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Document 31983R3452

Regolamento (CEE) n. 3452/83 della Commissione del 6 dicembre 1983 che abroga il regolamento (CEE) n. 2898/83 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

GU L 342 del 7.12.1983, p. 18–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3452/oj

31983R3452

Regolamento (CEE) n. 3452/83 della Commissione del 6 dicembre 1983 che abroga il regolamento (CEE) n. 2898/83 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 07/12/1983 pag. 0018 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3452/83 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1983

che abroga il regolamento (CEE) n. 2898/83 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze generalizzate per il 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2898/83 della Commissione, del 18 ottobre 1983 (2), ha ripristinato, a decorrere dal 22 ottobre 1983, la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio;

considerando che i calcoli delle imputazioni che giustificavano il ripristino di cui sopra sono stati basati su dati che si sono rivelati erronei; che, in seguito ad una verifica, si è constatato che le importazioni nella Comunità di metanolo, originario dell'Arabia Saudita, non erano accompagnate da certificati di origine conformi al regolamento (CEE) n. 3606/82 della Commissione (3), e che per questo motivo il beneficio delle preferenze tariffarie generalizzate non è stato accordato; che d'altra parte l'Arabia Saudita non ha ottemperato alle formalità richieste per poter effettivamente beneficiare della preferenza tariffaria che a decorrere dal 4 novembre 1983;

considerando che è opportuno pertanto abrogare, con effetto al 22 ottobre 1983, il suddetto regolamento (CEE) n. 2898/83 della Commissione del 18 ottobre 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2898/83 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 22 ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 286 del 19. 10. 1983, pag. 14.

(3) GU n. L 377 del 31. 12. 1982, pag. 1.

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