolamento agli accordi con i quali delle imprese si impegnano reciprocamente per scopi di specializzazione e per tutta la durata dell'accordo:

    a) a non fabbricare, né far fabbricare determinati prodotti e a lasciare agli altri contraenti la libertà di fabbricare o far fabbricare tali prodotti, oppure

    b) a fabbricare o far fabbricare soltanto in comune determinati prodotti.

    Articolo 2

    1. Ai contraenti possono essere imposti, oltre agli obblighi di cui all'articolo 1, soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza:

    a) non stipulare con imprese terze accordi di specializzazione concernenti prodotti identici o considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso;

    b) acquistare i prodotti oggetto della specializzazione esclusivamente dalle parti contraenti o da un'impresa controllata in comune o da un'impresa terza alla quale le parti affidano in comune la fabbricazione di questi prodotti salvo se esistono altrove condizioni di acquisto più favorevoli che i contraenti o l'impresa terza o controllata in comune, incaricata della fabbricazione, non sono disposti a praticare;

    c) affidare a dei contraenti la distribuzione esclusiva dei prodotti oggetto della specializzazione, a condizione che gli intermediari o gli utilizzatori possano procurarsi i prodotti oggetto del contratto anche presso altri fornitori e i contraenti non rendano più difficili tali acquisti.

    2. L'articolo 1 si applica anche quando i contraenti prevedano obblighi contemplati dal paragrafo 1 ma diano loro una portata più limitata di quella ammessa da tale paragrafo.

    3. Non ostano all'applicazione dell'articolo 1 segnatamente i seguenti obblighi:

    a) fornire ai contraenti i prodotti oggetto della specializzazione e rispettare al riguardo norme minime di qualità;

    b) assicurare, per i prodotti oggetto della specializzazione, l'immagazzinamento di quantità minime e di pezzi di ricambio di detti prodotti;

    c) assicurare per i prodotti oggetto della specializzazione il servizio di assistenza alla clientela e di garanzia.

    Articolo 3

    1. L'articolo 1 si applica solamente:

    a) quando i prodotti oggetto della specializzazione e gli altri prodotti delle imprese partecipanti, considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso, non rappresentano nel mercato comune o una parte sostanziale di esso più del 20 % del mercato dell'insieme di detti prodotti, e

    b) quando il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese partecipanti nel corso di un esercizio non supera i 500 milioni di ECU.

    2. L'articolo 1 continua ad applicarsi se le quote di mercato di cui al paragrafo 1, lettera a), o il fatturato di cui al paragrafo 1, lettera b), siano superati, nel corso di due esercizi consecutivi, in misura non superiore a un decimo.

    3. Qualora le quote di cui ai paragrafi 1 e 2 siano superate, l'articolo 1 continua ad applicarsi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio in cui si è verificato il superamento.

    Articolo 4

    1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dall'articolo 1 gli accordi ai quali partecipano imprese il cui fatturato globale supera il limite di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, purché gli accordi siano notificati conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione (4) alla Commissione e quest'ultima non faccia opposizione all'esenzione nel termine di sei mesi.

    2. Il termine dei sei mesi decorre dalla data di ricezione della notifica da parte della Commissione. Tuttavia, quando la notifica è inviata per lettera raccomandata, il termine decorre dalla data indicata sul timbro postale del luogo di spedizione.

    3. Il paragrafo 1 si applica solo se:

    a) nella notifica o in una comunicazione ad essa allegata è fatto espresso riferimento al presente articolo;

    b) le informazioni fornite a mezzo della notifica sono complete e conformi ai fatti.

    4. Per gli articoli già notificati all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, può essere invocato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 mediante una comunicazione diretta alla Commissione che faccia espresso riferimento alla notifica e al presente articolo. Le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), si applicano in quanto compatibili.

    5. La Commissione può fare opposizione all'esenzione. Essa deve fare opposizione quando uno Stato membro lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione allo Stato membro della notifica di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tale richiesta deve essere fondata su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.

    6. La Commissione può ritirare l'opposizione ogni momento. Tuttavia, quando essa sia stata fatta su richiesta di uno Stato membro, e questo la mantenga, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti.

    7. Se l'opposizione è ritirata perché le imprese interessate hanno dimostrato che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha efficacia a decorrere dalla data della notifica.

    8. Se l'opposizione è ritirata perché le imprese interessate hanno modificato l'accordo, in modo da ottemperare alle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha efficacia a decorrere dalla data in cui le modifiche entrano in vigore.

    9. Se la Commissione, fatta l'opposizione, non la ritira, gli effetti della notifica sono disciplinati dalle norme del regolamento n. 17.

    Articolo 5

    1. Le informazioni ottenute in applicazione dell'articolo 4 possono essere utilizzate esclusivamente per i fini del presente regolamento.

    2. La Commissione e le autorità degli Stati membri nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

    3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi che non contengono indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

    Articolo 6

    Il fatturato totale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), risulta dai fatturati, al netto delle imposte e di ogni altro tributo, realizzati con l'insieme di prodotti e servizi delle imprese partecipanti nel corso dell'ultimo esercizio. Esso non tiene conto delle transazioni effettuate fra le imprese partecipanti o fra queste e un'impresa terza incaricata in comune della fabbricazione.

    Articolo 7

    1. Sono considerate imprese partecipanti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 6:

    a) le imprese parti all'accordo;

    b) le imprese in cui un contraente dispone direttamente o indirettamente:

    - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

    - di oltre la metà dei diritti di voto, o

    - del potere di designare oltre la metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o

    - del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

    c) le imprese che dispongono in un'impresa partecipante all'accordo direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera b);

    d) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera b).

    2. Sono pure considerate imprese partecipanti quelle in cui più imprese di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dispongono in comune direttamente o indirettamente dei diritti o poteri di cui al paragrafo 1, lettera b).

    Articolo 8

    Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione può ritirare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che in un caso determinato un accordo esentato in virtù del presente regolamento ha comunque effetti che sono compatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato e in particolare quando:

    a) l'accordo non determina una razionalizzazione sostanziale o gli utilizzatori non beneficiano di una congrua parte dei vantaggi che ne derivano;

    b) i prodotti oggetto della specializzazione non sono sottoposti, in tutto il mercato comune o in una parte sostanziale di esso, ad una concorrenza effettiva di prodotti identici o considerati analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo ed uso.

    Articolo 9

    Le disposizioni del presente regolamento si applicano per analogia alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate.

    Articolo 10

    1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1985 e scade il 31 dicembre 1997.

    2. Il regolamento (CEE) n. 3604/82 della Commissione (5) è abrogato.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 46.(2) GU n. C 211 dell'11. 8. 1984, pag. 2.(3) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.(4) GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.(5) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 33.

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