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Document 31983R2053

    Regolamento (CEE) n. 2053/83 della Commissione del 20 luglio 1983 relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 32.04 A IV della tariffa doganale comune

    GU L 202 del 26.7.1983, p. 5–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2053/oj

    31983R2053

    Regolamento (CEE) n. 2053/83 della Commissione del 20 luglio 1983 relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 32.04 A IV della tariffa doganale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 202 del 26/07/1983 pag. 0005 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0197
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0038
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0197
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0038


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/83 DELLA COMMISSIONE

    del 20 luglio 1983

    relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 32.04 A IV della tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione unifome della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

    considerando che per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune è necessario adottare disposizioni che riguardano la classificazione tariffaria di un estratto di paprika dalle seguenti caratteristiche:

    - aspetto: liquido molto viscoso, rosso cupo, di notevole potere colorante,

    - odore e gusto: aromatico, sensibilmente paragonabile alla paprika, non piccante,

    - ceneri: 0,49 % in peso,

    - oli essenziali: 0,15 ml/100 g,

    - capsaicina: non rilevabile,

    - glucosio: 0,0,1 % in peso,

    - saccarosio: non rilevabile,

    - trigliceridi: test positivo,

    - capsantina: circa 2,2 g/kg [± 60 000 unità di colore « EOA » (« Essential Oil Association »)];

    considerando che la voce 32.04 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83 (3), comprende, tra l'altro, le sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli per altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco);

    considerando che il prodotto in questione, essendo un estratto vegetale che presenta le caratteristiche delle sostanze coloranti di origine vegetale della voce 32.04; che all'interno di detta voce è opportuno scegliere la sottovoce 32.04 A IV;

    considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'estratto di paprika che presenta le caratteristiche seguenti:

    - aspetto: liquido molto viscoso, rosso cupo, di notevole potere colorante,

    - odore e gusto: aromatico, sensibilmente paragonabile alla paprika, non piccante,

    - ceneri: 0,49 % in peso,

    - oli essenziali: 0,15 ml/100 g,

    - capsaicina: non rilevabile,

    - glucosio: 0,01 % in peso,

    - saccarosio: non rilevabile,

    - trigliceridi: test positivo,

    - capsantina: circa 2,2 g/kg [± 60 000 unità di colore « EOA » (« Essential Oil Association »)],

    deve essere classificato nella sottovoce della tariffa doganale comune:

    32.04 Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:

    A. Sostanze coloranti di origine vegetale:

    IV. altre.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1983.

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

    (2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

    (3) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

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