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Document 31985D0164

85/164/CEE: Decisione della Commissione dell'8 febbraio 1985 che modifica la decisione 82/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dagli Stati Uniti d'America

GU L 63 del 2.3.1985, pp. 26–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/164/oj

31985D0164

85/164/CEE: Decisione della Commissione dell'8 febbraio 1985 che modifica la decisione 82/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dagli Stati Uniti d'America

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 02/03/1985 pag. 0026 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0112
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0234
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0112
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0234


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1985

che modifica la decisione 82/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dagli Stati Uniti d'America

(85/164/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che la decisione 82/426/CEE della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dagli Stati Uniti d'America;

considerando che è possibile, senza correre il rischio di diffondere malattie, accettare carni di bovini originari degli Stati Uniti d'America o del Canada che abbiano trascorso parte del periodo di soggiorno in uno di tali paesi;

considerando che tanto gli Stati Uniti quanto il Canada si sono impegnati nei confronti della Commissione a notificare alla Commissione stessa e agli Stati membri, entro un termine massimo di ventiquattro ore, la conferma del verificarsi di gravi malattie epizootiche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto IV del certificato di polizia sanitaria, riportato nell'allegato della decisione 82/426/CEE, è sostituito da quanto segue:

« IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopraindicate sono ottenute:

- per le carni fresche di bovini, da animali che hanno soggiornato negli Stati Uniti d'America o in Canada per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali d'età inferiore a tre mesi,

- per le carni fresche suine, gli ovini e i caprini, da animali che hanno soggiornato in territorio statunitense per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali d'età inferiore a tre mesi,

- per le carni fresche di solipedi domestici, da animali che hanno soggiornato in territorio statunitense o in uno dei paesi limitrofi, compresi nell'elenco di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio per le carni dei solipedi domestici, per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi,

- per le carni fresche suine, da animali che non provengono da aziende che, per motivi sanitari, sono soggette a divieto, in seguito ad un focolaio di brucellosi suina verificatosi nelle sei settimane precedenti,

- per le carni fresche di ovini e caprini, da animali che non provengono da aziende che, per motivi sanitari, sono soggette a divieto in seguito ad un focolaio di brucellosi ovina o caprina verificatosi nelle sei settimane precedenti.

Fatto a , il

(Firma del veterinario ufficiale)

Bollo »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

(3) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 54.

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