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Document 31983R3752
Commission Regulation (EEC) No 3752/83 of 23 December 1983 derogating in respect of the countries which have signed the Cartagena Agreement (Andean Group) from Articles 1, 7 and 13 of Regulation (EEC) No 3749/83 on the definition of the concept of originating products for purposes of the application of tariff preferences granted by the European Economic Community in respect of certain products from developing countries
Regolamento (CEE) n. 3752/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 che deroga, a favore dei paesi firmatari dell' accordo di Cartagena (gruppo andino), agli articoli 1, 7 e 13 del regolamento (CEE) n. 3749/83 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo
Regolamento (CEE) n. 3752/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 che deroga, a favore dei paesi firmatari dell' accordo di Cartagena (gruppo andino), agli articoli 1, 7 e 13 del regolamento (CEE) n. 3749/83 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo
GU L 372 del 31.12.1983, pp. 63–65
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Regolamento (CEE) n. 3752/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 che deroga, a favore dei paesi firmatari dell' accordo di Cartagena (gruppo andino), agli articoli 1, 7 e 13 del regolamento (CEE) n. 3749/83 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1983 pag. 0063 - 0065
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0187
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0187
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3752/83 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1983 che deroga , a favore dei paesi firmatari dell ' accordo di Cartagena ( gruppo andino ) , agli articoli 1 , 7 e 13 del regolamento ( CEE ) n . 3749/83 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l ' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , considerando che , ai fini dell ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità a favore di taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo , sono state definite , con regolamento ( CEE ) n . 3749/83 della Commissione ( 1 ) , sui di seguito denominato « regolamento di base » , delle regole d ' origine per quanto riguarda sia le condizioni alle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari , sia la prova documentaria di tale carattere e le modalità del relativo controllo ; considerando che , nel quadro dell ' accordo di Cartagena ( gruppo andino ) , si è instaurata una strettissima cooperazione economica tra Bolivia , Colombia , Ecuador , perù e Venezuela ( in appresso denominati « paesi del gruppo andino » ) ; che le disposizioni relative all ' acquisizione del carattere i prodotti originari , previste dall ' articolo 1 del regolamento di base potrebbero contribuire , dopo avervi apportato gli adattamenti necessari , a facilitare tale cooperazione per il fatto di incoraggiare l ' utilizzazione , in un paese del gruppo andino , di prodotti originari di altri paesi del gruppo andino ; che di conseguenza è opportuno modificare le suddett disposizioni e predisporre delle regole particolare per quanto attiene alla giustificazione del carattere di prodotti originari e alla modalità del relativo controllo ; che a tal fine è necessario centralizzare le domande di controllo presso un organo amministrativo comune al detto gruppo ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell ' origine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . In deroga alle disposizioni dell ' articolo 1 del regolamento di base , sono egualmente considerati come prodotti originari della Bolivia , della Colombia , dell ' Ecuador , del Perù o del Venezuela in appresso denominati paesi del gruppo andino ) , i prodotti che , conformemente alle disposizioni del suddetto articolo 1 , abbiano acquisito il carattere di prodotti originari in uno dei paesi e che , dopo essere stati esportati da tale paese , non abbiano subito , in uno qualsiasi dei paesi del gruppo andino , nessuna lavorazione o trasformazione o vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire loro il carattere di prodotti originari dell ' uno o dell ' altro dei paesi suddetti , ai sensi del precitato articolo 1 e a condizione che : a ) nelle lavorazioni o trasformazioni in questione siano stati utilizzati esclusivamente prodotti originari dell ' uno o dell ' altro dei paesi del gruppo andino ; b ) allorchù negli elenchi A e B di cui all ' articolo 3 del precitato regolamento , è fissata una regola di percentuale che limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni , il plus-valore sia stato ottenuto nell ' osservanza , in ciascuno dei paesi suddetti , delle regole di percentuale , nonchù delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti , senza possibilità di cumulo da un paese all ' altro . 2 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , lettera a ) , il fatto di aver utilizzato prodotti diversi da quelli contemplati da queste stesse disposizioni in un proporzione non superiore complessivamente al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati nella Comunità non incide sulla determinazione dell origine di questi ultimi , purchù i prodotti così utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esportati da uno dei paesi del gruppo andino , se vi siano stati incorporati . 3 . Nei casi di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento di base . 4 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 e purchù siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da questo stesso paragrafo , i prodotti ottenuti rimangono originari del primo paese esportatore del gruppo andino soltanto se il valore dei prodotti messi in opera , originari di quest ' ultimo paese , rappresenti la più elevata percentuale del valore dei prodotti ottenuti . Negli altri casi , questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese del gruppo andino in cui il plusvalore acquisito rappresenti la maggior percentuale del loro valore . Articolo 2 1 . Per l ' applicazione dell ' articolo 1 , le disposizioni dell ' articolo 4 del regolamento di base sono applicabili . 2 . Per l ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , e paragrafo 4 , s ' intende per plus-valore acquisito la differenza tra il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese interessato , da un lato , e il valore in dogana di tutti i prodotti importati e messi in opera in tale paese , dall ' altro . Articolo 3 1 . In caso di applicazione dell ' articolo 1 , la prova del carattere originario , ai sensi dell ' articolo 1 del regolamento di base , dei prodotti ottenuti nel primo paese del gruppo andino ed esportatori verso altri paesi di quest ' ultimo , è apportata a mezzo di un certificato d ' origine , modulo A , il cui modello in allegato al regolamento di base . Tale certificato è rilasciato dalle autorità governative del paese di esportazione , competenti a rilasciare e certificati d ' origine nel quadro del regolamento di base . 2 . In caso di applicazione dell ' articolo 1 , la prova del carattere originario , ai sensi di questo stesso articolo , dei prodotti che abbiano sostato in uno dei paesi del gruppo andino e che siano stati quivi assoggettati soltanto alle trasformazioni previste da detto articolo ed esportati quindi da tale paese verso un altro paese del gruppo andino , è apportata a mezzo del certificato di cui al paragrafo 1 , rilasciato alle condizioni previste da tale paragrafo , in base ai certificati d ' origine , modulo A , rilasciati in precedenza . Articolo 4 In deroga alle disposizioni dell ' articolo 7 del regolamento di base , i prodotti di cui all ' articolo 1 sono ammessi nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie previste da detto articolo , dietro presentazione di un certificato di origine , modulo A , rilasciato dall ' autorità del paese del gruppo andino dal quale i prodotti sono esportati verso la Comunità , sulla base dei certificati di origine , modulo A , rilasciati in precedenza . Articolo 5 I certificati previsti dagli articoli 3 e 4 devono recare : - nel riquadro n . 4 « Per uso ufficiale » , il paese del gruppo andino i cui prodotti sono originari , nonchù una delle seguenti diciture : « CUMULATION ANDEAN GROUP » « CUMUL GROUPE ANDIN » - nel riquadro n . 12 « Dichiarazione dell ' esportatore » , l ' indicazione che i prodotti soddisfano alle condizioni di origine prescritte dal sistema delle preferenze generalizzate affinchù possano essere esportati a destinazione della Comunità economica europea . Articolo 6 1 . Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 sono applicabili a condizioni che le regole relative agli scambi tra ciascun paese del gruppo andino , nel quadro del presente regolamento , siano identiche alle disposizioni del regolamento di base e del presente regolamento . 2 . Inoltre , ciascun paese del gruppo andino s ' impegna nei confronti della Commissione delle Comunità europee , tramite la Junta del acuerdo di Cartagena , a rispettare o a far rispettare le norme in materia di compilazione e di rilascio dei certificati di origine , modulo A , nonchù quelle relative alla cooperazione amministrativa di cui agli articoli 7 e 8 . Articolo 7 1 . Il controllo a posteriori dei certificati , modulo A , di cui all ' articolo 3 , è effettuato per sondaggio e quante volte le autorità governative competenti dei paesi del gruppo andino nei quali i prodotti abbiano sostato prima di essere riesportati come tali , o vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell ' articolo 1 , nutrano fondati dubbi in merito all ' autenticità del documento o all ' esattezza delle informazioni sull ' origine effettiva dei prodotti in causa . 2 . Ai fini dell ' applicazine delle disposizioni del paragrafo 1 , le autorità previste da questo stesso paragraf rinviano il certificato d ' origine , modulo A , alla Junta del acuerdo di Cartagena , indicando eventualmente i motivi di sostanza o di forma che giustificano un ' inchiesta . Esse forniranno inoltre tutte le informazioni che sia stato possibile raccogliere e che autorizzino a ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato . Articolo 8 1 . Il controllo a posteriori dei certificati , modulo A , previsti dall ' articolo 4 , è effettuato nei casi di cui all ' articolo 13 del regolamento di base . In deroga tuttavia alle disposizioni del paragrafo 2 di detto articolo , le autorità doganali nella Comunità rinviano il certificato di origine , modulo A , alla Junta del acuerdo di Cartagena . 2 . I paesi del gruppo andino comunicano alla Commissione l ' indirizzo della Junta del acuerdo di Cartagena . La Commissione comunica questa informazione alle autorità doganali degli Stati membri . Articolo 9 La nota esplicativa allegata al presente regolamento forma parte integrante di quest ' ultimo . Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1984 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 23 dicembre 1983 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ( 1 ) Vedi pagina 1 della Gazzetta ufficiale . ALLEGATO Nota esplicativa ad articolo 1 Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento , per il plusvalore acquisito , alle particolari disposizioni previste dagli elenchi A e B di cui all ' articolo 3 del regolamento di base . Detta costituisce quindi , nei casi in cui il prodotto ottenuto figuri nell ' elenco A , un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato .