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Document 31983R3250
Commission Regulation (EEC) No 3250/83 of 17 November 1983 adjusting the common marketing standards for certain fresh or chilled fish
Regolamento (CEE) n. 3250/83 della Commissione del 17 novembre 1983 recante modifiche delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati
Regolamento (CEE) n. 3250/83 della Commissione del 17 novembre 1983 recante modifiche delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati
GU L 321 del 18.11.1983, p. 20–20
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1986; abrog. impl. da 31985R3396
Regolamento (CEE) n. 3250/83 della Commissione del 17 novembre 1983 recante modifiche delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 18/11/1983 pag. 0020 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0121
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0241
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0121
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0241
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3250/83 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 1983 recante modifiche delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 3, considerando che norme comuni di commercializzazione per taluni peschi freschi o refrigerati sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3166/82 (2); considerando che, a termini dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3796/81, dette norme devono essere modificate per tener conto dell'evoluzione delle condizioni di produzione e di vendita; che si sono constatati mutamenti soprattutto per quanto riguarda l'eglefino e il merlano e che occorre pertanto modificare la tabella di calibrazione per tali prodotti; considerando che le misure poreviste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La parte dell'allegato B del regolamento (CEE) n. 103/76 relativa agli eglefini e ai merlani è modificata come segue: 1.2.3 // // // // // « Eglefini // Merlani // // Kg/pesce // Kg/pesce // // // // Dimensione 1 // 1 e più // 0,5 e più // Dimensione 2 // da 0,57 a meno di 1 // da 0,35 a meno di 0,5 // Dimensione 3 // da 0,3 a meno di 0,57 // da 0,25 a meno di 0,35 // Dimensione 4 // da 0,17 a meno di 0,3 // da 0,11 a meno di 0,25 » // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1983. Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della Commissione (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29. (3) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 4.