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Document 31984R3126
Commission Regulation (EEC) No 3126/84 of 8 November 1984 re-establishing the levying of customs duties on builders' carpentry, falling within heading No 44.23 and originating in Singapore, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3569/83 apply
Regolamento (CEE) n. 3126/84 della Commissione dell' 8 novembre 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di falegnameria, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3126/84 della Commissione dell' 8 novembre 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di falegnameria, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio
GU L 292 del 9.11.1984, p. 46–46
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984
Regolamento (CEE) n. 3126/84 della Commissione dell' 8 novembre 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di falegnameria, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 09/11/1984 pag. 0046 - 0046
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3126/84 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di falegnameria, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i lavori di falegnameria, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 7 081 200 ECU; che in data 6 novembre 1984, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari di Singapore, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Singapore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 12 novembre 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Singapore: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 44.23 (codici Nimexe: 44.23 tutti i numeri) // Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate, di legno // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1984. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.