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Document 31985D0164
85/164/EEC: Commission Decision of 8 February 1985 amending Decision 82/426/EEC concerning animal health conditions and veterinary certification for imports of fresh meat from the United States of America
85/164/CEE: Decisione della Commissione dell'8 febbraio 1985 che modifica la decisione 82/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dagli Stati Uniti d'America
85/164/CEE: Decisione della Commissione dell'8 febbraio 1985 che modifica la decisione 82/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dagli Stati Uniti d'America
GU L 63 del 2.3.1985, pp. 26–27
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004
85/164/CEE: Decisione della Commissione dell'8 febbraio 1985 che modifica la decisione 82/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dagli Stati Uniti d'America
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 02/03/1985 pag. 0026 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0112
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0234
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0112
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0234
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 1985 che modifica la decisione 82/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dagli Stati Uniti d'America (85/164/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 16, considerando che la decisione 82/426/CEE della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dagli Stati Uniti d'America; considerando che è possibile, senza correre il rischio di diffondere malattie, accettare carni di bovini originari degli Stati Uniti d'America o del Canada che abbiano trascorso parte del periodo di soggiorno in uno di tali paesi; considerando che tanto gli Stati Uniti quanto il Canada si sono impegnati nei confronti della Commissione a notificare alla Commissione stessa e agli Stati membri, entro un termine massimo di ventiquattro ore, la conferma del verificarsi di gravi malattie epizootiche; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il punto IV del certificato di polizia sanitaria, riportato nell'allegato della decisione 82/426/CEE, è sostituito da quanto segue: « IV. Attestato di sanità Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopraindicate sono ottenute: - per le carni fresche di bovini, da animali che hanno soggiornato negli Stati Uniti d'America o in Canada per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali d'età inferiore a tre mesi, - per le carni fresche suine, gli ovini e i caprini, da animali che hanno soggiornato in territorio statunitense per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali d'età inferiore a tre mesi, - per le carni fresche di solipedi domestici, da animali che hanno soggiornato in territorio statunitense o in uno dei paesi limitrofi, compresi nell'elenco di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio per le carni dei solipedi domestici, per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi, - per le carni fresche suine, da animali che non provengono da aziende che, per motivi sanitari, sono soggette a divieto, in seguito ad un focolaio di brucellosi suina verificatosi nelle sei settimane precedenti, - per le carni fresche di ovini e caprini, da animali che non provengono da aziende che, per motivi sanitari, sono soggette a divieto in seguito ad un focolaio di brucellosi ovina o caprina verificatosi nelle sei settimane precedenti. Fatto a , il (Firma del veterinario ufficiale) Bollo » Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34. (3) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 54.