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Document 31983R2796
Commission Regulation (EEC) No 2796/83 of 6 October 1983 re-establishing the levying of customs duties on footwear with outer soles and uppers of rubber or artificial plastic material, falling within heading No 64.01 and originating in Malaysia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3377/82 apply
Regolamento (CEE) n. 2796/83 della Commissione del 6 ottobre 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale, della voce 64.01 della tariffa doganale comune, originarie della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 2796/83 della Commissione del 6 ottobre 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale, della voce 64.01 della tariffa doganale comune, originarie della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio
GU L 274 del 7.10.1983, p. 21–21
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983
Regolamento (CEE) n. 2796/83 della Commissione del 6 ottobre 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale, della voce 64.01 della tariffa doganale comune, originarie della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 274 del 07/10/1983 pag. 0021 - 0021
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2796/83 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale, della voce 64.01 della tariffa doganale comune, originarie della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che, per le calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale, della voce 64.01 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 519 000 ECU; che, in data 30 settembre 1983, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Malaysia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Malaysia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 10 ottobre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Malaysia: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 64.01 // Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.