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Document 31983R3249

Regolamento (CEE) n. 3249/83 della Commissione del 16 novembre 1983 che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l' importo dell' aiuto alla produzione e dell' aiuto all' ammasso, nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all' aiuto all' ammasso ed all' aiuto alla produzione, per l' uva secca ed i fichi secchi

GU L 321 del 18.11.1983, pp. 16–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3249/oj

31983R3249

Regolamento (CEE) n. 3249/83 della Commissione del 16 novembre 1983 che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l' importo dell' aiuto alla produzione e dell' aiuto all' ammasso, nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all' aiuto all' ammasso ed all' aiuto alla produzione, per l' uva secca ed i fichi secchi

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 18/11/1983 pag. 0016 - 0019


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3249/83 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1983

che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l'importo dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto all'ammasso, nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all'aiuto all'ammasso ed all'aiuto alla produzione, per l'uva secca ed i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3009/83 (4), in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del (CEE) n. 2194/81 ha stabilito i criteri per la fissazione del prezzo minimo; che l'articolo 8 dello stesso regolamento ha definito i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento ha definito i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso; che in virtù dell'applicazione di tali criteri, il prezzo minimo e gli importi degli aiuti in questine devono essere fissati ai livelli indicati qui di seguito;

considerando che, ai fini del calcolo dell'aiuto, si presuppone che il trasformatore paghi il prezzo pagabile al produttore il regolamento (CEE) n. 2236/83 della Commissione (5), prevede, tra l'altro, la vendita ad un prezzo fissato in anticipo delle uve secche del raccolto 1983, detenute dagli organismi ammassatori greci; che questo prezzo è calcolato tenendo conto della situazione economica che caratterizza la campagna 1982/1983; che un nuovo prezzo di vendita viene fissato dal regolamento (CEE) n. 3248/83 (6); che l'aiuto alla produzione concesso ai prodotti acquistati in conformità del regolamento (CEE) n. 2236/83 dovrebbe essere ridotto di un importo pari alla differenza tra i due prezzi di vendita;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2194/81 precisa che il prezzo minimo è fissato per la qualità pilota; che l'importo dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto all'ammasso è calcolato per il prodotto corrispondente; che è pertanto opportuno fissare i coefficienti da applicare all'importo del prezzo minimo, all'aiuto all'ammasso ed all'aiuto alla produzione per determinare quelli applicabili alle altre qualità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1983/1984 il prezzo minimo da pagare al produttore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2194/81 è fissato, per 100 kg di uva secca sultanina della qualità n. 4, franco azienda, a 133,17 ECU.

2. L'importo dell'aiuto alla produzione per l'uva secca sultanina della sottovoce 08.04 B della tariffa doganale comune di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento ottenuta da uve della campagna di commercializzazione 1983/1984, è fissato, per 100 kg netti di uva secca sultanina della qualità n. 4, a 54,44 ECU.

Articolo 2

1. Per la campagna 1983/1984 il prezzo minimo da pagare al produttore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2194/81 è fissato, per 100 kg di fichi secchi della qualità C, franco azienda, a 67,75 ECU.

2. L'importo dell'aiuto alla produzione per i ficchi secchi della sottovoce 08.03 B della tariffa doganale comune di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, ottenuti da fichi della campagna di commercializzazione 1983/1984, è fissato, per 100 kg netti di fichi secchi della qualità C, tutti gli imballaggi, a 23,56 ECU.

Articolo 3

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è diminuito di 15,37 ECU/100 kg di peso netto per le

uve sultanine ottenute dalle uve secche sultanine acquistate dagli organismi d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2236/83.

Articolo 4

L'aiuto all'ammasso previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81 è fissato, per 100 kg di prodotto del raccolto 1983/1984 per ciascuna settimana di ammasso, all'importo indicato qui di seguito:

- 0,37 ECU per l'uva secca sultanina della qualità n. 4,

- 0,21 ECU per i fichi secchi della qualità C.

Articolo 5

I coefficienti da applicare al prezzo minimo e all'aiuto all'ammasso per i prodotti diversi dai prodotti pilota sono fissati nell'allegato I.

I coefficienti da applicare all'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti diversi dai prodotti pilota sono fissati nell'allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16.

(3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 296 del 28. 10. 1983, pag. 1.

(5) GU n. L 214 del 5. 8. 1983, pag. 15.

(6) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Coefficienti da applicare per la determinazione del prezzo minimo da pagare al produttore e dell'aiuto all'ammasso per l'uva secca

1.2 // Qualità // Coefficienti // Sultanina n. 1 // 105,588 // Corinto, seccata dall'ombra, della regione Eghion // 104,264 // Sultanina n. 2 // 103,383 // Corinto, scelta, della regione di Eghion // 102,058 // Corinto, seccata all'ombra, della regione di Corinto // 101,323 // Sultanina n. 4 // 100,000 // Corinto, scelta, della regione di Corinto // 98,332 // Corinto, qualità corrente, della regione di Eghion // 96,911 // Sultanina n. 5 // 95,588 // Corinto, scelta, di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia // 95,588 // Corinto, qualità corrente, della regione di Corinto // 95,588 // Corinto, qualità corrente, del resto della Messenia // 94,117 // Corinto, qualità corrente, di Patrasso, dello isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia // 92,647 // Corinto, qualità corrente del resto della Messenia // 91,176 // Corinto, qualità corrente B (altre provenienze) // 83,382

Coefficienti da applicare per la determinazione del prezzo minimo da pagare al produttore e dell'aiuto all'ammasso dei fichi secchi

Qualità A (extra) 123,196

Qualità B 110,145

Qualità C 100,000

Qualità D 76,814

ALLEGATO II

Coefficienti da applicare per la determinazione dell'aiuto da pagare ai trasformatori per l'uva secca

1.2.3 // SULTANINA: // N. 00 0 1 21 // 105,588 // // N. 2 22 // 103,382 // // N. 4 24 // 100,000 // // N. 5 // 95,588

CORINTHE:

1.2.3.4 // // Extra Choicest // Choicest // Choice // Vostitsa // 114,264 // 112,058 // 106,911 // Gulf // 111,323 // 108,332 // 105,588 // Provincials // - // 105,588 // 104,647

Coefficienti da applicare per la determinazione da pagare ai trasformatori di fichi secchi

1.2.3.4.5 // // // // // // Presentazione Qualità // Tutti imballaggi // String Figs e Layer // Round, Protoben, Lerida e Pâtes // Loose // // // // // // A // 120 // 137,12 // 125,36 // 101,86 // B // 110 // 125,69 // 114,92 // 93,37 // C // 100 // 114,26 // 104,47 // 84,88 // D // 90 // 102,84 // 94,02 // 76,39 // // // // //

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