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Document 31984R1028
Council Regulation (EEC) No 1028/84 of 31 March 1984 amending Regulation (EEC) No 2731/75 fixing standard qualities for common wheat, rye, barley, maize and durum wheat
Regolamento (CEE) n. 1028/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro
Regolamento (CEE) n. 1028/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro
GU L 107 del 19.4.1984, p. 17–18
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000
Regolamento (CEE) n. 1028/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro
Gazzetta ufficiale n. L 107 del 19/04/1984 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0109
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0130
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0109
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0130
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1028/84DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero , della segala , dell ' orzo , del granturco e del frumento duro IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1018/84 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 6 , vista la proposta della Commissione ( 3 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) , considerando che , dato l ' andamento della produzione e del consumo nel settore dei cereali , si rende necessario render più rigorose , a lungo termine , le condizioni d ' intervento ; che questo obiettivo può essere conseguito soltanto adottando norme più restrittive per la qualità tipo e , di conseguenza , per la qualità minima richiesta all ' intervento ; che , a tal fine , occorre adattare il tenore di umidità per il granturco e precisare il tenore di umidità che deve caratterizzare la qualità tipo del frumento duro ; considerando che , a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1984/1985 , è prevista la fissazione di un prezzo d ' intervento per il sorgo ; che questa misura la definizione di una qualità tipo ; considerando che , unitamente alle modifiche sopra indicate , si devono apportare al regolamento ( CEE ) n . 2713/75 ( 5 ) alcuni miglioramenti di carattere tecnico , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 2713/75 è modificato come segue : ( 1 ) il resto del titolo è sostituito dal testo seguente : « ... che fissa qualità tipo del frumento tenero , della segala , dell ' orzo , del granturco , del sorgo e del frumento duro » ; 2 ) alla lettera b ) dell ' articolo 4 , il tenore di umidità indicato è costituito da 15,5 % ; 3 ) il testo dell ' articolo 4 , lettera c ) , secondo trattino , è sostituito dal testo seguente : « - percentuale di impurità relative ai chicchi : 4 % ( per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali , i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi riscaldati per essiccazione ) , » ; 4 ) è aggiunto l ' articolo seguente : « Articolo 4 bis La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo indicativo e il prezzo d ' intervento del sorgo è definita come segue : a ) sorgo sano , leale e mercantile , privo di odore e di parassiti vivi ; b ) tenore di umidità : 15,5 % ; c ) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 8 % , di cui : - percentuale di chicchi spezzati : 2 % ( per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi o i chicchi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 1,8 mm ) , - percentuale di impurità relative ai chicchi : 4 % ( per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali , i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi riscaldati per essiccazione ) , - percentuale di chicchi germinati : 1 % , - percentuale di altre impurità : 1 % ( per altre impurità si intendono i semi estranei , i chicchi avariati , le impurità propriamente dette , le pule , gli insetti morti ed frammenti di insetti ) ; d ) tenore di tannino : 0,30 % per kg di materia secca . » ; 5 ) il testo dell ' articolo 5 è modificato come segue : - alla lettera a ) , il termine « secca » è soppresso ; - è aggiunta la lettera seguente : « d ) tenore di umidità : 15,5 % . » ; 6 ) il testo dell ' articolo 6 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 6 Per l ' applicazione del presente regolamento : a ) gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nell ' allegato , salvo definizioni diverse contenute nel presente regolamento ; b ) i metodi necessari per determinare : - gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta , - il tenore di umidità , - i chicchi di frumento duro bianconati , - il tenore di tannino , sono stabiliti secondo la procedura prevista all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 . » ; 7 ) gli allegati I B e II sono abrogati ; di conseguenza anzichù « Allegato I A » si legga « Allegato » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile , per ciascuno dei prodotti trattati , a decorrere dalla data di inizio della campagna di commercializzazione 1984/1985 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 . Per il Consiglio Il Presidente M . ROCARD ( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) GU n . C 62 del 5 . 3 . 1984 , pag . 6 . ( 4 ) GU n . C 104 del 16 . 4 . 1984 , pag . 96 . ( 5 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 22 .