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Document 31983R2842
Commission Regulation (EEC) No 2842/83 of 11 October 1983 re-establishing the levying of customs duties applicable to third countries on certain products originating in Yugoslavia
Regolamento (CEE) n. 2842/83 della Commissione dell' 11 ottobre 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
Regolamento (CEE) n. 2842/83 della Commissione dell' 11 ottobre 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
GU L 279 del 12.10.1983, pp. 14–15
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983
Regolamento (CEE) n. 2842/83 della Commissione dell' 11 ottobre 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
Gazzetta ufficiale n. L 279 del 12/10/1983 pag. 0014 - 0015
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2824/83 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1, visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3611/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2), considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi: (in tonnellate) 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Massimale // // // // ex 42.03 // Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, artificiali o ricostituiti, esclusi i guanti di protezione per qualunque mestiere // 277 // // // considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 15 ottobre 1983 al 31 dicembre 1983, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti: 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Origine // // // // ex 42.03 // Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, artificiali o ricostituiti, esclusi i guanti di 31. 12. 1982, pag. 22. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione protezione per qualunque mestiere // Iugoslavia // // // (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 380 del