Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R3752

Regolamento (CEE) n. 3752/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 che deroga, a favore dei paesi firmatari dell' accordo di Cartagena (gruppo andino), agli articoli 1, 7 e 13 del regolamento (CEE) n. 3749/83 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo

GU L 372 del 31.12.1983, pp. 63–65 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3752/oj

31983R3752

Regolamento (CEE) n. 3752/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 che deroga, a favore dei paesi firmatari dell' accordo di Cartagena (gruppo andino), agli articoli 1, 7 e 13 del regolamento (CEE) n. 3749/83 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1983 pag. 0063 - 0065
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0187
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0187


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3752/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1983

che deroga , a favore dei paesi firmatari dell ' accordo di Cartagena ( gruppo andino ) , agli articoli 1 , 7 e 13 del regolamento ( CEE ) n . 3749/83 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l ' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

considerando che , ai fini dell ' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità a favore di taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo , sono state definite , con regolamento ( CEE ) n . 3749/83 della Commissione ( 1 ) , sui di seguito denominato « regolamento di base » , delle regole d ' origine per quanto riguarda sia le condizioni alle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari , sia la prova documentaria di tale carattere e le modalità del relativo controllo ;

considerando che , nel quadro dell ' accordo di Cartagena ( gruppo andino ) , si è instaurata una strettissima cooperazione economica tra Bolivia , Colombia , Ecuador , perù e Venezuela ( in appresso denominati « paesi del gruppo andino » ) ; che le disposizioni relative all ' acquisizione del carattere i prodotti originari , previste dall ' articolo 1 del regolamento di base potrebbero contribuire , dopo avervi apportato gli adattamenti necessari , a facilitare tale cooperazione per il fatto di incoraggiare l ' utilizzazione , in un paese del gruppo andino , di prodotti originari di altri paesi del gruppo andino ; che di conseguenza è opportuno modificare le suddett disposizioni e predisporre delle regole particolare per quanto attiene alla giustificazione del carattere di prodotti originari e alla modalità del relativo controllo ; che a tal fine è necessario centralizzare le domande di controllo presso un organo amministrativo comune al detto gruppo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell ' origine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . In deroga alle disposizioni dell ' articolo 1 del regolamento di base , sono egualmente considerati come prodotti originari della Bolivia , della Colombia , dell ' Ecuador , del Perù o del Venezuela in appresso denominati paesi del gruppo andino ) , i prodotti che , conformemente alle disposizioni del suddetto articolo 1 , abbiano acquisito il carattere di prodotti originari in uno dei paesi e che , dopo essere stati esportati da tale paese , non abbiano subito , in uno qualsiasi dei paesi del gruppo andino , nessuna lavorazione o trasformazione o vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire loro il carattere di prodotti originari dell ' uno o dell ' altro dei paesi suddetti , ai sensi del precitato articolo 1 e a condizione che :

a ) nelle lavorazioni o trasformazioni in questione siano stati utilizzati esclusivamente prodotti originari dell ' uno o dell ' altro dei paesi del gruppo andino ;

b ) allorchù negli elenchi A e B di cui all ' articolo 3 del precitato regolamento , è fissata una regola di percentuale che limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni , il plus-valore sia stato ottenuto nell ' osservanza , in ciascuno dei paesi suddetti , delle regole di percentuale , nonchù delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti , senza possibilità di cumulo da un paese all ' altro .

2 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , lettera a ) , il fatto di aver utilizzato prodotti diversi da quelli contemplati da queste stesse disposizioni in un proporzione non superiore complessivamente al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati nella Comunità non incide sulla determinazione dell origine di questi ultimi , purchù i prodotti così utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esportati da uno dei paesi del gruppo andino , se vi siano stati incorporati .

3 . Nei casi di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento di base .

4 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 e purchù siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da questo stesso paragrafo , i prodotti ottenuti rimangono originari del primo paese esportatore del gruppo andino soltanto se il valore dei prodotti messi in opera , originari di quest ' ultimo paese , rappresenti la più elevata percentuale del valore dei prodotti ottenuti . Negli altri casi , questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese del gruppo andino in cui il plusvalore acquisito rappresenti la maggior percentuale del loro valore .

Articolo 2

1 . Per l ' applicazione dell ' articolo 1 , le disposizioni dell ' articolo 4 del regolamento di base sono applicabili .

2 . Per l ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , e paragrafo 4 , s ' intende per plus-valore acquisito la differenza tra il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese interessato , da un lato , e il valore in dogana di tutti i prodotti importati e messi in opera in tale paese , dall ' altro .

Articolo 3

1 . In caso di applicazione dell ' articolo 1 , la prova del carattere originario , ai sensi dell ' articolo 1 del regolamento di base , dei prodotti ottenuti nel primo paese del gruppo andino ed esportatori verso altri paesi di quest ' ultimo , è apportata a mezzo di un certificato d ' origine , modulo A , il cui modello in allegato al regolamento di base . Tale certificato è rilasciato dalle autorità governative del paese di esportazione , competenti a rilasciare e certificati d ' origine nel quadro del regolamento di base .

2 . In caso di applicazione dell ' articolo 1 , la prova del carattere originario , ai sensi di questo stesso articolo , dei prodotti che abbiano sostato in uno dei paesi del gruppo andino e che siano stati quivi assoggettati soltanto alle trasformazioni previste da detto articolo ed esportati quindi da tale paese verso un altro paese del gruppo andino , è apportata a mezzo del certificato di cui al paragrafo 1 , rilasciato alle condizioni previste da tale paragrafo , in base ai certificati d ' origine , modulo A , rilasciati in precedenza .

Articolo 4

In deroga alle disposizioni dell ' articolo 7 del regolamento di base , i prodotti di cui all ' articolo 1 sono ammessi nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie previste da detto articolo , dietro presentazione di un certificato di origine , modulo A , rilasciato dall ' autorità del paese del gruppo andino dal quale i prodotti sono esportati verso la Comunità , sulla base dei certificati di origine , modulo A , rilasciati in precedenza .

Articolo 5

I certificati previsti dagli articoli 3 e 4 devono recare :

- nel riquadro n . 4 « Per uso ufficiale » , il paese del gruppo andino i cui prodotti sono originari , nonchù una delle seguenti diciture :

« CUMULATION ANDEAN GROUP »

« CUMUL GROUPE ANDIN »

- nel riquadro n . 12 « Dichiarazione dell ' esportatore » , l ' indicazione che i prodotti soddisfano alle condizioni di origine prescritte dal sistema delle preferenze generalizzate affinchù possano essere esportati a destinazione della Comunità economica europea .

Articolo 6

1 . Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 sono applicabili a condizioni che le regole relative agli scambi tra ciascun paese del gruppo andino , nel quadro del presente regolamento , siano identiche alle disposizioni del regolamento di base e del presente regolamento .

2 . Inoltre , ciascun paese del gruppo andino s ' impegna nei confronti della Commissione delle Comunità europee , tramite la Junta del acuerdo di Cartagena , a rispettare o a far rispettare le norme in materia di compilazione e di rilascio dei certificati di origine , modulo A , nonchù quelle relative alla cooperazione amministrativa di cui agli articoli 7 e 8 .

Articolo 7

1 . Il controllo a posteriori dei certificati , modulo A , di cui all ' articolo 3 , è effettuato per sondaggio e quante volte le autorità governative competenti dei paesi del gruppo andino nei quali i prodotti abbiano sostato prima di essere riesportati come tali , o vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell ' articolo 1 , nutrano fondati dubbi in merito all ' autenticità del documento o all ' esattezza delle informazioni sull ' origine effettiva dei prodotti in causa .

2 . Ai fini dell ' applicazine delle disposizioni del paragrafo 1 , le autorità previste da questo stesso paragraf rinviano il certificato d ' origine , modulo A , alla Junta del acuerdo di Cartagena , indicando eventualmente i motivi di sostanza o di forma che giustificano un ' inchiesta . Esse forniranno inoltre tutte le informazioni che sia stato possibile raccogliere e che autorizzino a ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato .

Articolo 8

1 . Il controllo a posteriori dei certificati , modulo A , previsti dall ' articolo 4 , è effettuato nei casi di cui all ' articolo 13 del regolamento di base . In deroga tuttavia alle disposizioni del paragrafo 2 di detto articolo , le autorità doganali nella Comunità rinviano il certificato di origine , modulo A , alla Junta del acuerdo di Cartagena .

2 . I paesi del gruppo andino comunicano alla Commissione l ' indirizzo della Junta del acuerdo di Cartagena . La Commissione comunica questa informazione alle autorità doganali degli Stati membri .

Articolo 9

La nota esplicativa allegata al presente regolamento forma parte integrante di quest ' ultimo .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1984 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 23 dicembre 1983 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) Vedi pagina 1 della Gazzetta ufficiale .

ALLEGATO

Nota esplicativa ad articolo 1

Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento , per il plusvalore acquisito , alle particolari disposizioni previste dagli elenchi A e B di cui all ' articolo 3 del regolamento di base .

Detta costituisce quindi , nei casi in cui il prodotto ottenuto figuri nell ' elenco A , un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato .

Top