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Document 31983R3249
Commission Regulation (EEC) No 3249/83 of 16 November 1983 fixing for the 1983/84 marketing year the minimum price payable to producers, the production aid and the storage aid, together with the coefficients applicable to the minimum price and the storage aid and to the production aid for dried grapes and dried figs
Regolamento (CEE) n. 3249/83 della Commissione del 16 novembre 1983 che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l' importo dell' aiuto alla produzione e dell' aiuto all' ammasso, nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all' aiuto all' ammasso ed all' aiuto alla produzione, per l' uva secca ed i fichi secchi
Regolamento (CEE) n. 3249/83 della Commissione del 16 novembre 1983 che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l' importo dell' aiuto alla produzione e dell' aiuto all' ammasso, nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all' aiuto all' ammasso ed all' aiuto alla produzione, per l' uva secca ed i fichi secchi
GU L 321 del 18.11.1983, pp. 16–19
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1984
Regolamento (CEE) n. 3249/83 della Commissione del 16 novembre 1983 che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l' importo dell' aiuto alla produzione e dell' aiuto all' ammasso, nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all' aiuto all' ammasso ed all' aiuto alla produzione, per l' uva secca ed i fichi secchi
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 18/11/1983 pag. 0016 - 0019
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3249/83 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1983 che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l'importo dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto all'ammasso, nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all'aiuto all'ammasso ed all'aiuto alla produzione, per l'uva secca ed i fichi secchi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3009/83 (4), in particolare l'articolo 14, considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del (CEE) n. 2194/81 ha stabilito i criteri per la fissazione del prezzo minimo; che l'articolo 8 dello stesso regolamento ha definito i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento ha definito i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso; che in virtù dell'applicazione di tali criteri, il prezzo minimo e gli importi degli aiuti in questine devono essere fissati ai livelli indicati qui di seguito; considerando che, ai fini del calcolo dell'aiuto, si presuppone che il trasformatore paghi il prezzo pagabile al produttore il regolamento (CEE) n. 2236/83 della Commissione (5), prevede, tra l'altro, la vendita ad un prezzo fissato in anticipo delle uve secche del raccolto 1983, detenute dagli organismi ammassatori greci; che questo prezzo è calcolato tenendo conto della situazione economica che caratterizza la campagna 1982/1983; che un nuovo prezzo di vendita viene fissato dal regolamento (CEE) n. 3248/83 (6); che l'aiuto alla produzione concesso ai prodotti acquistati in conformità del regolamento (CEE) n. 2236/83 dovrebbe essere ridotto di un importo pari alla differenza tra i due prezzi di vendita; considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2194/81 precisa che il prezzo minimo è fissato per la qualità pilota; che l'importo dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto all'ammasso è calcolato per il prodotto corrispondente; che è pertanto opportuno fissare i coefficienti da applicare all'importo del prezzo minimo, all'aiuto all'ammasso ed all'aiuto alla produzione per determinare quelli applicabili alle altre qualità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna 1983/1984 il prezzo minimo da pagare al produttore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2194/81 è fissato, per 100 kg di uva secca sultanina della qualità n. 4, franco azienda, a 133,17 ECU. 2. L'importo dell'aiuto alla produzione per l'uva secca sultanina della sottovoce 08.04 B della tariffa doganale comune di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento ottenuta da uve della campagna di commercializzazione 1983/1984, è fissato, per 100 kg netti di uva secca sultanina della qualità n. 4, a 54,44 ECU. Articolo 2 1. Per la campagna 1983/1984 il prezzo minimo da pagare al produttore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2194/81 è fissato, per 100 kg di fichi secchi della qualità C, franco azienda, a 67,75 ECU. 2. L'importo dell'aiuto alla produzione per i ficchi secchi della sottovoce 08.03 B della tariffa doganale comune di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, ottenuti da fichi della campagna di commercializzazione 1983/1984, è fissato, per 100 kg netti di fichi secchi della qualità C, tutti gli imballaggi, a 23,56 ECU. Articolo 3 L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è diminuito di 15,37 ECU/100 kg di peso netto per le uve sultanine ottenute dalle uve secche sultanine acquistate dagli organismi d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2236/83. Articolo 4 L'aiuto all'ammasso previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81 è fissato, per 100 kg di prodotto del raccolto 1983/1984 per ciascuna settimana di ammasso, all'importo indicato qui di seguito: - 0,37 ECU per l'uva secca sultanina della qualità n. 4, - 0,21 ECU per i fichi secchi della qualità C. Articolo 5 I coefficienti da applicare al prezzo minimo e all'aiuto all'ammasso per i prodotti diversi dai prodotti pilota sono fissati nell'allegato I. I coefficienti da applicare all'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti diversi dai prodotti pilota sono fissati nell'allegato II. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16. (3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 296 del 28. 10. 1983, pag. 1. (5) GU n. L 214 del 5. 8. 1983, pag. 15. (6) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO I Coefficienti da applicare per la determinazione del prezzo minimo da pagare al produttore e dell'aiuto all'ammasso per l'uva secca 1.2 // Qualità // Coefficienti // Sultanina n. 1 // 105,588 // Corinto, seccata dall'ombra, della regione Eghion // 104,264 // Sultanina n. 2 // 103,383 // Corinto, scelta, della regione di Eghion // 102,058 // Corinto, seccata all'ombra, della regione di Corinto // 101,323 // Sultanina n. 4 // 100,000 // Corinto, scelta, della regione di Corinto // 98,332 // Corinto, qualità corrente, della regione di Eghion // 96,911 // Sultanina n. 5 // 95,588 // Corinto, scelta, di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia // 95,588 // Corinto, qualità corrente, della regione di Corinto // 95,588 // Corinto, qualità corrente, del resto della Messenia // 94,117 // Corinto, qualità corrente, di Patrasso, dello isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia // 92,647 // Corinto, qualità corrente del resto della Messenia // 91,176 // Corinto, qualità corrente B (altre provenienze) // 83,382 Coefficienti da applicare per la determinazione del prezzo minimo da pagare al produttore e dell'aiuto all'ammasso dei fichi secchi Qualità A (extra) 123,196 Qualità B 110,145 Qualità C 100,000 Qualità D 76,814 ALLEGATO II Coefficienti da applicare per la determinazione dell'aiuto da pagare ai trasformatori per l'uva secca 1.2.3 // SULTANINA: // N. 00 0 1 21 // 105,588 // // N. 2 22 // 103,382 // // N. 4 24 // 100,000 // // N. 5 // 95,588 CORINTHE: 1.2.3.4 // // Extra Choicest // Choicest // Choice // Vostitsa // 114,264 // 112,058 // 106,911 // Gulf // 111,323 // 108,332 // 105,588 // Provincials // - // 105,588 // 104,647 Coefficienti da applicare per la determinazione da pagare ai trasformatori di fichi secchi 1.2.3.4.5 // // // // // // Presentazione Qualità // Tutti imballaggi // String Figs e Layer // Round, Protoben, Lerida e Pâtes // Loose // // // // // // A // 120 // 137,12 // 125,36 // 101,86 // B // 110 // 125,69 // 114,92 // 93,37 // C // 100 // 114,26 // 104,47 // 84,88 // D // 90 // 102,84 // 94,02 // 76,39 // // // // //