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Document 31985D0425

85/425/CEE: Decisione della Commissione dell'8 maggio 1985 relativa ad un aiuto concesso dal governo britannico alle organizzazioni di produttori (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

GU L 241 del 10.9.1985, pp. 20–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/425/oj

31985D0425

85/425/CEE: Decisione della Commissione dell'8 maggio 1985 relativa ad un aiuto concesso dal governo britannico alle organizzazioni di produttori (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 10/09/1985 pag. 0020 - 0022


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1985

relativa ad un aiuto concesso dal governo britannico alle organizzazioni di produttori

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/425/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80 (2), in particolare gli articoli 11 e 26, nonché il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio (3) che l'ha sostituito a decorrere dal 1o giugno 1982, in particolare gli articoli 13 e 28,

dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Con lettere della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee del 28 marzo e del 4 giugno 1980, il governo britannico ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, l'intenzione di concedere, dal 1o aprile al 30 settembre 1980, un aiuto di 2 milioni di £ alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca.

Tale aiuto doveva essere suddiviso tra i vari beneficiari in base al volume delle catture da essi effettuate nel 1979 e doveva servire a diverse azioni: istituzione di premi per il fermo temporaneo delle navi da pesca, concessione di sovvenzioni alle autorità portuali per consentire loro di ridurre temporaneamente i canoni percepiti, finanziamento di programmi intesi a migliorare i metodi di condizionamento dei prodotti della pesca e le campagne promozionali a favore di tali prodotti e sostegno dei sistemi autonomi di ritiro delle organizzazioni di produttori. La suddivisione dell'aiuto secondo questi quattro obiettivi doveva essere operata dalle stesse organizzazioni di produttori.

Il governo britannico ha giustificato il suddetto progetto d'aiuto adducendo la situazione difficile in cui versavano i pescatori britannici, i quali non avevano potuto trasferire sui prezzi di mercato il forte aumento dei costi di produzione ed in particolare il rincaro dei prodotti petroliferi. Il governo britannico rilevava che tale situazione aveva provocato il crollo delle attività di pesca, con il rischio di una diminuzione totale ed incontrollata della flotta peschereccia britannica, in un momento in cui le discussioni in corso a livello comunitario non avevano ancora consentito di attuare una politica comune delle strutture. L'aiuto in questione mirava quindi ad evitare un'evoluzione irreversibile del settore della pesca nel Regno Unito e le conseguenti gravi ripercussioni in campo sociale e regionale. Il governo britannico ha creduto di consolidare, con l'aiuto suddetto, la posizione importante delle organizzazioni di produttori nell'organizzazione comune dei mercati della pesca.

Ai termini dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 100/76 e dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3796/81, l'aiuto suindicato è disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE.

Dopo un primo esame, la Commissione ha stimato che la parte dell'aiuto destinata a consentire alle organizzazioni di produttori di mantenere il proprio sistema autonomo dei prezzi di ritiro era suscettiva di costituire un'infrazione alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 100/76, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, ed ha quindi deciso di avviare nei confronti dell'insieme degli aiuti alle organizzazioni di produttori la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE. A tal fine, essa ha invitato il governo britannico, con lettera del 22 luglio 1980, a presentare le sue osservazioni.

II

Nella risposta del 22 agosto 1980, il governo del Regno Unito ha chiesto alla Commissione di confermargli che essa si opponeva soltanto al sostegno dei sistemi autonomi dei prezzi di ritiro. La Commissione non ha ricevuto risposte sugli elementi essenziali di questo aiuto.

Vari stati membri e varie organizzazioni professionali hanno trasmesso le loro osservazioni alla Commissione. Alcuni stati membri ed organizzazioni professionali condividono il parere della Commissione, mentre secondo altri stati membri l'assenza di una politica comune nel settore della pesca ha obbligato gli stati membri ad istituire aiuti per evitare che la situazione peggiorasse.

Con lettera del 3 febbraio 1984 e telescritto del 18 aprile 1984, la Commissione ha chiesto al governo britannico di fornire informazioni circostanziate sulla ripartizione delle somme previste da ogni organizzazione di produttori per ciascuna delle quattro azioni summenzionate. Con lettera del 17 maggio 1984, il governo britannico ha trasmesso alla Commissione una tabella in cui figurano la ripartizione dell'aiuto di 2 milioni di £ tra le organizzazioni di produttori in causa e le azioni previste; da tale tabella risulta che almeno il 40 % della somma globale era riservato al sostegno dei sistemi autonomi dei prezzi di ritiro.

Dalle predette informazioni emerge che il governo britannico ha concesso l'aiuto nel periodo in questione nonostante l'avvio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE. Il governo britannico è quindi venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE.

III

I regolamenti (CEE) n. 100/76 e (CEE) n. 3796/81 dispongono rispettivamente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, che le organizzazioni di produttori possono fissare un prezzo di ritiro al di sotto del quale non vendono i prodotti offerti dai produttori aderenti. Per alcune specie viene fissato un prezzo di ritiro a livello comunitario, mentre per tutte le specie le organizzazioni di produttori possono fissare un prezzo di ritiro autonomo.

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 100/76 e all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 è riservata ai ritiri delle specie soggette al regime di ritiro comunitario e può essere concessa soltanto alle organizzazioni di produttori che applicano i prezzi di ritiro fissati dalla Comunità. La maggior parte delle organizzazioni di produttori britanniche applicavano nel 1980 per queste specie prezzi di ritiro di gran lunga superiori ai prezzi comunitari.

Inoltre, la concessione di sovvenzioni alle organizzazioni di produttori è regolata in modo esauriente e limitata agli aiuti previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 100/76 e dall'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) 3796/81. La concessione di aiuti di stato alle organizzazioni di produttori per sostenere sistemi autonomi dei prezzi di ritiro non può quindi rentrare nel campo di applicazione di tali disposizioni, che mirano ad incoraggiare la costituzione e a facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori.

L'aiuto statale concesso alle organizzazioni di produttori britanniche affinché possano mantenere il proprio sistema autonomo dei prezzi di ritiro rafforza la loro posizione competitiva per tutte le loro azioni, ivi comprese quelle disciplinate dal regime comunitario. L'importo massimo degli aiuti contemplati dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 e dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81 viene indebitamente aumentato con la concessione dell'aiuto in causa. La concessione di detto aiuto può avere conseguenze rilevanti sui principi di responsabilità e di corresponsabilità delle organizzazioni di produttori nell'ambito dell'organizzazione dei mercati.

La concessione dell'aiuto alle organizzazioni di produttori affinché possano mantenere il proprio sistema autonomo dei prezzi di ritiro costituisce pertanto un'infrazione al diritto comunitario.

IV

L'articolo 2, paragrafo 1, del trattato CEE sancisce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti rispondenti ai criteri in esso enunciati. Inoltre, il carattere d'infrazione nei confronti dell'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti della pesca esclude in ogni caso l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE.

La presente decisione non pregiudica le conseguenze che la Commissione potrà eventualmente trarre in merito al recupero dell'aiuto suddetto presso i beneficiari e al finanziamento della politica comune della pesca da parte del FEAOG, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto alle organizzazioni di produttori affnché possano mantenere il proprio sistema autonomo dei prezzi di ritiro, quale è stato concesso nel Regno Unito nel periodo compreso fra il 1o aprile e il 30 settembre 1980, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e, di conseguenza, non può più essere concesso.

Articolo 2

Il Regno Unito comunica alla Commissione, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure che ha adottato per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.

(3) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

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