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Document 31984R2021

Regolamento (CEE) n. 2021/84 della Commissione del 12 luglio 1984 che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia

GU L 187 del 14.7.1984, pp. 51–53 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2021/oj

31984R2021

Regolamento (CEE) n. 2021/84 della Commissione del 12 luglio 1984 che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 14/07/1984 pag. 0051 - 0053


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2021/84 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1984

che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971 (1), in particolare l'articolo 1,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dall'articolo 3 del suddetto regolamento,

considerando che le importazioni di prodotti tessili nella Comunità, nel corso degli ultimi anni, hanno provocato una perturbazione del mercato ed arrecano ai produttori della Comunità un grave pregiudizio che si manifesta con la chiusura di stabilimenti e con una notevole perdita di posti di lavoro;

considerando che, a causa di detta situazione, le importazioni di taluni prodotti tessili originari della maggioranza dei fornitori a basso costo di produzione sono state subordinate ad un regime comunitario di licenza e di limitazione quantitativa;

considerando che le importazioni in Francia, in Italia e nel Regno Unito di tessuti di cotone (categoria 2) originari della Turchia nel corso dei primi quattro mesi del 1984 hanno già raggiunto rispettivamente il 55 %, il 56 % e il 97 % delle importazioni del 1983;

considerando che le importazioni in Francia di camicie (categoria 8) originarie della Turchia, nel corso dei primi quattro mesi del 1984 hanno già raggiunto il 59 % delle importazioni del 1983;

considerando che le importazioni nel Regno Unito di tessuti di cotone ricci del tipo spugna (categoria 9) originari della Turchia, nel corso dei primi cinque mesi del 1984 hanno già raggiunto il 54 % delle importazioni del 1983;

considerando che le importazioni in Germania, in Italia e nel Regno Unito della biancheria da letto (categoria 20) originaria della Turchia, nel corso dei primi quattro mesi del 1984 hanno già raggiunto rispettivamente il 60 %, 77 % e il 39 % delle importazioni del 1983;

considerando che la Comunità, con regolamento (CEE) n. 1259/84 della Commissione (2), ha preso delle misure di salvaguardia che, in un primo tempo, sospende temporaneamente il rilascio dei documenti d'importazione sino al 15 luglio 1984 per i prodotti tessili delle categorie 2, 8, 9 e 20;

considerando che l'incremento estremamente rapido in questi ultimi mesi delle importazioni in Germania, in Francia, in Italia e nel Regno Unito di tessuti di cotone, di camicie, di tessuti di cotone del tipo spugna e della biancheria da letto, originari della Turchia, ha contribuito ad aggravare la situazione di perturbazione cumulativa di detti mercati e che, anteriormente, la Comunità è stata indotta a sottoporre queste importazioni a delle restrizioni quantitative comunitarie o regionali;

considerando che il ritmo delle importazioni nella Comunità rimane superiore a quello che ha giustificato l'attuazione di misure di salvaguardia nel corso degli anni precedenti per queste stesse categorie;

considerando che questo incremento necessita, a motivo del suo volume, un'azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori della Comunità e che esso giustifica l'attuazione di misure di salvaguardia necessarie per rimediare a queste difficoltà, a noma dell'articolo 60 del protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione in Francia, in Italia e nel Regno Unito dei prodotti tessili della categoria 2 che figurano in allegato e originari della Turchia, è subordinata a limitazione quantitative fissate nello stesso allegato sino al 31 dicembre 1984.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione verso la Francia, l'Italia e il Regno Unito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

1. L'importazione in Francia dei prodotti tessili della categoria 8 che figurano in allegato, originari della Turchia, è subordinata ad una limitazione quantitativa fissata nello stesso allegato sino al 31 dicembre 1984.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione verso la Francia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1. L'importazione nel Regno Unito dei prodotti tessili della categoria 9 che figurano in allegato, origi

nari della Turchia, è subordinata a limitazioni quantitative fissate nello stesso allegato sino al 31 dicembre 1984.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione verso il Regno Unito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. L'importazione in Germania, in Italia e nel Regno Unito dei prodotti tessili della categoria 20 che figurano in allegato, originari della Turchia, è subordinata a limitazione quantitative fissate nello stesso allegato sino al 31 dicembre 1984.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione verso la Germania, l'Italia e il Regno Unito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.

(2) GU n. L 122 dell'8. 5. 1984, pag. 9.

ALLEGATO

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1984) // Designazione delle merci // Paesi terzi // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi dal 16 luglio al 31 dicembre 1984 // // // // // // // // // // // // // // // // // 2 // 55.09 // 55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99 // Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate: // Turchia // F I UK // t // 100 250 100 // // // // // // // // // 8 // 61.03 A // 61.03-11, 15, 19 // Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // Turchia // F // 1 000 pezzi // 490 // // // // // // // // // 9 // 55.08 62.02 B III a) 1 // 55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71 // Tessuti di cotone ricci del tipo spugna: Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone // Turchia // UK // t // 300 // // // // // // // // // 20 // 62.02 B I a) c) // 62.02-12, 13, 19 // Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Biancheria da letto, tessuta // Turchia // D I UK // t // 300 100 300 // // // // // // // //

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