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Document 31984R3340

Regolamento (CEE) n. 3340/84 del Consiglio del 28 novembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto riguarda l' applicazione di un nuovo regime per l' importazione di determinati formaggi provenienti dall' Australia e dalla Nuova Zelanda

GU L 312 del 30.11.1984, p. 5–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3340/oj

31984R3340

Regolamento (CEE) n. 3340/84 del Consiglio del 28 novembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto riguarda l' applicazione di un nuovo regime per l' importazione di determinati formaggi provenienti dall' Australia e dalla Nuova Zelanda

Gazzetta ufficiale n. L 312 del 30/11/1984 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0044
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0206


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3340/84 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto riguarda l'applicazione di un nuovo regime per l'importazione di determinati formaggi provenienti dall'Australia e dalla Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1736/84 (4), fissa all'articolo 9, paragrafo 1, il prelievo applicabile all'importazione di determinati formaggi in provenienza, fra l'altro, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda e reca inoltre nell'allegato II, alle lettere e) e f), la designazione delle merci medesime;

considerando che la Comunità ha concordato mediante uno scambio di lettere con questi due paesi di sospendere l'applicazione di talune disposizioni degli accordi attualmente in vigore, affinché gli scambi commerciali registrino un andamento quanto più possibile regolare su basi che riflettano più accuratamente la situazione effettiva del mercato caseario; che è pertanto opportuno modificare tali disposizioni, per consentire alla Comunità di rispettare gli impegni assunti;

considerando che conviene dunque abrogare il regolamento (CEE) n. 2692/83 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2958/84 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2915/79 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il prelievo per 100 kg dei prodotti che fanno parte del gruppo n. 10 e che figurano nell'allegato II

- lettera d), è pari a 12,09 ECU,

- lettere e) e f), è pari a 15 ECU,

previo accertamento che i prodotti stessi corrispondono alla designazione riprodotta in detto allegato. »;

2) nell'allegato II, il testo delle lettere e) e f) è sostituito dal testo seguente:

1.2 // // // « Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // e) ex 04.04 E I b) 1 // Cheddar in forme intere standard, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 tonnellate // // // f) ex 04.04 E I b) 1 ex 04.04 E I b) 2 // - Cheddar - altri formaggi della sottovoce 04.04 E I b) 2, // // destinati alla trasformazione, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 tonnellate » // //

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2692/83 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1984.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 10.

(5) GU n. L 267 del 29. 9. 1983, pag. 1.

(6) GU n. L 280 del 24. 10. 1984, pag. 2.

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