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Document 31985D0104
85/104/EEC: Commission Decision of 24 January 1985 accepting an undertaking given in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of copper sulphate originating in Poland and terminating the investigation
85/104/CEE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1985 che accetta un impegno offerto nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Polonia e chiude l' inchiesta
85/104/CEE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1985 che accetta un impegno offerto nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Polonia e chiude l' inchiesta
GU L 41 del 12.2.1985, pp. 13–14
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 24/01/1985
85/104/CEE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1985 che accetta un impegno offerto nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Polonia e chiude l' inchiesta
Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/1985 pag. 0013 - 0014
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 1985 che accetta un impegno offerto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Polonia e chiude l'inchiesta (85/104/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto, considerando quanto segue: A. Dazio provvisorio (1) Con il regolamento (CEE) n. 2908/84 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Polonia. A norma dello stesso regolamento la Commissione ha accettato impegni offerti dagli esportatori bulgaro e ungherese. B. Seguito della procedura successiva (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio l'esportatore polacco ed un importatore interessato hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. I produttori comunitari hanno rese note le loro osservazioni per iscritto. C. Dumping (3) Non essendo stati ricevuti nuovi elementi di prova in merito alle pratiche di dumping dopo l'istituzione del dazio provvisorio, la Commissione ritiene definitive le proprie conclusioni in materia di dumping di cui al regolamento (CEE) n. 2908/84. D. Pregiudizio (4) Non essendo stati presentati nuovi elementi di prova di merito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ritiene definitive le proprie conclusioni in materia di pregiudizio esposte nel regolamento (CEE) n. 2908/84. Secondo la Commissione, quindi, dalla constatazione definitiva dei fatti risulta che il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping di solfato di rame originario della Polonia, nonché dalle importazioni dello stesso prodotto originario dei paesi i cui esportatori hanno offerto impegni, considerato isolatamente rispetto a quello provocato da altri fattori, deve essere considerato notevole. E. Interesse della Comunità (5) Non avendo ricevuto nuovi elementi di prova, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni sull'interesse della Comunità formulate nel regolamento (CEE) n. 2908/84. La tutela degli interessi della Comunità esige quindi un'azione nei confronti delle importazioni di solfato di rame originario della Polonia. F. Impegni (6) L'esportatore interessato è stato informato delle principali conclusioni dell'inchiesta preliminare ed ha espresso le proprie osservazioni. In seguito la Import & Export of Chemicals Ltd (CIECH), Varsavia, Polonia, ha offerto un impegno relativo alle proprie esportazioni di solfato di rame nella Comunità. In seguito a tale impegno i prezzi all'importazione nella Comunità aumenteranno in misura tale da eliminare il margine di dumping accertato. L'impegno offerto è quindi ritenuto accettabile e l'inchiesta può essere chiusa senza l'istituzione di dazi antidumping. Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni a questo proposito, DECIDE: Articolo 1 Viene accettato l'impegno offerto dalla Import & Export of Chemicals Ltd (CIECH) Varsavia, Polonia, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di solfato di rame, di cui alla sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Polonia. Articolo 2 L'inchiesta antidumping di cui all'articolo 1 è così chiusa. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1985. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 275 del 18. 10. 1984, pag. 12.