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Document 31984R1764

Regolamento (CEE) n. 1764/84 del Consiglio del 19 giugno 1984 relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, le Figi, la Repubblica cooperativistica della Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zimbabwe, nonché la Repubblica della Costa d'Avorio circa l'adesione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE

GU L 166 del 26.6.1984, p. 5–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1764/oj

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31984R1764

Regolamento (CEE) n. 1764/84 del Consiglio del 19 giugno 1984 relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, le Figi, la Repubblica cooperativistica della Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zimbabwe, nonché la Repubblica della Costa d'Avorio circa l'adesione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 26/06/1984 pag. 0005 - 0005


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1764/84 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1984

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, le Figi, la Repubblica cooperativistica della Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zimbabwe, nonché la Repubblica della Costa d'Avorio circa l'adesione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma della dichiarazione comune dell'allegato del protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE (1), qualora uno Stato ACP che sia parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato in detto protocollo chieda di aderire al medesimo, la sua domanda deve essere presa in esame;

considerando che la Repubblica della Costa d'Avorio è uno Stato ACP parte contraente della convenzione; che questo paese ha chiesto di aderire al suddetto protocollo;

considerando che gli Stati ACP interessati hanno appogiato la richiesta di adesione della Costa d'Avorio al protocollo in causa;

considerando che si rende necessaria l'approvazione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, gli Stati menzionati nel protocollo n. 7 e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'adesione di quest'ultimo paese al protocollo stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, le Figi, la Repubblica cooperativistica della Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zimbabwe, nonché la Repubblica della Costa d'Avorio circa l'adesione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo, allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

(1) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 2.

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