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Document 31984R0926

Regolamento (CEE) n. 926/84 della Commissione del 4 aprile 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

GU L 95 del 5.4.1984, p. 23–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/926/oj

31984R0926

Regolamento (CEE) n. 926/84 della Commissione del 4 aprile 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 05/04/1984 pag. 0023 - 0023


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REGOLAMENTO (CEE) N. 926/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per le altre pelli ovine, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 641 200 ECU; che in data 3 aprile 1984 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'8 aprile 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan:

1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 41.03 (codice Nimexe 41.03-99) // Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08: B. altre pelli: II. non nominate // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.

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