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Document 31984L0534
Council Directive 84/534/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound power level of tower cranes
Direttiva 84/534/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre
Direttiva 84/534/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre
GU L 300 del 19.11.1984, p. 130–141
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2002; abrogato da 300L0014
Direttiva 84/534/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0130 - 0141
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0073
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0073
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0173
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre ( 84/534/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che i programmi d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 e del 1977 ( 4 ) sottolineano l ' importanza del problema dell ' inquinamento acustico e in particolare la necessità di agire sulle sorgenti più rumorose ; considerando che una disparità tra le disposizioni già applicabili o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di limitazione del livello delle emissioni sonore delle gru a torre altera le condizioni di concorrenza e ha pertanto un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato ; considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio , del 17 settembre 1984 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili ( 5 ) ha definito , in particolare , la procedura di certificazione CEE ; che , conformemente a tale direttiva , è opportuno fissare le prescrizioni armonizzate da applicare alle varie categorie di attrezzature ; considerando che la direttiva 79/113/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1978 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle attrezzature e delle macchine per cantieri ( 6 ) , modificata dalla direttiva 81/1051/CEE ( 7 ) , ha definito in particolare il metodo da applicare per fissare i critieri acustici relativi alle gru a torre ; considerando che , a causa della notevole incidenza del rumore prodotto dalle gru a torre sull ' ambiente e in particolare sul benessere e la salute dei lavoratori , è necessaria una progressiva e sensibile riduzione del livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre ; considerando che , allo scopo di limitare il disturbo causato dal rumore propagato nell ' aria dalle gru a torre , è opportuno poter disciplinare il loro impiego in certe zone considerate particolarmente sensibili ; considerando che le prescrizioni tecniche devono essere adeguate rapidamente al progresso della tecnica ; che a tal fine è opportuno prevedere l ' applicazione della procedura contemplata dall ' articolo 5 della direttiva 79/113/CEE , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva si applica al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre utilizzate per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile . 2 . In deroga alle disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della direttiva 84/532/CEE , in appresso denominata « direttiva quadro » , la presente direttiva deve essere considerata una direttiva particolare ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , della suddetta direttiva quadro . Articolo 2 Ai sensi della presente direttiva , per gru a torre s ' intende un apparecchio di sollevamento azionato da un proprio motore ; - costituito , in condizioni di funzionamento , da una torre verticale munita di un braccio nella parte superiore , - dotato di mezzi di sollevamento e di discesa di carichi sospesi e di un dispositivo per la traslazione orizzontale di detti carichi mediante variazione dello sbraccio dei carichi sollevati e/o mediante orientamento e/o con la traslazione dell ' intero apparecchio , - concepito per essere smontato al termine del lavoro per il quale è stato installato . Articolo 3 1 . Gli organismi autorizzati rilasciano l ' attestato di certificazione CEE ad ogni tipo di gru a torre il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto all ' aperto misurato nelle condizioni di cui all ' allegato I della direttiva 79/113/CEE , modificato dall ' allegato I della presente direttiva , non supera i livelli di potenza acustica ammessi , indicati nella seguente tabella : * Livello di potenza acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW a decorrere * da 18 mesi dalla notifica della direttiva * da 5 anni dalla notifica della direttiva * Meccanismo di sollevamento * 102 * 100 * Generatore d ' energia * Valori previsti dalla direttiva relativa ai gruppi elettrogeni di potenza secondo la potenza dei generatori * Insieme comprendente il meccanismo di sollevamento e il generatore di energia * I valori più elevati dei due precedenti * 2 . Ogni domanda di attestato di certificazione CEE di un tipo di gru a torre , per quanto concerne il livello di potenza acustica ammesso , deve essere corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all ' allegato II . 3 . Per ogni tipo di gru a torre che certifica , l ' organismo autorizzato compila tutte le rubriche dell ' attestato di certificazione CEE il cui modello figura nell ' allegato III della direttiva quadro . 4 . La durata di validità degli attestati di certificazione CEE è limitata a cinque anni . Essa può essere prorogata di altri cinque anni se ne è fatta richiesta almeno nei dodici mesi che precedono la scadenza dei primi cinque anni . Tuttavia , dopo cinque anni dalla notifica della direttiva , gli attestati di certificazione CEE perdono la loro validità , a meno che non siano stati rilasciati per gru a torre rispondenti al livello limite che entrerà in vigore in tale data . 5 . In deroga all ' articolo 19 , paragrafo 1 , della direttiva quadro , una gru a torre munita di un certificato di conformità redatto in base ad un attestato di certificazione CEE relativo ai valori del primo periodo non può più beneficiare dei vantaggi previsti dall ' articolo in questione dopo cinque anni e mezzo dalla notifica della direttiva , il periodo di validità deve essere indicato sui certificati di conformità in questione . 6 . Per ogni gru a torre costruita conformemente al tipo provvisto di attestato di certificazione CEE , il fabbricante completa il certificato di conformità , il cui modello figura nell ' allegato IV della direttiva quadro , nelle colonne corrispondenti alla certificazione CEE . 7 . Su ogni gru a torre costruita conformemente al tipo provvisto di certificazione CEE deve essere indicato , in modo visibile , ben leggibile e indelebile il livello della potenza acustica , espresso in dB ( A ) / 1 pW , garantito dal fabbricante e determinato alle condizioni di cui all ' allegato I della direttiva 79/113/CEE , modificata dall ' allegato I della presente direttiva , nonchù il simbolo * ( epsilon ) . Il modello di questa indicazione figura nell ' allegato III della presente direttiva . Articolo 4 Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di limitare , nel rispetto del trattato e particolarmente degli articoli da 30 a 36 , il livello del rumore percepito al posto di guida delle gru a torre , purchù ciò non comporti l ' obbligo di adattare le gru a torre conformi alla presente direttiva a specificazioni di emissione diverse ai sensi dell ' allegato I della direttiva . Articolo 5 Gli Stati membri possono adottare provvedimenti per disciplinare l ' impiego delle gru a torre nelle zone che essi considerano sensibili . Articolo 6 Il controllo della conformità della fabbricazione al tipo certificato , di cui all ' articolo 12 della direttiva quadro , è effettuato secondo le modalità tecniche fissate nell ' allegato IV . Articolo 7 Il Consiglio , entro diciotto mesi , delibera all ' unanimità sulla riduzione dei livelli di emissione sonora che la Commissione presenterà quanto prima e comunque entro e non oltre cinque anni dall ' adozione della presente direttiva . Articolo 8 Conformemente alla procedura di cui all ' articolo 5 della direttiva 79/113/CEE sono adottate : - le modalità tecniche dell ' allegato IV per il controllo della conformità della fabbricazione al tipo certificato ; - le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati . Articolo 9 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù le gru a torre definite all ' articolo 2 possano essere immesse sul mercato solo se sono conformi alle disposizioni previste dalla presente direttiva e dalla direttiva quadro . Articolo 10 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica ( 8 ) e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 17 settembre 1984 . Per il Consiglio Il Presidente P . BARRY ( 1 ) GU n . C 54 dell ' 8 . 3 . 1976 , pag . 63 . ( 2 ) GU n . C 125 dell ' 8 . 6 . 1976 , pag . 43 . ( 3 ) GU n . C 197 del 23 . 8 . 1976 , pag . 11 . ( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 , e GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 . ( 5 ) Vedi pagina 111 della presente Gazzetta ufficiale . ( 6 ) GU n . L 33 dell ' 8 . 2 . 1979 , pag . 15 . ( 7 ) GU n . L 376 del 30 . 12 . 1981 , pag . 49 . ( 8 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 settembre 1984 . ALLEGATO I Metodo di misurazione del rumore prodotto all ' aperto dalle gru a torre SETTORE DI APPLICAZIONE Il presente metodo di misurazione si applica alle gru a torre . Esso specifica i procedimenti di prova per la determinazione del livello di potenza acustica di tali attrezzature ai fini della certificazione CEE e del controllo di conformità . Questi procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni contenute nell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE . Tutti i punti dell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE valgono anche per le gru a torre , con le seguenti modifiche particolari : 4 . CRITERI DA TENER PRESENTI PER L ' ESPRESSIONE DEI RISULTATI a ) Quando la gru a torre è alimentata da una fonte di energia indipendente , il criterio acustico ambientale delle gru a torre è espresso dal livello di potenza acustica del meccanismo di sollevamento . b ) Quando il generatore di energia costituisce parte integrante della gru , il criterio acustico ambientale delle gru a torre è espresso - o dai livelli di potenza acustica del generatore di energia e del meccanismo di sollevamento , quando questi due dispositivi non sono raggruppati , - o dal livello di potenza acustica del dispositivo generatore di energia e del meccanismo di sollevamento raggruppati . 6 . CONDIZIONI DI MISURA 6.2 . Funzionamento della sorgente sonora durante le misurazioni Quando il meccanismo di sollevamento si trova sul braccio contrappeso , le misure acustiche si possono effettuare con il meccanismo installato sul braccio contrappeso montato oppure fissato al suolo . Quando la fonte di energia è indipendente dalla gru ( gruppo elettrogeno di potenza , rete di distribuzione , gruppo idraulico o pneumatico ) , si effettua soltanto la misurazione del rumore del meccanismo . Quando il generatore di energia è installato sulla gru , questo ultimo nonchù il meccanismo di sollevamento vengono misurati separatamente , salvo siano raggruppati . Quando questi due dispositivi sono raggruppati , le misure riguardano tutto il complesso . Per le misurazioni acustiche , il meccanismo di sollevamento e il generatore d ' energia devono essere installati e utilizzati secondo le indicazioni del costruttore . Il generatore integrato alla gru deve funzionare al regime nominale indicato dal fabbricante . Il meccanismo di sollevamento deve funzionare come specificato ai punti 6.2.1 e 6.2.2 sia in salita sia in discesa . 6.2.1 . Prova della sorgente sonora a vuoto Il meccanismo di sollevamento deve funzionare a vuoto alla velocità di rotazione del tamburo corrispondente alla massima velocità di spostamento del gancio . Tale velocità è indicata dal costruttore . 6.2.2 . Prove effettuate sotto carico Il meccanismo di sollevamento deve funzionare con una tensione delle funi al tamburo corrispondente alla portata massima ( per lo sbraccio minimo ) e alla massima velocità di spostamento del gancio : I valori di portata e di velocità sono forniti dal costruttore . Il valore della velocità deve essere controllato durante la prova . Nota Per l ' espressione dei risultati si adotta il maggiore dei due livelli ( salita o discesa ) di potenza acustica . 6.3 . Luogo delle misurazioni 6.3.1 . Misurazioni relative al meccanismo di sollevamento Allorchù si effettuano misurazioni acustiche , il meccanismo di sollevamento deve essere montato in una delle configurazioni sotto indicate . La configurazione scelta deve essere descritta nel verbale di prova . a ) Meccanismo di sollevamento situato ai piedi della torre La gru montata deve essere collocata su una superficie piana riflettente in cemento o in asfalto non poroso . b ) Meccanismo di sollevamento situato sul braccio contrappeso La distanza dal suolo del meccanismo di sollevamento deve essere di almeno 12 m . c ) Meccanismo di sollevamento fissato al suolo Il suolo su cui è fissato il meccanismo deve essere costituito da una superficie piana riflettente di cemento o di asfalto non poroso . 6.3.2 . Misurazione relativa al generatore di energia Quando il generatore di energia è montato sulla gru associato o meno al meccanismo di sollevamento , la gru viene posta su una superficie piana riflettente in cemento o in asfalto non poroso . 6.4 . Superficie di misurazione , distanza di misurazione , posizioni e numero dei punti di misurazione 6.4.1 . Superficie e distanza di misurazione a ) Misurazioni effettuate a livello del suolo La superficie di misurazione da utilizzare per la prova a livello del suolo è un emisfero ( figura 1 e figura 2 ) . Il centro dell ' emisfero è la proiezione verticale sulla superficie piana riflettente del centro geometrico del telaio del meccanismo di sollevamento , del generatore di energia o del dispositivo raggruppato . Il raggio è pari a : - 4 m , quando la maggior dimensione del meccanismo di sollevamento , del generatore di energia o dell ' insieme raggruppato è inferiore o pari a 1,50 m ; - 10 m , quando la maggior dimensione del meccanismo di sollevamento del generatore di energia o dell ' insieme raggruppato è superiore a 1,50 m . b ) Misurazioni effettuate a livello del braccio della gru Quando il meccanismo di sollevamento si trova a livello del braccio contrappeso della gru , la superficie di misurazione sarà una sfera di 4 m di raggio , il cui centro corrisponde al centro geometrico del meccanismo ( figura 3 ) . 6.4.2 . Ubicazione e numero dei punti di misurazione a ) Misurazioni a livello del suolo Per le misurazioni acustiche a livello del suolo , i punti di misura sono 6 , e precisamente i punti 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 , disposti conformemente al punto 6.4.2.2 dell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE . Per le misurazioni del meccanismo di sollevamento o di questo ultimo associato col generatore di energia , l ' asse x del sistema di coordinate dei punti di misura è parallelo all ' asse del tamburo del meccanismo di sollevamento . b ) Misurazioni a livello del braccio della gru Quando il meccanismo di sollevamento è situato sul braccio contrappeso della gru , i punti di misurazione vengono disposti come segue e come indicato alla figura 3 . Quattro punti di misura su un piano orizzontale che passa per il centro geometrico del meccanismo ( H = h/2 ) ove L = vedi G.U . e d = 2,80 m 1/2 r = raggio della superficie di misurazione = 4 m L = semidistanza fra due punti di misura consecutivi , l = lunghezza del meccanismo ( seguendo l ' asse del braccio della gru ) , b = larghezza del meccanismo , h = altezza del meccanismo , d = distanza tra il sostegno dei microfoni ed il meccanismo nel senso del braccio della gru . Gli altri due punti di misura sono situati ai punti di intersezione tra la sfera e la verticale che passa per il centro geometrico del meccanismo . Nota La misurazione può essere facilitata utilizzando , per fissare i microfoni , un dispositivo che consenta di verificare da terra la posizione e la calibratura dei microfoni . Ai fini della misurazione , tale dispositivo , insieme con i microfoni , è montato sul meccanismo di sollevamento . 7 . ESECUZIONE DELLE MISURAZIONI 7.1.1 . Per le correzioni , si prende in considerazione soltanto il rumore di fondo Nota All ' atto della misurazione per determinare il livello di potenza acustica del meccanismo di sollevamento si devono prendere le opportune disposizioni affinchù il rumore parassita causato direttamente o indirettamente dal generatore di energia non influisca sulle misurazioni del rumore del meccanismo di sollevamento . 7.1.5 . Presenza di ostacoli Per accertarsi che le disposizioni del punto 6.3 , terzo comma , dell ' allegato I della direttiva 79/213/CEE sono rispettate , è sufficiente un controllo visivo in una zona circolare di raggio pari a 3 volte quello dell ' emisfero di misura il cui centro coincida con quello dell ' emisfero . 7.2 . Misura del livello di pressione acustica LpA La misura dei livelli di pressione acustica del meccanismo di sollevamento e/o del generatore di energia si effettua conformemente alle prescrizioni indicate al punto 7.2 , primo comma , dell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE . I livelli di pressione acustica LpA devono essere misurati almeno tre volte . Se i livelli di potenza acustica ottenuti con due di tali misurazioni non si discostano di oltre 1 dB , non sono necessarie altre misurazioni ; altrimenti , si devono proseguire le misurazioni fino a che i risultati di due , o tre , di esse non si discostino di oltre 1 dB . Il livello quadratico medio dei valori così ottenuti , che non si discostino di oltre 1 dB , viene considerato come risultato della misurazione . Per misurare i livelli di pressione acustica del meccanismo di sollevamento , la durata di misurazione è pari a ( tr + tf ) secondi , dove : - tr è il tempo , in secondi , che precede il comando di frenatura , con il meccanismo di sollevamento funzionante alle velocità di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 . Per le prove , tr = 3 secondi ; - tf è il tempo , in secondi , che trascorre tra l ' istante del comando di frenatura e l ' arresto * del gancio . Se si utilizza un integratore , il tempo di integrazione deve essere pari a ( tr + tf ) secondi . 8 . UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI Per applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva , come livello della potenza acustica di una gru a torre si assumerà il più elevato dei livelli calcolati conformemente al punto 7.2 , ottenuti in seguito alle prove a vuoto e sotto carico previste dal punto 6.2 . 8.1.1 . Livello medio in un punto di misurazione Il livello medio in un punto di misurazione i risulta da : vedi G.U . 8.2 . Non è preso in considerazione . 8.3 . Calcolo dell ' area S della superficie di misura a ) Superficie di misura emisferica L ' area S della superficie di misura , espressa in m2 , è pari a : S = 2*r2 Nota Il livello della superficie 10 log10 S/S0 è pari a * 20 DB per r = 4 m * * 28 dB per r = 10 m * b ) Superficie di misura sferica L ' area S della superficie di misura , espressa in m2 , è pari a : S = 4*r2 * = 200 m2 * Nota Il livello della superficie 10 log10 S/S0 è pari a 23 dB . 8.6.2 . Tenuto conto del punto 6.3 dell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE , la costante C non va presa in considerazione e K2 = 0 . Figura 1 : vedi G.U . Figura 2 : vedi G.U . Figura 3 : vedi G.U . ALLEGATO II MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA CONCERNENTE UN TIPO DI GRU A TORRE , DA FORNIRE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE CEE 1 . INFORMAZIONI GENERALI 1.1 . Nome ed indirizzo del costruttore 1.2 . Nome ed indirizzo dell ' eventuale mandatario del costruttore 1.3 . Marca ( ragione sociale ) 1.4 . Denominazione commerciale ( specificare eventualmente le varianti ) 1.5 . Tipo 1.6 . Categoria 1.7 . Ubicazione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari 2 . FUNZIONAMENTO 3 . MODALITÀ D ' USO 4 . Allegare l ' eventuale nota descrittiva commerciale . ALLEGATO III MODELLO DI INDICAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA : vedi G.U . ALLEGATO IV MODALITÀ TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA FABBRICAZIONE AL TIPO CERTIFICATO Il controllo della conformità della fabbricazione al tipo certificato è eseguito , se possibile , per sondaggio .