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Document 31984R1301
Council Regulation (EEC) No 1301/84 of 7 May 1984 amending Regulation (EEC) No 2966/83 on the development of agricultural advisory services in Greece
Regolamento (CEE) n. 1301/84 del Consiglio del 7 maggio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2966/83 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Grecia
Regolamento (CEE) n. 1301/84 del Consiglio del 7 maggio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2966/83 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Grecia
GU L 125 del 12.5.1984, p. 5–5
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Regolamento (CEE) n. 1301/84 del Consiglio del 7 maggio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2966/83 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Grecia
Gazzetta ufficiale n. L 125 del 12/05/1984 pag. 0005 - 0005
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1301/84 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2966/83 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Grecia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica euopea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parliamento europeo (1), considerando che, in attesa delle decisioni che il Consiglio deve adottare circa il futuro sviluppo strutturale dell'agricoltura in Grecia, è stata istituita, con il regolamento (CEE) n. 2966/83 (2), un'azione comune destinata ad avviare nel 1984 un sistema di divulgazione agricola in tale paese; considerando che, ai fini di un avviamento efficace e di uno sviluppo vigoroso del sistema previsto, occorre prolungare di un anno l'azione comune in oggetto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2966/83 è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal testo seguente: « 1. La durata dell'azione comune è limitata a due anni, con decorrenza dal 1o gennaio 1984. 2. Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo, sezione orientamento, ammonta a 10 milioni di ECU. »; 2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia, l'importo massimo imputabile annualmente per l'impiego dei divulgatori è limitato a 12 500 ECU per ogni nuovo divulgatore entrato in servizio ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1984. Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD (1) Parere reso il 13 aprile 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 1.