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Document 31983R3292

Regolamento (CEE) n. 3292/83 della Commissione del 18 novembre 1983 relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 4) originari della Iugoslavia

GU L 326 del 23.11.1983, pp. 5–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3292/oj

31983R3292

Regolamento (CEE) n. 3292/83 della Commissione del 18 novembre 1983 relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 4) originari della Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 23/11/1983 pag. 0005 - 0006


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3292/83 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1983

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 4) originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3588/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3588/82 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni nel Regno Unito di prodotti della categoria 4, elencati in allegato e originari della Iugoslavia, hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3588/82, è stata notificata alla Iugoslavia il 12 settembre 1983 una domanda di consultazioni;

considerando che, in seguito a tali consultazioni, si è deciso di sottoporre i prodotti tessili in esame a limiti quantitativi per gli anni dal 1983 al 1986;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3588/82;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Iugoslavia tra il 17 ottobre 1983 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1983;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Iugoslavia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nel Regno Unito di prodotti originari della Iugoslavia, della categoria riportata in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Iugoslavia verso il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti, spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Iugoslavia verso il Regno Unito, sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3588/82.

3. Tutti i prodotti spediti dalla Iugoslavia verso il Regno Unito dal 17 ottobre 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Iugoslavia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 47.

ALLEGAT0

1.2.3.4.5.6.7.8,9 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1983) // Designazione delle merci // Paesi terzi // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi // 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // // // // // // // dal 17 ottobre al 31 dicembre 1983 // dal 1o gennaio al 31 dicembre // // // // // // // // // // 4 // 60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd) // 60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89 // Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés) // Iugo- slavia // UK // 1 000 pezzi // 250 // 1984: 650 1985: 673 1986: 697 // // // // // // // // //

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