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Document 31983R2863
Commission Regulation (EEC) No 2863/83 of 13 October 1983 altering the deadlines for concluding the contracts specified in Regulations (EEC) No 592/83 and (EEC) No 594/83 concerning measures for expanding the markets in milk and milk products
Regolamento (CEE) n. 2863/83 della Commissione del 13 ottobre 1983 che modifica i termini per la conclusione dei contratti previsti dai regolamenti (CEE) n. 592/83 e (CEE) n. 594/83 per quanto concerne l' ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CEE) n. 2863/83 della Commissione del 13 ottobre 1983 che modifica i termini per la conclusione dei contratti previsti dai regolamenti (CEE) n. 592/83 e (CEE) n. 594/83 per quanto concerne l' ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 282 del 14.10.1983, p. 10–10
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 06/02/1984
Regolamento (CEE) n. 2863/83 della Commissione del 13 ottobre 1983 che modifica i termini per la conclusione dei contratti previsti dai regolamenti (CEE) n. 592/83 e (CEE) n. 594/83 per quanto concerne l' ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 282 del 14/10/1983 pag. 0010 - 0010
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2863/83 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1983 che modifica i termini per la conclusione dei contratti previsti dai regolamenti (CEE) n. 592/83 e (CEE) n. 594/83 per quanto concerne l'ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/83 (2), in particolare l'articolo 4, considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 592/83 della Commissione, del 14 marzo 1983, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 507/82 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità (3), la Commissione stabilisce, anteriormente al 1o ottobre 1983, l'elenco delle proposte accolte per un finanziamento e gli organismi competenti concludono con gli interessati, anteriormente al 1o novembre 1983, i contratti relativi alle azioni approvate; che l'esame delle proposte in questione richiede un periodo di tempo più lungo del previsto; che occorre quindi rinviare le due date in questione; considerando che le stesse difficoltà si presentano per quanto concerne l'osservanza delle date previste dall'articolo 5, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 594/83 della Commissione, del 14 marzo 1983, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 273/82 sull'assistenza tecnica per l'impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità (4); che è necessario prevedere, anche per questo regolamento, il rinvio delle date; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 592/83 è modificato come segue: 1. La data del « 1o ottobre 1983 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituita dalla data del « 1o novembre 1983 ». 2. La data del « 1o novembre 1983 » che figura all'articolo 5, paragrafo 3, è sostituita dalla data del « 1o gennaio 1984 ». Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 594/83 è modificato come segue: 1. La data del « 1o ottobre 1983 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituita dalla data del « 1o novembre 1983 ». 2. La data del « 1o novembre 1983 » che figura all'articolo 5, paragrafo 3, è sostituita dalla data del « 1o gennaio 1984 ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 6. (3) GU n. L 71 del 17. 3. 1983, pag. 17. (4) GU n. L 71 del 17. 3. 1983, pag. 24.