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Document 31983R2681

Regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione del 21 settembre 1983 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi

GU L 266 del 28.9.1983, pp. 1–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrogato e sostituito da 31996R0658

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2681/oj

31983R2681

Regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione del 21 settembre 1983 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 28/09/1983 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0208
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0208
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0020


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2681/83 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 1983

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d ' integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo alla attuazione di un 'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1413/82 ( 2 ) , in particolare l 'articolo 27 , paragrafo 5 .

considerando che l ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 del Consiglio , del 14 giugno 1983 , relativo all ' integrazione concessa per i semi oleosi ( 3 ) , prevede che gli Stati membri controllino , nell ' oleificio , oppure nell ' impresa di produzione di alimenti per animali , l ' utilizzazione di tali semi ; che per l ' efficacia del controllo è opportuno stabilire le modalità del controllo ;

considerando che , ai fini del controllo , occore fondarsi segnatamente sulla contabilità di magazzino degli utilizzator dei semi ;

considerando che l ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 prevede l ' istituzione di un certificato d ' integrazione comunitaria che , in caso di fissazione anticipata della integrazione , è valido in tutta la Comunità ; che l ' entrata in vigore di tali norme esige l ' adozione di disposizioni comuni per quanto concerne le condizioni di compilazione e utilizzazione di tali certificati , l ' istituzione di moduli comunitari e l 'instaurazione di metodi di cooperazione amministrativa tra Stati membri ;

considerando che , in caso di fissazione anticipata dell ' integrazione , il periodo di validità dei certificati deve essere determinato tenendo presente la necessità di adeguare le condizioni d ' acquisto per i semi raccolti nella Comunità a quelle esistenti sul mercato mondiale ;

considerando che , dati gli usi commerciali in materia di semi , occorre ammettere una certa tolleranza per quanto riguarda la quantità identificata rispetto a quella indicata nel certificato ;

considerando che , ai sensi dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 , in caso di fissazione anticipata dell 'integrazione , il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che , salvo causa di forza maggiore , è incamerato quando i semi non sono stati sottoposti a controllo in un oleificio oppure in un ' impresa di produzione di alimenti per animali durante il periodo di validità del certificato ; che a tal fine occorre definire il regime cauzionale fissando l ' importo de deposito e le modalità di svincolo dello stesso ;

considerando che , ai fini di una corretta gestione amministrativa , i certificati e gli estratti di certificato non possono essere modificati dopo il rilascio ; che , per il caso di dubbio dovuto ad errore imputabile all ' organismo emittente e riferito alle indicazioni che figurano nel certificato o nell ' estratto , occorre tuttavia prevedere una procedura per il ritiro dei certificati o estratti sbagliati e il rilascio di titoli corretti ;

considerando che , per l ' applicazione uniforme del regime d ' integrazione , occorre definire le modalità di versamento della medesima ;

considerando che , a norma dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 , ogni importazione di semi o di miscele deve essere soggetta ad un sistema di controllo ; che i semi e le miscele denaturati non possono più essere trasformati per la produzione di olio ; che , per i semi riconosciuti come sementi , il regime applicabile a tali prodotti non ammette la trasformazione per la produzione di olio ; che taluni semi di girasole bianchi e striati , nonchù i semi di girasole decorticati destinati al consumo umano e condizionati i sacchi aventi un contenuto di 25 kg non sono adatti alla trasformazione per la produzione di olio ; che è pertanto opportuno non sottoporre questi gruppi di prodotti al controllo di cui al predetto articolo 9 ;

considerando che , a norma di detto articolo 9 , il controllo dei semi o delle miscele può essere abbinato alla costituzione di un deposito cauzionale ; che occorre definire il regime di tale deposito fissandone l ' importo e le condizioni in cui questo è totalmente o parzialmente incamerato ;

considerando che , ai fini di un corretto funzionamento del regime d ' integrazione , è necessario prevedere disposizioni amministrative che garantiscano che i semi o le miscele importati sono stati sottoposti a controllo nell ' oleificio , o in un ( impresa di produzione di alimenti per animali situati nella Comunità , ovvero messi in condizioni di non poter beneficiare dell ' integrazione ; che tale scopo può essere conseguito ricorrendo , negli scambi intracomunitari , all ' esemplare di controllo rilasciato e utilizzato in conformità delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione ( 4 ) ;

considerando che è opportuno stabilire un criterio relativo alla frequenza minima di fissazione dell ' integrazione ; che l ' applicazione dell ' integrazione almeno una volta alla settimana appare sufficiente ;

considerando che , a norma dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 , occorre tener conto , per la determinazione dell 'ammontare correttivo previsto da detto articolo , segnatamente della tendenza dei prezzi dei semi in causa sul mercato mondiale ; che tale tendenza può essere constatata sulla base del divario tra il prezzo mondiale attuale e il prezzo mondiale a termine di tali semi ; che occorre fissate i criteri che consentano di determinare tale tendenza anche in mancanza del prezzo a termine ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1594/83 ha esteso il regime d ' integrazione per i semi oleosi di cui all ' articolo 27 del regolamento n . 136/66/CEE ai semi di colza e di ravizzone incorporati negli alimenti per animali , abrogando il regolamento ( CEE ) n . 2114/71 ( 5 ) ; che è pertanto opportuno fondere le modalità di applicazione del regime d ' integrazione in un nuovo testo e abrogare pertanto il regolamento ( CEE ) n . 1204/72 ( 6 );

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione i grassi ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime d ' integrazione per i semi oleosi , istituito dall ' articolo 27 del regolamento n . 136/66/CEE .

CAPITOLO 1

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

1 . « Impresa » : un oleificio o un ' impresa che fabbrichi alimenti per animali , comprendente :

a ) qualsiasi locale o altro luogo che si trovi nel perimetro dello stabilimento di produzione dell ' olio

e

b ) quando i semi non possono essere immagazzinati in tale perimetro , qualsiasi locale al di fuori di quest ' ultimo che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei semi immagazzinati e che sia stato approvato preventivamente dall ' organismo incaricato del controllo stesso .

2 . « Trasformazione » :

a ) la triturazione dei semi oleosi ai fini dell ' estrazione totale o parziale dell 'olio

oppure

b ) l 'incorporazione dei semi di colza e di ravizzone negli alimenti per animali .

3 . « Incorporazione » : miscugli , con altri prodotti , negli alimenti per animali , dei semi di colza e di ravizzone , che sono tritati o macinati prima o dopo tale operazione , senza estrazione d ' olio .

Articolo 3

1 . Il controllo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 si effettua dal momento dell ' entrata dei semi nell 'impresa fino alla loro trasformazione per la produzione di olio o alla loro uscita dall ' impresa allo stato naturale .

2 . Il controllo deve consentire , segnatamente , di verificare la corrispondenza tra la quantità dei semi entrata nell ' impresa e , a seconda dei casi ,

a ) la quantità di olio e di panelli ottenuta dalla trasformazione di tali semi ,

b ) la quantità di semi incorporati negli alimenti per animali ,

c ) la quantità di semi uscita dall ' impresa allo stato naturale .

3 . Ai fini del controllo presso l ' impresa si tiene una contabilità destinta per i semi raccolti nella Comunità e per quelli importati , recante almeno l ' indicazione :

- delle quantità entrate , con menzione del peso netto del prodotto tale quale , nonchù del tenore di umidità ed impurità e , nel caso di un oleificio , del tenore in olio ;

- dei movimenti dei semi tra i locali e i luoghi di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) , ed i locali di cui alla lettera b ) dello stesso paragrafo ;

- delle quantità di semi trasformate e delle quantità di olio e di panelli ottenute da tali semi o delle quantità di semi incorporati negli alimenti per animali .

Articolo 4

1 . I semi raccolti nella Comunità possono uscire dall ' impresa soltanto previa autorizzazione dell ' organismo incaricato del controllo e a condizione che non sia stata presentata per i prodotti in causa una domanda della parte I.D . del certificato di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 .

2 . I semi importati possono uscire dall ' impresa soltanto previa autorizzazione dell ' organismo incaricato del controllo . All ' uscita dall 'impresa , sono sottoposti al controllo di cui all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 .

Articolo 5

1 . Il certificato d ' integrazione comunitaria di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 comprende :

a ) una parte , denominata A.P . , comprovante la fissazione anticipa dell ' integrazione ;

b ) una parte denominata I.D . , comprovante che la quantità di semi raccolti nella Comunità che vi è identificata è sottoposti al controllo di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 .

2 . il certificato è compilato in almeno due esemplari , di cui il primo viene rilasciato al richiedente e il secondo è conservato dall ' organismo emittente .

Articolo 6

1 . La parte I.D . del certificato può essere richiesta soltanto per una o più partire . In nessun caso , la parte I.D . del certificato può essere richiesta per una partira per la quale tale parte di certificato sia stata già rilasciata .

Per partita , si intende un quantitativo di semi determinato dall ' interessato , numerato da quest ' ultimo al momento dell ' entrata nell ' impresa e per il quale è stata effettuata un ' analisi conformemente alle disposizioni dell ' articolo 32 .

2 . La domanda della parte I.D . del certificato è ricevibile soltanto se i semi sono entrati nell ' impresa al più tardi il giorno della presentazione .

Tuttavia , tale domanda è ricevibile anche quando i semi sono entrati nell ' impresa nel giorno o nei giorni non lavorativi successivi al giorno della presentazione della domanda .

Articolo 7

1 . La domanda delle parti A.P . e I.D . dei certificati è inviata o presentata all ' organismo competente a mezzo modulo stampato e compilato conformemente alle disposizioni dell ' articolo 18 , pana l ' irricevibilità .

La domanda , tuttavia , può essere inviata all ' organismo competente anche a mezzo telegramma o telescritto .

Il tal caso , pena il rifiuto , la domanda deve recare tutti gli elementi che avrebbero dovuto figurare nel modulo , se questo fosse stato utilizzato . Al telegramma o al telescritto fa seguito una domanda conforme alle disposizioni del primo comma . Tale condizione non pregiudica la validità della domanda a mezzo telegramma o telescritto . La domanda contenente condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria viene respinta .

2 . La domanda della parte A.P . del certificato viene respinta se il deposito cauzionale di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 non è depositato o provato presso l ' organismo competente il giorno della presentazione della domanda , entro le ore 16 , oppure se la prova è inviata a mezzo telegramma , se questo è stato registrato presso l ' ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 16 o se , pur essendo stato registrato entro le ore 16 , è pervenuto all ' organismo competente dopo le ore 17.30 .

3 . Qualora la parte I.D . del certificato sia chiesta per un seme per il quale l 'integrazione è stata fissata in anticipo , la domanda , pena il rigetto , deve essere accompagnata dall ' esemplare n . 1 della parte A.P . del certificato o del relativo estratto , che viene consegnato all ' interessato , vidimato e con le debite imputazioni .

Se la domanda è stata inviata all ' organismo competente a mezzo telegramma o telescritto , l ' esemplare n . 1 della parte A.P . del certificato o del relativo estratto deve pervenire all ' organismo competente non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda .

4 . Quando la parte I.D . del certificato è chiesta in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la parte A.P . del certificato , l ' organismo incaricato del controllo dei semi invia all ' organismo emittente copia vidimata dell aparte I.D . del certificato .

Articolo 8

1 . Per giorno di presentazione della domanda di certificato si intende :

a ) se la domanda è presentata presso l 'organismo competente , il giorno della presentazione , purchù questa abbia luogo entro le ore 16 ;

b ) se la domanda è inviata a mezzo lettera o telescritto all ' organismo competente , il giorno del ricevimento da parte di quest 'ultimo , purchù il ricevimento abbia luogo entro le ore 16 ;

c ) se la domanda è inviata a mezzo telegramma all ' organismo competente , il giorno del ricevimento da parte di quest ' ultimo , purchù il telegramma sia stato registrato presso l ' ufficio telegrafico trasmittente entro le ore 16 e sia pervenuto all ' organismo competente entro le ore 17.30 .

2 . Le domande di certificato pervenute in un giorno non lavorativo per l 'organismo competente o in un giorno lavorativo per quest ' ultimo , ma dopo le ore di cui sopra , si considerano presentate il giorno lavorativo successivo .

3 . Le domande di certificato inviate a mezzo telegramma conformemente al paragrafo 1 , lettera c ) , e pervenute dopo le ore 17.30 sono respinte qualora il richiedente non abbia precisato , in modo da evitare contestazioni , la sua inequivocabile intenzione di chiedere, in caso di arrivo tardivo della sua domanda , l ' importo dell ' integrazione valido il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento . Tale precisazione è fornita con la dicitura « senza riserve » . Le domande inviate a mezzo telegramma registrato presso l 'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 16 si considerano presentate il giorno lavorativo successivo , anche se arrivano a destinazione il giorno della loro trasmissione ; se invece arrivano un altro giorno , si applicano le norme di cui sopra relative al giorno di presentazione a mezzo telegramma .

4 . Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio .

Articolo 9

Se la domanda di certificato e la prova del deposito cauzionale per la parte A.P . sono trasmesse al mezzo telegramma e questo , pur essendo stato registrato entro le ore 16 , non e pervenuto all ' organismo competente entro le ore 17.30 per motivi di forza maggiore , detto organismo può decidere che il telegramma sia considerato come pervenuto entro il termine prescritto .

Se un organismo ammette un caso di forza maggiore, lo Stato membro da cui esso dipende avverte immediatamente la Commissione , che ne informa gli altri Stati membri .

Articolo 10

1 . Salvo casi di forza maggiore , la parte I.D . del certificato obbliga a trasformare la quantità identificata entro un termine di centocinquanta giorni dalla data di rilascio .

Si considera l 'obbligo adempiuto quando la quantità trasformata , determinata conformemente al metodo definito all ' allegato , è inferiore al massimo del 2 % rispetto alla quantità identificata . La quantità trasformata può anche essere determinata in base alle quantità di olio e di panelli ottenuti .

Se la quantità trasformata è speriore al 90 % e inferiore al 98 % della identificata , si considera l ' obbligo adempiuto proporzionalmente alle quantità trasformate .

Se la quantità trasformata è inferiore al 90 % della quantità identificata e salvo casi di forza maggiore , si considera l 'obbligo non adempiuto .

Quando lo Stato membro constata una differenza tra quantitativo identificato e quantitativo trasformato e tale differenza non è imputabile ad un determinato certificato I.D . , lo Stato membro considera che il quantitativo mancante si ripartisce proporzionalmente tra tutti i certificati I.D . rilasciati nel periodo in cui si è verificata la situazione di cui sopra .

Se in seguito ad un caso di forza maggiore la quantità identificata è trasformata soltanto parzialmente durante questo periodo , l ' obbligo è considerato adempiuto proporzionalmente alla quantità trasformate .

2 . La parte A.P . del certificato obbliga a sottoporre al controllo di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 , durante la sua validità , i semi in esso indicati e a chiedere per tali semi , durante lo stesso periodo di validità , la parte I.D . del medesimo certificato . Tale quantità si riferisce ad un prodotto avente tenore d ' umidità e di impurità corrispondente a quello della qualità tipo .

3 . Allorchù la quantità identificata nella parte I.D . del certificato , determinata conformemente al metodo definito all ' allegato I , supera al massimo del 7 % la quantità indicata nella parte A.P . , è considerata come identificata in base a detto documento .

4 . Allorchù la quantità identificata nella parte I.D . del certificato , determinata conformemente al metodo definito all ' allegato I , è inferiore al massimo del 7 % alla quantità indicata nella parte A.P . del certificato , l 'obbligo di chiedere l ' identificazione è considerato adempiuto .

5 . Allorchù la quantità identificata nella parte I.D . del certificato supera di più del 7 % quella indicata nella parte A.P . del certificato , la quantità eccedente beneficia dell 'integrazione valida il giorno della sua identificazione .

Articolo 11

1 . La parte A.P . del certificato è valida dalla data di cui all ' articolo 12 , sino :

- alla fine del quinto mese successivo a quello durante il quale la domanda è stata presentata per quanto riguarda i sem di colza e di ravizzone ;

tuttavia , allorquando le offerte e i prezzi a termine sul mercato mondiale lo consentono e le condizioni di smercio dei semi comunitari lo rendono necessario , la Commissione estend il periodo di validità della parte A.P . al massimo fino al termine del settimo mese successivo a quello durante il quale la domanda è stata presentata ;

- alla fine del quarto mese successivo a quello durante il quale la domanda è stata presentata , per quanto riguarda i semi di girasole ;

tuttavia , allorquando le offerte e i prezzi a termine sul mercato mondiale lo consentono e le condizioni di smercio dei semi comunitari lo rendono necessario , la Commissione estend il periodo di validità della parte A.P . al massimo fino al termine del settimo mese successivo a quello durante il quale la domanda è stata presentata ;

2 . Tuttavia , nel caso in cui la validità della parte A.P . , del certificato oltrepassi la fine della campagna nel corso della quale tale certificato è stato rilasciato , tale validità può essere limitata alla fine della campagna in questione , a richiesta dell ' operatore da effettuarsi al momento della domanda della parte A.P . del certificato .

Articolo 12

Il certificato si considera rilasciato :

- per quanto riguarda la parte A.P . , il pomeriggio del primo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della domanda ;

- per quanto riguarda la parte I.D . , il giorno della presentazione della domanda .

Articolo 13

Il diritti e gli obblighi derivanti dai certificati non sono trasmissibili . Tuttavia , diritti derivanti dalla parte A.P . del certificato e del relativo estratto possono essere ceduti dal titolare del certificato durante il periodo di validità di quest ' ultimo . Tale cessione , che può interessare soltanto un cessionario per certificato e per estratto , verte sulle quantità non ancora imputate sul certificato o sull ' estratto .

Gli effetti della cessione decorrono dall 'iscrizione sul certificato o eventualmente sull 'estratto , a cura dell ' organismo emittente , del nome e indirizzo del cessionario e della data d 'iscrizione autenticata mediante firma del cedente e apposizione del timbro dello stesso organismo .

L 'iscrizione la luogo su richiesta del titolare .Il cessionario non può trasmettere il suo diritto , nù ricederlo al titolare .

Articolo 14

Se gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale di somme espresse in ECU da riportare sui formulari di certificato comportano tre o più decimali si fa menzione solo dei primi due decimali . In tal caso , il secondo decimale è arrotondato per eccesso quando la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 , ed è inferiore a 5 .

Articolo 15

1 . In caso di fissazione anticipata dell ' integrazione , uno o più estratti della parte A.P . del certificato possono essere rilasciati dagli organismi competenti degli Stati membri , su richiesta del titolare e su presentazione dell ' esemplare n . 1 della parte A.P . del certificato .

Gli estratti sono redatti in almeno due esemplari , il primo dei quali , denominato esemplare per il titolare e recante il numero 1 , è rilasciato al richiedente , mentre il secondo , denominato esemplare per l 'organismo emittente e recante il numero 2 , è conservato dall 'organismo emittente .

Sull ' esemplare n . 1 della parte A.P . del certificato e imputata , da parte del 'organismo emittente dell 'estratto , la quantità per la quale quest ' ultimo documento è stato rilasciato , maggiorata della tolleranza .

In tal caso , accanto alla quantità imputata sull 'esemplar n . 1 della parte A.P . del certificato è apposta l ' indicazione « Estratto » .

2 . Gli estratti di certificati hanno gli stessi effetti dei certificati da cui provengono , nei limiti del quantitativo per il quale sono stati rilasciati . Un estratto di certificato non può tuttavia formare oggetto di rilascio di un altro estratto .

3 . Allorchù gli esemplari n . 1 degli sono stati utilizzati o sono scaduti , l 'organismo emittente corregge le imputazioni riportate sull ' esemplare n . 1 della parte A.P . del certificato in funzione delle imputazioni iscritti negli estratti al momento dell ' identificazione dei semi .

A tal fine , il titolare consegna detti esemplari all ' organismo emittente del certificato , unitamente all ' esemplare n . 1 della parte A.P . del certificato da cui provengono .

4 . Qualora la quantità identificata superi di oltre il 7 % quella indicata nell ' estratto , alla quantità eccedente si applicano le disposizioni di cui all ' articolo 10 , paragrafo 5 .

Articolo 16

1 . Le diciture riportate sui certificati e sugli estratti di certificati non possono essere modificate dopo il rilascio degli stessi .

2 . In caso di dubbio quanto all 'esattezza delle indicazioni fornite nel certificato o nell ' estratto , il certificato o l ' estratto è rinviato all 'organismo emittente , per iniziativa dell ' interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato .

L 'organismo emittente del certificato , se ritiende che esistano le condizioni per una rettifica ,procede al ritiro dell ' estratto o del certificato , nonchù degli estratti precedentemente rilasciati ed emette , senza indugio , un estratto corretto o un certificato e i corrispondenti estratt corretti . In questi nuovi documenti , recanti la dicitura « certificato corretto il ... » o « estratto corretto il ... » su ogni esemplare , sono riportate eventualmente le imputazioni precedenti .

Se non ritiene necessario modificare il certificato o l ' estratto , l 'organismo emittente appone su di esso la dicitura « verificato il ... » e il proprio timbro .

3 . Il titolare è tenuto a consegnare il certificato e gli estratti all 'organismo emittente , a richiesta di quest ' ultimo .

Nei casi in cui i servizi nazionali competenti rinviano o trattengono il documento contestato conformemente alle disposizioni del presente articolo , rilasciano , a richiesta dell ' interessato , un apposita ricevuta .

Articolo 17

Qualora nei certificati o nei relativi estratti lo spazio riservato alle imputazioni risulti insufficiente , le autorità che procedono alle imputazioni possono unirvi una o più aggiunte contenenti le caselle d 'imputazione previste a tergo dell ' esemplare n . 1 dei certificati o dei relativi estratti . Le autorità che procedono all ' imputazione appongono il loro timbro per una metà sull ' aggiunta e allorquando sono utilizzate più aggiunte per una metà sull 'aggiunta già fissata e per l ' altra metà sull ' aggiunta successiva .

Articolo 18

1 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , secondo comma , le domande di certificati e i relativi estratti sono compilati su moduli conformi ai modelli riportati rispettivamente agli allegati II , II , IV e V del presente regolamento ; tali moduli devono essere compilati in conformità delle indicazioni in essi fornite e delle disposizioni del presente regolamento .

2 . I moduli per le domande di certificato sono costituiti da un unico foglietto .

3 . I moduli per i certificati e gli estratti hanno la forma di blocchetti composti , nell ' ordine , dell ' esemplare n . 1 , denominato esemplare per il titolare , dell ' esemplare n . 2 , denominato esemplare per l 'organismo emittente , nonchù degli eventuali esemplari supplementati di tali documenti .

4 . I moduli , comprese le appendici , sono stampati su carta bianca non contente paste meccaniche , collata per scrittura , di peso compreso tra 40 e 65 g al m² . Il loro formato è di 210 × 297 mm , l 'interlinea dattilografica di 4,24 mm ( 1/6 di pollice ) ; la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata . Le due facciate degli esemplari n . 1 dei certificati A.P . e dei relativi estratti , il retro degli esemplari n . 1 dei certificati I.D . , nonchù la facciata delle appendici su cui si deveno riportare le imputazioni , recano inoltre stampato un fondo arabescato che rende evidente qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici . Questa stampa di fondo è di colore verde per le parti A.P . e i relativi estratti e di colore bistro per le parti I.D .

5 . La stampa dei moduli ù curata dagli Stati membri .

Ogni modulo deve recare l ' indicazione di nome e indirizzo della tipografia o di una sigla che ne permetta l ' identificazione , nonchù , salvo per quanto concerne le appendici e le domande di certificati , un numero distintivo di serie .

Il numero deve essere preceduto dalla lettera o dalle lettere seguenti , secondo il paese di rilascio del documento : B per il Belgio , D per la Germania , F per la Francia , I per l ' Italia , L per Lussemburgo , NL per i Paesi Bassi , DK per la Danimarca , IR per l ' Irlanda , UK per il Regno Unito ed E per la Grecia .

6 . I moduli devono essere compilati a macchina oppure a mano , in stampatello . Essi devono essere stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è presentata la domanda di certificato .

7 . Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all ' imputazione devono essere applicate con timbro , preferibilmente in acciaio .

8 . All ' occorrenza , le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei certificati e dei relativi estratti nella loro o in una delle loro lingue ufficiali .

9 . In caso di smarrimento del certificato o dei relativi estratti , gli organismi emittenti possono , a titolo eccezionale , rilasciare all ' interessato un duplicato di detti documenti , compilato e vistato come i documenti originali e recante chiaramente la dicitura « Duplicato » su ciascun esemplare . Qualora venga rilasciato un duplicato della parte A.P . del certificato , gli organismi emittenti ne informano immediatamente gli organismi emittenti degli altri Stati membri .

Articolo 19

Quando sussistono dubbi in merito all ' autenticità del certificato , dell ' estratto o delle diciture e dei visti apposti , i competenti servizi nazionali rinviano il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate ai fini di un controllo . Questa procedura può essere applicata anche a titolo di sondaggio ; in tal caso viene inviata solo una fotocopia del documento .

Se i servizi nazionali competenti rinviano il documento contestato conformemente alle disposizioni di cui al comma precedente , rilasciano , a richiesta dell 'interessato , apposita ricevuta .

Articolo 20

1 . Nella misura necessaria per la corretta applicazione de presente regolamento , le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni relative ai certificati e agli estratti , nonchù alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano .

2 . Ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco contenente il numero e la natura delle irregolarità e delle infrazioni di cui sono venuti a conoscenza nel trimestre precedente .

3 . I certificati e gli estratti regolamente rilasciati , nonchù le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono , in ciascuno degli altri Stati membri , gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati , nonchù delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri .

4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione l ' elenco e gli indirizzi degli organismi competenti per il rilascio dei certificati e degli estratti e per il pagamento dell ' integrazione . La Commissione pubblica tali dati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e , se del caso , dei timbri a secco delle autorità competenti . La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri .

Articolo 21

1 . L ' importo del deposito cauzionale di cui all ' articolo 5 dell regolamento ( CEE ) n . 1594/83 è uguale a 6 ECU per 100 chilogrammi .

2 . Il deposito cauzionale e costituito , a scelta del richiedente , in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto conforme ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è chiesto il rilascio del certificato .

Gli Stati membri alla Commissione , che ne informa gli altri Stati membri , le categorie di istituti autorizzati a prestare garanzia , nonchù i criteria di cui al comma precedente .

Articolo 22

Lo svincolo del deposito cauzionale di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 è subordinato alla presentazione della prova che gli obblighi di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 , sono stati adempiuti . La prova è fornita mediante presentazione dell ' esemplare n . 1 della parte A.P . del certificato , vidimato e imputato conformemente alle disposizioni dell ' articolo 7 , paragrafo 3 . Lo svincolo della cauzione avviene immediatamente dopo la presentazione della prova di cui sopra .

Articolo 23

1 . Tuttavia , previa presentazione della parte o delle parti I.D . del certificato , il deposito cauzionale può essere svincolato fino all ' 85 % del suo importo quando il peso netto del prodotto tal quale per il quale sono state rilasciate la parte o le parte I.D . del certificato corrisponde almeno alla quantità iscritta nella casella 3 della parte A.P . del certificato .

2 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 24 , se gli obblighi di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 , non sono stati adempiuti , il deposito cauzionale viene incamerato proporzionalmente alla quantità corrispondente alla differenza tra :

a ) il 93 % della quantità netta indicata nel certificato

e

b ) la quantità identificata all ' impresa , determinata conformemente al metodo definito all ' allegato I .

Tuttavia , se la quantità identificata è inferiore al 7 % della quantità netta indicata nel certificato , il deposito cauzionale viene incamerato totalmente . Inoltre , se l 'importo totale del deposito cauzionale che dovrebbe essere incamerato è inferiore a 5 ECU per un certificato , lo Stato membro può svincolare integralmente il deposito cauzionale .

3 . A richiesta del titolare della parte A.P . del certificato , gli Stati membri possono svincolare il deposito cauzionale in forma frazionata , proporzionalmente alle quantità di prodotti per le quali è stata fornita la prova di cui all ' articolo 22 .

Articolo 24

1 . Se per motivi di forza maggiore gli obblighi di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 , non possono essere adempiuti durante il periodo di validità del certificato , l ' organismo competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato decide , a richiesta del titolare , l ' annullamento di tali obblighi con svincolo del deposito cauzionale ovvero la proroga della validità del certificato per il periodo ritenuto necessario in relazione alla circostanza addotta . La proroga può essere accorda dopo la cessazione della validità del titolo . La decisione di annullamento o di proroga è limitata alla quantità di prodotto per la quale gli obblighi suddetti non hanno potuto essere adempiuti per motivi di forza maggiore . L ' eventuale proroga dell certificato forma oggetto di un visto che l ' organismo emittente appone sul certificato , sul quale vanno apposti inoltre gli adattamenti resisi necessari .

2 . Se l ' organismo competente ammette un caso di forza maggiore , lo Stato membro da cui esso dipende avverte immediatamente la Commissione , che ne informa gli altri Stati membri .

3 . Il titolare del certificato fornisce la prova della circostanza considerata caso di forza maggiore .

Articolo 25

1 . L ' aiuto è concesso soltanto per i semi di qualità sana , leale e mercantile e , nel caso di semi di girasole , per i semi che presentano una percentuale di semi bianchi e di semi striati inferiore all ' 1 % .

2 . L ' aiuto è versato su presentazione della parte I.D . del certificato e previa attestazione da parte dell ' organismo incaricato del controllo della trasformazione dei semi individuati in detto certificato durante il periodo di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 .

3 . Il versamento dell ' aiuto avviene entro i centoventi giorni sucessivi alla data dell ' attestazione di cui al paragrafo 2 .

CAPITOLO II

Articolo 26

1 . Conformemente all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 , al momento dell 'importazione si applica un sistema di controllo doganale o un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti , su tutti i semi o miscugli di cui a detto articolo , ecettuati :

- semi e miscugli riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro importatore ;

- semi di colza e di ravizzone e miscugli contenenti detti prodotti , che sono stati denaturati secondo un procedimento identico a quello di cui al regolamento ( CEE ) n . 190/68 della Commissione ( 1 ) ;

- semi di girasole bianchi o striati , condizionati in sacchi della capacità massima di 100 chilogrammi . Questi sem possono comprendere al massimo il 10 % di semi neri di girasole ;

- semi di girasole decorticati , condizionati in recipienti della capacità massima di 25 chilogrammi .

Detti controlli sono abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale .

2 . Negli scambi intracomunitari dei semi o delle miscele importati , la prova che questi ultimi , soggetti al sistema di controllo di cui al paragrafo 1 , sono stati sottoposti al regime di controllo presso l ' impresa , previsto dall 'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 ovvero sono stati messi in condizioni di non poter beneficiare dell ' integrazione , può essere fornita soltanto mediante presentazione dell 'esemplare di controllo di cui all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 223/77 , recante nella casella 31 , oltre alla designazione delle merci , una delle seguenti diciture :

« Semi o miscele importati » .

Fra le diciture speciali dell 'esemplare di controllo devono essere compilate :

a ) la casella 103 ;

b ) la casella 104 , cancellando la dicitura inutile e aggiungendone una delle seguenti :

« Destinato ad essere sottoposto al regime di controllo di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 o ad essere messo in condizione di non poter beneficiare dell ' integrazione » ;

La casella « controllo dell 'utilizzazione e/o della destinazione » , a tergo dell ' esemplare di controllo , deve recare altresi , nella rubrica « osservazioni » , l 'indicazione del peso netto constatato del prodotto controllato , del suo tasso di umidità e d ' impurità , nonch del suo peso , adeguato secondo il metodo definito in allegato .

Articolo 27

1 . il deposito cauzionale di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 è uguale , per 100 chilogrammi di peso netto :

- a 15 ECU per i semi di colza e di ravizzone ,

- a 20 ECU per i semi di girasole .

Tuttavia , se necessario , la Commissione può derogare , per un periodo massimo di trenta giorni dall ' importo di cui al comma precedente .

2 . Il deposito cauzionale è costituito , a scelta del richiedente , in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto conforme ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale sono espletate le formalità doganali .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , che ne informa gli altri Stati membri , le categorie di istituti autorizzati a prestare garanzia e i criteri di cui al comma precedente .

Articolo 28

1 . Il deposito cauzionale è interamente svincolato qualora , nel termine di nove mesi dalla sua costituzione , sia fornita la prova che i prodotti di cui trattasi sono stati sottoposti al controllo di cui all 'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 oppure che detti prodotti sono stati messi in condizione di non poter beneficiare dell ' integrazione .

A richiesta del 'interessato , da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al comma precedente , detto termine è prorogato a quindici mesi per i semi di girasole e le miscele che li contengono , destinati ad essere utilizzati come tali per l ' alimentazione .

2 . Qualora non sia rispettato il periodo di cui al paragrafo 1 , la cauzione è incamerata .

Tuttavia , se la prova di cui al paragrafo 1 è presentata al massimo entro il nono mese successivo alla data di scadenza del periodo di cui al medesimo paragrafo , il deposito cauzionale è rimborsato , previa detrazione di un importo pari al 10 % del deposito cauzionale costituito , per ogni mese o parte di mese di ritardo nella presentazione di detta prova .

3 . Se , entro il termine indicato al paragrafo 1 , è fornita la prova di cui allo stesso paragrafo per una quantità di semi o di miscele inferiore di oltre il 2 % alla quantità oggetto del deposito cauzionale , l 'importo del deposito cauzionale incamerato è calcolato in base alla differenza tra la quantità soggetta a deposito cauzionale , diminuita del 2 % , e la quantità per la quale è apportata la prova di cui sopra .

4 . il deposito cauzionale e interamente incamerato per i prodotti sottoposti al controllo di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 ovvero posti in condizione di non poter beneficiare dell 'integrazione nei termini di cui al paragrafo 1 e che presentano tracce di cui al paragrafo 1 e che presentano tracce di denaturazione . Tuttavia , il deposito cauzionale è restituito qualora venga fornita la prova che i prodotti di cui trattasi presentavano , all ' atto dell ' importazione , le stesse tracce di denaturazione .

5 . Ai fini dell ' applicazione del presente articolo , vengono comparati il peso , adeguato conformemente al metodo definito all 'allegato I , constatato all ' importazione , e

- il peso adeguato constatato al momento dell ' entrata nell ' oleificio o

- il peso adeguato constatato al momento della messa in condizione di non beneficiare dell ' integrazione o

- in caso di scambi intracomunitari del prodotto importato , il peso adeguato indicato nell ' esemplare di controllo , in conformità dell ' articolo 26 , paragrafo 2 , ultimo comma .

Articolo 29

Quando , per i motivi di forza maggiore , i semi e le miscele importati non possono essere messi in condizione di non poter beneficiare dell 'integrazione ovvero essere sottoposti a controllo nel periodo di cui all ' articolo 28 :

a ) purchù i semi e le miscele siano diventati inadatti alla produzione di olio o ad essere incorporati negli alimenti per animali , lo Stato membro in cui è stato costituito il deposito cauzionale decide che l ' obbligo di sottoporre i semi e le miscele al controllo o di metterli in condizione di non poter beneficiare dell 'integrazione viene annullato e che il deposito cauzionale non è incamerato ,

b ) in caso contrario , lo Stato membro proroga detto periodo per un termine che ritiene necessario in relazione alla circostanza addotta .

Se l ' organismo competente ammette un caso di forza maggiore, lo Stato membro da cui esso dipende avverte la Commissione , che ne informa gli altri Stati membri .

Articolo 30

Sono considerati come messi in condizione di non poter beneficiare dell 'integrazione ai sensi dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 i semi o le miscele :

- trasformati in prodotti delle voci 12.02 o 23.07 della tariffa doganale comune ,

- riconosciuti come sementi dalla legislazione di ciascuno Stato membro ,

- esportati verso i paesi terzi ,

- sottoposti , per quando riguarda i semi di colza e di ravizzone e le miscele contenenti tali prodotti , al processo di denaturazione di cui al regolamento ( CEE ) n . 190/68 ,

- destinati a essere utilizzati come tali per l 'alimentazione umana e degli animali , qualora ne sia stata fornita la prova giudicata soddisfacente dallo Stato membro interessato .

Articolo 31

1 . Si procede alla determinazione del peso e al prelievo di campioni dei semi raccolti nella Comunità al momento dell ' entrata nell ' impresa in cui i semi saranno trasformati .

2 . Si procede alla determinazione del peso e al prelievo di campioni dei semi importati :

- all ' atto dell ' importazione ,

- al momento dell ' entrata nell ' impresa in cui i semi saranno trasformati ,

- al momento in cui le quantità destinare ad usi diversi dalla produzione di olio sono messe in condizione di non beneficiare del ' integrazione ,

- all 'atto dell ' esportazione .

3 . Il peso dei semi di cui ai paragrafi precedenti è espresso in kg e adeguato conformemente al metodo definito all ' allegato I .

Articolo 32

Il prelievo di campioni , la riduzione dei campioni in campioni per analisi , nonchù la determinazione del tenore di olio , impurità ed umidità , sono effettuati secondo il metod uniforme per l ' intera Comunità , definito negli allegati da I a V del regolamento ( CEE ) n . 1740/68 della Commissione ( 8 ) .

CAPITOLO III

Articolo 33

1 . L ' integrazione è fissata ogniqualvolta la situazione del mercato lo renda necessario , in modo da assicurane l ' applicazione almeno una volta alla settimana .

2 . La Commissione comunica agli Stati membri , non appena fissati , gli importi dell 'integrazione da accordare per 100 chilogrammi di semi .

Articolo 34

L ' importo dell 'integrazione è quello valido il giorno di presentazione della domanda della parte I.D . del certificato .

Tuttavia , quando tale giorno precede immediatamente un periodo di uno o più giorni non lavorativi nel quale è compreso il primo giorno di un mese , l ' importo dell ' integrazione applicabile per i semi da trasformare nel giorno o nei giorni non lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese è quello valido il giorno della trasformazione , a condizione che l ' interessato ne abbia fatto richiesta al momento della presentazione della domanda della parte I.D . del certificato .

Articolo 35

L ' importo dell 'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata è uguale all ' importo applicabile il giorno della presentazione della domanda della parte A.P . del certificato , aumentato o diminuito :

- a seconda che il prezzo indicativo valido nel mese della presentazione della domanda della parte I.D . sia superiore o inferiore a quello valido nel giorno della presentazione della domanda della parte A.P . , della differenza tra i due prezzi indicativi ;

dell ' importo correttivo di cui all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 .

Se , tuttavia , la durata di validità del certificato è prorogata in applicazione del ' articolo 24 paragrafo 1 , l ' importo dell 'integrazione fissato in anticipo da concedere è quello determinato per l ' ultimo mese del period di cui all ' articolo 11 .

Articolo 36

1 . L 'importo dell 'integrazione di cui all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 è anticipato all ' interessato che ne faccia domanda , non appena quest ' ultimo abbia presentato la domanda della parte I.D . del certificato ; la domanda di anticipo è corredata da una cauzione pari all ' importo dell ' anticipo .

2 . La cauzione è costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituito che risponda ai requisti fissati dall Stato membro in cui e inoltrata la domanda d ' integrazione .

3 . La cauzione è svincolata non appena la competente autorità dello Stato membro abbia riconosciuto il diritto all ' integrazione per i quantitativi indicati nella domanda . Qualora il diritto non sia riconosciuto per la totalità o una parte dei quantitativi indicati nella domanda , la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano soddisfatti i requisiti che danno diritto all ' aiuto .

4 . Il peso preso in considerazione per il calcolo dell ' anticipo dell 'integrazione da concedere in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 è il peso netto del prodotto tale quale , constatato all ' entrata nell ' impresa in cui i semi sono trasformati .

articolo 37

1 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 38 , l 'importo correttivo di cui all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 è determinato per ciascun mese conformemente alle disposizioni che seguono .

2 . L ' importo correttivo è pari alla differenza tra :

a ) il prezzo dei semi di colza , di ravizzone o di girasole determinato conformemente agli articoli 1 , 4 e 5 del regolamento n . 115/67/CEE del Consiglio ( 9 )

e

b ) il prezzo a termine di detti semi determinato applicando i criteri di cui agli articoli 1 , 4 e 5 del regolamento n . 115/67/CEE e valido per un carico da effettuarsi durante il mese dell ' identificazione dei semi nell ' impresa .

Se , per uno dei mesi successivi a quello della presentazione della domanda di fissazione anticipata , non è possibile prendere in considerazione per la determinazione del prezzo a termine di cui alla lettera b ) alcuna offerta e alcun corso per una specie di seme , il prezzo calcolato per il mese precedente è adottato per determinazione della differenza di cui sopra .

3 . Qualora nessuna offerta e nessuna quotazione di una specie di seme possa essere presa in considerazione per la determinazione :

a ) del prezzo di cui al paragrafo 2 , lettera a ) , il prezzo da prendere in considerazione è quello determinato conformemente agli articoli 2 , 3 e 6 del regolamento n; 115/67/CEE ,

b ) durante almeno due mesi consecutivi del prezzo a termine di cui al paragrafo 2 , lettera b ) , il prezzo prendere in considerazione per ciascuno di tali mesi è quello determinato applicando i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento n . 115/67/CEE e valido per un carico da effettuarsi durante tali mesi .

4 . Se , in applicazione del paragrafo 3 , lettera b ) , il prezzo a termine dei semi è determinato secondo i criteri di cui all ' articolo 3 del regolamento n . 115/67/CEE , in mancanza di prezzi mondiali dei prodotti concorrenti per uno o più mesi successivi a quello della presentazione della domanda di fissazione anticipa , vengono presi in considerazione i prezzi mondiali dei prodotti concorrenti validi il mese precedente .

Articolo 38

Allorchù :

- la differenza tra , il prezzo di 100 chilogrammi di semi di colza , di ravizzone o di girasole , maggiorato dei costi di trasformazione , e la somma dei prezzi delle quantità di olio e di panelli ottenuti dalla trasformazione della specie di semi di cui trattasi , da un lato , e

- la differenza tra il prezzo di 100 chilogrammi dei principali semi concorrenti , maggiorato dei principali semi concorrenti , maggiorato dei costi di trasformazione , e la somma dei prezzi delle quantità di olio e di panelli ottenuti dalla loro trasformazione , dall ' altro ,

subiscono un 'evoluzione diversa e una tale situazione rischia di incidere notevolmente sullo smerico dei semi raccolti nella Comunità , il divario determinato in conformità delle disposizioni dell ' articolo 37 può essere ritoccato di un importo pari al massimo al divario tra tali differenze .

Tale divario è corretto eventualmente dell 'importo dell ' adeguamento del prezzo del mercato mondiale fissato conformemente all ' articolo 6 del regolamento n . 115/67/CEE .

Articolo 39

Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca nell ' applicazione delle disposizioni del presente regolamento .

Articolo 40

Il regolamento ( CEE ) n . 1204/72 è abrogato .

Articolo 41

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1983 .

I certificati rilasciati in seguito a domande presentare prima della data di cui al comma precedente rimangono soggetti alle disposizioni applicabili prima di tale data .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 21 settembre 1983 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

( 2 ) GU n . L 162 del 12 . 6 . 1982 , pag . 6 .

( 3 ) GU n . L 163 del 22 . 6 . 1983 , pag . 44 .

( 4 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 20 .

( 5 ) GU n . L 222 del 2 . 10 . 1971 , pag . 2 .

( 6 ) GU n . L 133 del 10 . 6 . 1982 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 43 del 17 . 2 . 1968 , pag . 10 .

( 8 ) GU n . L 239 del 28 . 9 . 1968 , pag . 2 .

( 9 ) GU n . L 111 del 10 . 6 . 1967 , pag . 2196/67

ALLEGATO I

Metodo di calcolo del peso dei semi oleosi

100 - ( i + h )/100 - ( i1 + h1 ) × q = X

i = impurità dei semi il cui peso è da determinare .

h = umidità dei semi il cui peso è da determinare .

Tuttavia , se l 'umidità constatata per i semi raccolti nella Comunità è inferiore al :

- 6 % del peso per i semi di colza e di ravizzone , h è uguale a 6 ,

- 5 % del peso per i semi di girasole , h è uguale a 5 .

i1 = impurità * della qualità tipo *

h1 = umidità * *

q = quantità dei semi tal quali espressa in kg , il cui peso è da determinare .

X = peso dei semi da prendere in considerazione , espresso in kg .

Nota : Per il tenore di umidità ed impurità sono considerate soltanto le prime due cifre decimali .

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