Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R2639

Regolamento (CEE) n. 2639/83 della Commissione del 19 settembre 1983 relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categorie 15 B e 16) originari della Tailandia

GU L 261 del 22.9.1983, pp. 16–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2639/oj

31983R2639

Regolamento (CEE) n. 2639/83 della Commissione del 19 settembre 1983 relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categorie 15 B e 16) originari della Tailandia

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 22/09/1983 pag. 0016 - 0017


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2639/83 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1983

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categorie 15 B e 16) originari della Tailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni nel Regno Unito di prodotti delle categorie 15 B e 16, rispettivamente elencati in allegato e originari della Tailandia, hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82, è stata notificata alla Tailandia, il 4 e 18 luglio 1983, una domanda di consultazioni;

considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni nel Regno Unito sono state subordinate a limiti quantitativi provvisori con i regolamenti (CEE) n. 2198/83 (2) e (CEE) n. 2101/83 (3);

considerando che, in seguito a tali consultazioni, si è deciso di sottoporre i prodotti tessili in esame a limiti quantitativi per gli anni dal 1983 al 1986;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Tailandia tra il 1o gennaio 1983 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1983;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Tailandia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nel Regno Unito di prodotti originari della Tailandia, delle categorie riportate in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Tailandia verso il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Tailandia verso il Regno Unito sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.

3. Tutti i prodotti spediti dalla Tailandia a decorrere dal 1o gennaio 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Tailandia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

I regolamenti (CEE) n. 2198/83 e (CEE) n. 2101/83 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

(2) GU n. L 211 del 3. 8. 1983, pag. 15.

(3) GU n. L 204 del 28. 7. 1983, pag. 27.

ALLEGATO

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1983) // Designazione delle merci // Paesi terzi // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre // // // // // // // // // 15 B // 61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc) // 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40 // Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bambini diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // Tailandia // UK // 1 000 pezzi // 1983: 205 (1) 1984: 213 1985: 222 1986: 231 // // // // // // // // // 16 // 61.01 B V c) 1 2 3 // 61.01-51, 54, 57 // Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci // Tailandia // UK // 1 000 pezzi // 1983: 111 (2) 1984: 117 1985: 122 1986: 128 // // // // // // // //

(1) Una quantità supplementare di 39 000 pezzi è stata stabilita per il 1983.

(2) Una quantità supplementare di 30 000 pezzi è stata stabilita per il 1983.

Top