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Document 31984D0020
84/20/EEC: Commission Decision of 22 December 1983 authorizing the United Kingdom to restrict the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species (Only the English text is authentic)
84/20/CEE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1983 che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
84/20/CEE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1983 che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
GU L 18 del 21.1.1984, p. 45–46
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/1999; abrogato da 31999D0305
84/20/CEE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1983 che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1984 pag. 0045 - 0046
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1983 che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (84/20/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7, vista la domanda presentata dal Regno Unito, considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente nel corso del 1981 in almeno uno degli Stati membri e soddisfano alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1983, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà; considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà; considerando che il Regno Unito ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di differenti specie; considerando che le varietà enumerate nella presente decisione erano state sottoposte nel Regno Unito a esami ufficiali in coltura; considerando che per le varietà Barcota (festuca rossa), Brenda, Crown e Sommora (loglio perenne) si può constatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati degli esami, che nel Regno Unito esse non sono, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nel Regno Unito e che sono applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, distinte da altre varietà ivi ammesse [articolo 15, paragrafo 3, lettera a), primo caso della direttiva summenzionata]; considerando che per la varietà Inca (loglio ibrido) si può constatare, sulla base di rapporti relativi ai risultati di esami, che nel Regno Unito essa non è, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nel Regno Unito e che sono applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, sufficientemente omogenea per un certo numero di caratteri [articolo 15, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della direttiva suddetta]; considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta del Regno Unito per queste varietà; considerando che per le altre varietà la richiesta è attualmente esaminata in maniera approfondita dalla Commissione; che è impossibile, prima dello scadere del termine, visto l'articolo 15, paragrafo 1, terminare l'esame delle varietà Bravo e Julia (barbabietole da zucchero), Center (festuca rossa), Montreal (loglio d'Italia), Kerem (loglio perenne) e Roland (orzo); considerando che è quindi normale prolungare, per quanto riguarda il Regno Unito, questo termine per un periodo appropriato al fine di permettere un esame completo della domanda per queste varietà (articolo 15, paragrafo 7, della direttiva suddetta); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno Unito è autorizzato a vietare sull'intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1984: Piante foraggere 1. Festuca Rubra L., Barcota. 2. Lolium perenne L., Brenda, Crown, Sommora. 3. Lolium X hybridum Hausskn., Inca. Articolo 2 L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte. Articolo 3 Il Regno Unito comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 4 Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE è prorogato, per quanto riguarda il Regno Unito, oltre il 31 dicembre 1983 e fino al 31 marzo 1984 per le varietà seguenti: I. Barbabietole Beta vulgaris L., Bravo, Julia. II. Piante foraggere 1. Festuca rubra L., Center. 2. Lolium multiflorum Lam., Montreal. 3. Lolium perenne L., Kerem. III. Cereali Hordeum vulgare L., Roland. Articolo 5 Il Regno Unito è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.