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Document 31983R3575

    Regolamento (CEE) n. 3575/83 del Consiglio del 14 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 104/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere "Crangon sp.p."

    GU L 356 del 20.12.1983, p. 6–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/1995; abrog. impl. da 31995R1300

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3575/oj

    31983R3575

    Regolamento (CEE) n. 3575/83 del Consiglio del 14 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 104/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere "Crangon sp.p."

    Gazzetta ufficiale n. L 356 del 20/12/1983 pag. 0006 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0122
    edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0242
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0122
    edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0242


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/83 DEL CONSIGLIO

    del 14 dicembre 1983

    che modifica il regolamento (CEE) n. 104/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere « Crangon sp.p. »

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la possibilità di fissare norme comuni di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento o per gruppi di tali prodotti;

    considerando che l'esperienza acquisita ha rivelato la necessità di precisare determinate caratteristiche minime delle categorie di freschezza;

    considerando che, al momento della fissazione delle norme comuni di commercializzazione per i gamberetti, occorre tener conto della necessità che i calibri corrispondano alle esigenze del mercato; che occorre pertanto escludere dalla commercializzazione per l'alimentazione umana i gamberetti che non hanno raggiunto un calibro minimo espresso in larghezza del carapace; che è opportuno modificare in tal senso le categorie di calibro per i gamberetti;

    considerando che sbarchi in zone geografiche limitate di gamberetti di calibro inferiore ai calibri minimi possono rispondere, in casi eccezionali da determinare, alle esigenze particolari di un mercato locale;

    considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 104/76 (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 104/76 è modificato come segue:

    1) nel titolo e nell'articolo 1, le lettere « sp.p. » sono sostituite dal termine « crangon »;

    2) nell'articolo 5, paragrafo 1,

    i) sotto « Categoria di freschezza A »,

    il testo della lettera a), ultimo trattino, è sostituito dal testo seguente:

    « - esenti da sabbia, muco e altre materie estranee »;

    il testo della lettera b), primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

    « - colore vivo rosso-bruno che volge al grigio; parte pettorale del carapace prevalentemente chiara »;

    ii) sotto « Categoria di freschezza B »,

    il testo della lettera b), primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

    « - colore leggermente dilavato rosso-bruno; parte pettorale del carapace prevalentemente scura »;

    3) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 7

    1. I gamberetti sono classificati secondo le seguenti categorie di calibro:

    Larghezza del carapace:

    - calibro 1: 6,8 mm e più,

    - calibro 2: da 6,5 mm a 6,8 mm escluso.

    2. Una partita di gamberetti di una determinata categoria di calibro non può comprendere gamberetti di calibro inferiore a quello della categoria cui appartiene questa partita. Tuttavia una partita di scarso volume può non essere omogenea; in tale caso la partita viene classificata nella categoria di calibro 2.

    3. La categoria di calibro deve essere indicata, in caratteri leggibili e indelebili di un'altezza minima di 5 cm, su etichette apposte sulle partite.

    4. Nella misura necessaria per garantire l'approvvigionamento locale di talune regioni costiere della Comunità, possono essere previste, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1), deroghe al calibro minimo di cui al paragrafo 1.

    (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1983.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. SIMITIS

    (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

    (2) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35.

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