Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R3126

Regolamento (CEE) n. 3126/84 della Commissione dell' 8 novembre 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di falegnameria, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

GU L 292 del 9.11.1984, p. 46–46 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3126/oj

31984R3126

Regolamento (CEE) n. 3126/84 della Commissione dell' 8 novembre 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di falegnameria, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 09/11/1984 pag. 0046 - 0046


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3126/84 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di falegnameria, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i lavori di falegnameria, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 7 081 200 ECU; che in data 6 novembre 1984, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari di Singapore, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Singapore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 12 novembre 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Singapore:

1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 44.23 (codici Nimexe: 44.23 tutti i numeri) // Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate, di legno // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.

Top