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Document 31984R3435
Council Regulation (EEC) No 3435/84 of 4 December 1984 allocating quotas between Member States for vessels fishing in Swedish waters
Regolamento (CEE) n. 3435/84 del Consiglio del 4 dicembre 1984 che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia
Regolamento (CEE) n. 3435/84 del Consiglio del 4 dicembre 1984 che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia
GU L 318 del 7.12.1984, p. 7–8
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Regolamento (CEE) n. 3435/84 del Consiglio del 4 dicembre 1984 che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 07/12/1984 pag. 0007 - 0008
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3435/84 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1984 che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che la Comunità e la Svezia hanno siglato un accordo sui reciproci diritti di pesca per il 1985 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Svezia; considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni, la quota disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture; che a norma dell'articolo 4 di detto regolamento la parte disponibile per la Comunità è ripartita tra gli Stati membri; considerando che, per garantire l'osservanza di questa ripartizione, è necessario comunicare informazioni relative alle catture effettive, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1985, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della Svezia in materia di pesca nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato. Articolo 2 Gli Stati membri ed i capitani delle navi battenti bandiera degli Stati membri si conformano, per quanto concerne la pesca nelle acque di cui all'articolo 1, agli articoli da 3 a 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (3). Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984. Per il Consiglio Il Presidente P. O'TOOLE (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14. ALLEGATO Quantitativi di cui all'articolo 1 per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1985 (in tonnellate) 1.2.3.4 // // // // // Specie // Divisioni CIEM // Contingenti // Assegnazioni // // // // // Merluzzo bianco // III d // 3 100 // Danimarca 2 270 // // // // Germania 830 // Aringa // III d // 1 300 // Danimarca 740 // // // // Germania 560 // Salmone // III d // 20 // Danimarca 17 // // // // Germania 3 // // // //